Cassazione Civile, Ordinanza n. 05839/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una infermiera dipendente di una azienda sanitaria locale aveva partecipato a una procedura selettiva interna per il conferimento di un incarico di coordinamento infermieristico territoriale. Ritenendo di aver ricevuto un punteggio inferiore a quello spettante, aveva chiesto l'annullamento della graduatoria e l'accertamento del proprio diritto a essere collocata al secondo posto, con conseguente attribuzione dell'incarico, poiché la prima classificata aveva rinunciato. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato l'ASL all'attribuzione dell'incarico, ponendo le spese di entrambi i gradi a carico di tutti i convenuti, compresa la prima classificata. In appello, però, la Corte territoriale aveva escluso la legittimazione passiva della prima classificata e aveva condannato la lavoratrice attrice a rifonderle le spese di entrambi i gradi. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione degli artt. 91, 100 e 102 c.p.c. e dell'art. 41 c.p.a., sostenendo che la notifica alla prima classificata era stata solo una litis denuntiatio necessaria nel giudizio amministrativo, che nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti, che la sua costituzione doveva essere letta come intervento ad opponendum o comunque come difesa priva di un reale interesse a contraddire, e quindi che non poteva essere considerata soccombente né gravata delle spese di lite. Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 per la quantificazione delle spese, è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese processuali tra la ricorrente e la controricorrente e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha compensato integralmente tra le medesime parti le spese dell'intero giudizio. Ha inoltre disposto la restituzione delle somme già versate a titolo di spese in esecuzione della sentenza cassata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
la condanna alle spese presuppone la soccombenza della parte nei confronti dell'altra; non può essere posta a carico di chi non sia risultato soccombente rispetto al soggetto beneficiario della liquidazione.
richiamato solo in relazione alla regolazione delle spese e alla loro possibile compensazione; nel caso concreto la Corte ha compensato integralmente le spese tra le parti.
l'interesse ad agire o a contraddire deve essere effettivo e concreto; la Corte ha osservato che la controinteressata non era destinataria di domande incidenti sulla sua posizione.
richiamato dalla ricorrente in relazione al litisconsorzio; la Corte ha rilevato che la domanda riguardava la posizione di altro controinteressato e dell'ASL, non della prima classificata.
la notifica al controinteressato nel giudizio amministrativo serve a evitare l'inammissibilità del ricorso; nel caso concreto la notifica alla prima classificata aveva funzione di litis denuntiatio, non di instaurazione di una domanda nei suoi confronti.
invocato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che la formulazione delle censure non fosse inammissibile per sovrapposizione, essendo comunque chiaramente individuabili.
ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
richiamato nel secondo motivo per la liquidazione delle spese; il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Quando una parte è chiamata in giudizio o notificata solo per esigenze di litis denuntiatio o di integrità del contraddittorio, ma non è destinataria di domande che incidano sulla sua posizione sostanziale, non può essere automaticamente considerata soccombente ai fini della condanna alle spese.
- La regolazione delle spese di lite deve essere ancorata al concreto rapporto processuale e alla reale soccombenza tra le parti; in difetto di una domanda proposta contro un soggetto o di una sua posizione processuale effettivamente contrapposta, la condanna ex art. 91 c.p.c. è illegittima.
- Nel giudizio di cassazione, la pluralità di censure formulate sotto diversi numeri dell'art. 360 c.p.c. non comporta inammissibilità se le doglianze restano chiaramente distinguibili e riferibili a questioni diverse.
- La Corte di cassazione può cassare la sentenza limitatamente al capo errato e decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, potendo essa stessa procedere alla corretta regolazione delle spese.
- La partecipazione difensiva di un soggetto che, pur dichiarando di non avere interesse al giudizio, svolga difese adesive a una delle parti e prenda posizione sulla controversia può incidere sulla valutazione complessiva delle spese, imponendo una regolazione equitativa o compensativa quando il ruolo processuale sia stato ambiguo o non correttamente qualificato.
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