Cassazione Civile, Ordinanza n. 05921/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tra un lavoratore, già riconosciuto dirigente con precedente sentenza passata in giudicato, e la società datrice di lavoro. In primo grado era stata riconosciuta una somma a titolo di differenze retributive; in appello il lavoratore aveva ottenuto un incremento dell’importo liquidato. La questione centrale nel ricorso per cassazione riguardava la portata del giudicato esterno formatosi sulla sentenza presupposta: secondo il ricorrente, non sarebbe stato coperto da giudicato il riferimento al CCNL dirigenti come parametro esclusivo di quantificazione, e avrebbero dovuto essere considerati anche accordi aziendali più favorevoli, in particolare una policy aziendale. I motivi di ricorso deducevano inoltre: la violazione delle norme sul giudicato e su varie disposizioni lavoristiche e contrattuali; la violazione dell’art. 27 del CCNL dirigenti aziende industriali per il rinvio alle condizioni migliorative individuali/aziendali; il vizio di motivazione per omessa considerazione della policy aziendale; il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c. per acquisire tale documento; e l’illegittima liquidazione/cancellazione delle spese di lite con compensazione parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che la sentenza precedente della Corte d’appello, confermata in cassazione quanto al riconoscimento della qualifica, fosse passata in giudicato anche nella parte in cui aveva individuato il parametro di liquidazione delle differenze retributive nelle previsioni del CCNL dirigenti di aziende industriali. Su tale punto, il lavoratore non poteva riaprire la discussione nel successivo giudizio di quantificazione. Il primo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e comunque infondato; il terzo e il quarto inammissibili o assorbiti dalla correttezza del giudicato; il secondo inammissibile perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione non trattata nei gradi di merito; il quinto infondato perché la motivazione sulle spese non era apparente, essendo coerente con il drastico ridimensionamento delle pretese originarie. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 39 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte nel giudizio sul giudicato e sulla quantificazione retributiva.
art. 2112 c.c.
Censurato dal ricorrente, ma la Corte osserva che le norme invocate non attengono alla questione dell’interpretazione del giudicato esterno.
art. 2697 c.c.
Invocato dal ricorrente, ma non pertinente alla ratio decidendi sulla portata del giudicato.
art. 2120 c.c.
Richiamato dal ricorrente in modo eterogeneo rispetto al tema effettivamente deciso.
art. 2077 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non pertinente alla questione del giudicato sul parametro retributivo.
art. 2078 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non pertinente alla questione decisa.
art. 1339 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte rileva che non riguarda l’interpretazione del giudicato esterno.
art. 1340 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non attinente al tema deciso.
art. 1419 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non pertinente alla portata del giudicato.
art. 27 CCNL dirigenti aziende industriali 23 maggio 2000
Parte Settima, art. 27, comma 2
Invocato dal ricorrente per sostenere che accordi aziendali e condizioni migliorative ad personam avrebbero dovuto integrare il parametro di calcolo; la censura è però dichiarata nuova in cassazione e quindi inammissibile.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Invocato per vizio motivazionale; la Corte esclude l’asserita motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nella censura sul vizio di motivazione, ma ritenuto non decisivo.
art. 2732 c.c.
Richiamato nella rubrica del terzo motivo, ma senza incidenza sulla decisione.
art. 421 c.p.c.
Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi è ritenuto non sindacabile, perché collegato al presupposto rigetto della censura sul giudicato; la Corte di merito lo aveva comunque giustificato coerentemente.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ritiene legittima la statuizione adottata dalla Corte territoriale.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese; la compensazione parziale è ritenuta adeguatamente motivata.
art. 324 c.p.c.
La sentenza precedente è dichiarata passata in cosa giudicata formale, in seguito al rigetto del ricorso per cassazione della società.
art. 2909 c.c.
La Corte qualifica come giudicato sostanziale, sul piano oggettivo, anche il capo della precedente sentenza relativo al parametro di liquidazione delle differenze retributive.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
La Corte rileva che l’eventuale vizio di ultrapetizione/eccezione d’ufficio non era stato correttamente veicolato con il relativo motivo di nullità.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Indicato dalla Corte come il corretto mezzo per denunciare un eventuale vizio di ultrapetizione o nullità della sentenza, non utilizzato dal ricorrente.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
La Corte distingue il vizio di nullità da quello di violazione di legge, rilevando l’erroneo inquadramento delle doglianze.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla Corte solo per chiarire che non vi è stata pronuncia d’ufficio su un’eccezione, ma mera applicazione del giudicato esterno.
Massime di principio
- Il capo di una precedente sentenza che condanna al pagamento di differenze retributive indicando specificamente il parametro di calcolo integra giudicato sostanziale anche sul criterio di quantificazione, se tale criterio è essenziale e inscindibile rispetto alla condanna.
- Quando una questione è coperta da giudicato esterno, nel successivo giudizio di quantificazione non possono essere introdotti documenti o fonti regolative ulteriori incompatibili con il contenuto ormai definitivo della decisione precedente.
- In cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni di merito non trattate nei precedenti gradi, salvo che siano rilevabili d’ufficio.
- Il vizio di ultrapetizione o di pronuncia su eccezione riservata alle parti deve essere veicolato come nullità della sentenza e non confuso con una generica violazione di legge.
- La motivazione sulle spese non è apparente quando la compensazione parziale e la liquidazione sono coerenti con il notevole ridimensionamento delle pretese originarie.
- Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi non è censurabile se il thema probandum è precluso dal giudicato o se la relativa censura presuppone una doglianza infondata sul punto pregiudiziale.
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