Cassazione Civile, Ordinanza n. 05842/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, già assunto a tempo determinato presso un ente poi sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, aveva proposto opposizione allo stato passivo contestando la mancata ammissione di un credito per differenze retributive. Deduceva di avere svolto sin dalla prima assunzione mansioni superiori, in particolare quelle di autista-soccorritore riconducibili all'Area B del CCNL per il comparto enti pubblici non economici, mentre era stato formalmente inquadrato in Area A posizione economica A2. Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione ritenendo, da un lato, non provata l'esecuzione di mansioni eccedenti il profilo tecnico della qualifica posseduta e, dall'altro, che la disciplina contrattuale applicabile non operasse una trasposizione automatica della figura di autista-soccorritore dall'Area A all'Area B. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato: 1) violazione della normativa fallimentare e dell'art. 24 Cost., assumendo che la domanda di insinuazione non poteva essere dichiarata tardiva perché il commissario liquidatore non gli aveva inviato l'avviso del deposito dello stato passivo; 2) violazione e falsa applicazione della disciplina contrattuale collettiva e dell'art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, nonché degli artt. 2126 c.c. e 36 Cost., lamentando che il Tribunale aveva mal interpretato la disciplina applicabile e aveva erroneamente escluso la sussistenza delle mansioni superiori rivendicate; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, ma solo in via condizionata all'accoglimento dei primi due motivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il primo motivo sarebbe stato astrattamente fondato secondo un precedente di legittimità, perché la mancata comunicazione dell'avviso di deposito dello stato passivo da parte del commissario liquidatore esonera il creditore dalla responsabilità per il ritardo nell'insinuazione; tuttavia tale censura non era decisiva, poiché il Tribunale aveva comunque esaminato il merito della domanda e aveva negato il credito per difetto di prova delle mansioni superiori. La Corte ha quindi escluso che il ricorso colpisse la ratio decidendi effettiva della pronuncia, fondata sull'insufficienza della prova circa l'effettivo svolgimento delle mansioni di autista-soccorritore. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché formulato solo in via eventuale e condizionata e quindi non idoneo a costituire un autonomo mezzo di impugnazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato; non sono state liquidate spese, per difetto di attività difensiva della parte intimata, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 101, commi 1 e 4, 208 e 209 L. Fall.
richiamati dal ricorrente per contestare la declaratoria di tardività dell'insinuazione al passivo in assenza dell'avviso di deposito dello stato passivo
art. 24 Cost.
invocato a sostegno della censura sulla tardività della domanda e sulla tutela del diritto di difesa
art. 13 CCNL per il comparto Enti pubblici non economici 1998/2001
richiamato dal ricorrente per sostenere l'inquadramento superiore delle mansioni svolte
art. 6 CCNL per il quadriennio normativo 2006/2009
richiamato dal ricorrente per la ricostruzione della disciplina contrattuale applicabile
art. 12 del CCNI del 18.2.2009
richiamato dal ricorrente e valutato dal Tribunale in ordine alla collocazione dell'autista-soccorritore nelle aree di inquadramento
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per la tutela del lavoratore adibito a mansioni superiori
invocato a sostegno del diritto alle differenze retributive per l'attività di fatto svolta
art. 36 Cost.
richiamato per fondare la pretesa alla giusta retribuzione in relazione alle mansioni effettivamente svolte
richiamato nel terzo motivo, proposto però solo in via dipendente dall'eventuale accoglimento degli altri motivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura è inidonea a determinare la cassazione della decisione quando non investe la ratio decidendi effettiva della pronuncia impugnata, specie se il giudice di merito ha fondato il rigetto su un'autonoma e decisiva ragione di merito.
- In materia di rivendicazione di differenze retributive per mansioni superiori, incombe sul lavoratore l'onere di provare in concreto lo svolgimento delle mansioni asseritamente superiori; il controllo della Cassazione non può tradursi in una rivalutazione del materiale istruttorio.
- La mancata comunicazione dell'avviso di deposito dello stato passivo da parte del commissario liquidatore può escludere la responsabilità del creditore per la tardività dell'insinuazione, ma tale profilo non rileva se la domanda è comunque respinta nel merito per difetto di prova del credito.
- Un motivo di ricorso formulato soltanto in via eventuale e condizionata all'accoglimento di altri motivi non costituisce un'autonoma censura utilmente scrutinabile, se si risolve in un mero richiamo all'effetto espansivo interno della cassazione.
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