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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36196/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso proposto avverso il diniego della Commissione territoriale al riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Il richiedente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d’ufficio un vizio preliminare: la procura speciale per il ricorso era stata depositata contestualmente al ricorso, ma priva della certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio. In materia di protezione internazionale, l’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 richiede infatti che la procura sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che il difensore certifichi specificamente tale data. La parte ricorrente, dopo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso, ma la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di valida procura.

La decisione

La Corte ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale, mancando la certificazione del difensore sulla data di rilascio richiesta dall’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Ha inoltre condannato il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento di euro 2.500 in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna pronuncia sulle spese, perché il Ministero non si è costituito con difese rituali.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato"; "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima"

    Nella materia della protezione internazionale la procura per il ricorso per cassazione richiede, a pena di inammissibilità, non solo il conferimento successivo alla comunicazione del decreto impugnato, ma anche la specifica certificazione della data di rilascio da parte del difensore.

  • art. 365 c.p.c.

    È richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, rispetto alla quale l’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 introduce un requisito ulteriore e speciale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte aderisce alla proposta di definizione accelerata e applica le conseguenze processuali previste dalla norma, incluse quelle in tema di responsabilità aggravata nei casi di decisione conforme alla proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., opera la disciplina della responsabilità aggravata; non essendovi costituzione rituale dell’intimato e non essendo pronunciate spese, viene applicata la condanna ex comma 4 al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 365 c.p.c.

    La procura speciale per il ricorso per cassazione è richiamata come parametro ordinario, ma in materia di protezione internazionale vale il regime speciale dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.

Massime di principio

  • Nella materia della protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione è inammissibile se non risulta conferita dopo la comunicazione del decreto impugnato e non è accompagnata dalla certificazione del difensore sulla data del rilascio.
  • La mera desumibilità indiretta o la semplice supposizione della posteriorità della procura non soddisfa il requisito legale di certificazione della data di conferimento.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., può essere applicata la responsabilità aggravata se la parte prosegue l’impugnazione senza la normale diligenza richiesta per verificare la propria iniziativa processuale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso e mancata costituzione rituale dell’intimato, può non farsi luogo a liquidazione delle spese, ferma la condanna alle somme previste per responsabilità aggravata e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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