Sentenza del 07/10/2015 n. 20047 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per IRPEF a tassazione separata relativa al 1993. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che la pretesa fiscale non fosse motivata; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato la decisione, ritenendo inoltre tardivo l’appello dell’Agenzia. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 39 c.p.c. per non avere la CTR dichiarato la litispendenza in relazione a una precedente controversia tra le stesse parti sulla medesima cartella; e violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 per non avere la Commissione acquisito d’ufficio la sentenza precedente. L’Agenzia ha poi invocato il giudicato esterno formatosi sulla controversia precedente, definita dalla Cassazione con sentenza n. 19126/2010.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia e l’ha condannata a rimborsare al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%. I due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non censuravano l’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per tardività; le considerazioni svolte dalla CTR sul merito erano quindi ad abundantiam. La tardività dell’appello era inoltre questione preliminare rispetto all’eccezione di litispendenza. La Corte non ha dunque esaminato nel merito i motivi relativi alla litispendenza, ai poteri istruttori della Commissione o al giudicato esterno.
Norme richiamate
I motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate sono tuttavia inammissibili, in quanto non viene censurata l'autonoma ratio decidendo, pure presente nella sentenza della C.T.R. del 2006, qui impugnata, relativa all'inammissibilità dell'appello per sua tardiva proposizione.
La disposizione è indicata quale base del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto i motivi formulati su tale base sono stati dichiarati inammissibili perché non attaccavano la ratio autonoma della decisione.
Peraltro, la pronuncia di inammissibilità dell'appello (nella specie, per tardiva proposizione) è preliminare anche rispetto all'eccezione di litispendenza, ex art. 39 c.p.c., sollevata dall'Agenzia delle Entrate e reiterata in questa sede.
L’eccezione di litispendenza non viene esaminata quando è preliminare e assorbente una pronuncia d’inammissibilità dell’appello per tardività; la Cassazione ha quindi lasciato impregiudicata la questione della litispendenza.
I motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate sono tuttavia inammissibili, in quanto non viene censurata l'autonoma ratio decidendo, pure presente nella sentenza della C.T.R. del 2006, qui impugnata, relativa all'inammissibilità dell'appello per sua tardiva proposizione.
L’Agenzia invocava i poteri istruttori delle Commissioni tributarie per acquisire la sentenza precedente, ma la Corte non ha deciso nel merito questa doglianza, perché il ricorso era inammissibile per mancata censura della ratio relativa alla tardività dell’appello.
I motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate sono tuttavia inammissibili, in quanto non viene censurata l'autonoma ratio decidendo, pure presente nella sentenza della C.T.R. del 2006, qui impugnata, relativa all'inammissibilità dell'appello per sua tardiva proposizione.
Nel giudizio d’appello era stata dedotta la tardività dell’impugnazione, per decorso del termine previsto dall’art. 327 c.p.c.; la CTR aveva ritenuto non applicabile la sospensione o proroga connessa alla definizione delle liti fiscali. In Cassazione, però, la tardività è rilevante come ratio autonoma non censurata dall’Agenzia.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
La norma è richiamata quale base per il deposito delle memorie delle parti in vista dell’udienza; non ha costituito una questione controversa né il fondamento della decisione.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
La controversia concerneva l'impugnazione di una cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis relativa a redditi IRPEF soggetti a tassazione separata per l'anno d'imposta 1993.
È la disposizione in base alla quale era stata emessa la cartella relativa alla liquidazione delle imposte sui redditi. La Cassazione non ha esaminato nel merito la legittimità della pretesa tributaria, essendosi fermata all’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia.
Art. 91 c.p.c. (principio di soccombenza)
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente; poiché il ricorso dell’Agenzia è stato respinto, questa è stata condannata a rimborsare le spese al contribuente.
Massime di principio
- Quando una decisione si fonda su più rationes autonome, il ricorso deve censurarle tutte quelle idonee, ciascuna da sola, a sorreggere il risultato. Se resta incontestata la ratio che definisce la controversia, le censure rivolte soltanto ad argomentazioni ulteriori sono inammissibili per difetto d’interesse.
- Una pronuncia preliminare d’inammissibilità dell’appello per tardività viene prima dell’esame di questioni come la litispendenza; se la tardività è decisiva, tali questioni non devono essere affrontate.
- Il rigetto per inammissibilità non equivale a una decisione di merito sulle questioni non esaminate: in questo caso la Cassazione non ha deciso se ricorressero litispendenza o giudicato esterno, né se la Commissione dovesse acquisire d’ufficio la sentenza precedente.
- La parte che impugna deve identificare e contestare con precisione la ragione autonoma che sostiene la decisione sfavorevole; non basta discutere un diverso profilo, anche se affrontato dal giudice nella motivazione.
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