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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05840/2026 del 15/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva proposto opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell'ente, chiedendo l'ammissione di somme per differenze retributive sostenendo di aver svolto, sin dalla prima assunzione a tempo determinato, mansioni superiori rispetto a quelle dell'Area A, posizione economica A2, in cui era formalmente inquadrato, e riconducibili invece all'Area B, profilo socio-sanitario di autista-soccorritore; chiedeva inoltre l'ammissione in chirografo di spese legali liquidate da una precedente sentenza. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l'opposizione ritenendo non provato lo svolgimento di mansioni superiori con maggior grado di professionalità e responsabilità. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione della disciplina contrattuale collettiva applicabile (artt. 6 CCNL 2006/2009 e 12 CCNI 18.2.2009), lamentando che il Tribunale non avesse considerato l'intera disciplina contrattuale e avesse male interpretato le clausole, escludendo erroneamente la riconducibilità delle mansioni al superiore inquadramento; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo per la mancata considerazione della domanda di ammissione delle spese legali derivanti da una precedente sentenza della Corte d'Appello di Milano.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specificamente diretto contro la ratio decidendi, poiché il Tribunale aveva fondato il rigetto soprattutto sul mancato assolvimento dell'onere della prova circa l'effettivo svolgimento delle mansioni di autista-soccorritore, e perché la censura tendeva in parte a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza sulle differenze tra area A e area B, evidenziando che l'autista-soccorritore è figura inserita nel processo produttivo sanitario e non addetta a mero supporto strumentale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non denunciava correttamente un vizio di omessa pronuncia/nullità ex art. 112 c.p.c., limitandosi a prospettare un'omessa o insufficiente motivazione o una violazione di legge. Non sono state liquidate spese, poiché l'intimato non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 CCNL per il quadriennio normativo 2006/2009 dell'1.10.2007

    Richiamato dal ricorrente come fonte della disciplina contrattuale applicabile per sostenere il superiore inquadramento e la riconducibilità delle mansioni svolte all'area B.

  • art. 12 del CCNI del 18.2.2009

    Richiamato dal ricorrente come fonte integrativa della disciplina contrattuale rilevante ai fini del giudizio di sussunzione delle mansioni nel superiore livello.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte afferma che, per denunciare utilmente l'omessa pronuncia, il motivo deve inequivocabilmente riferirsi alla nullità della decisione derivante dall'omissione; non basta lamentare omessa o insufficiente motivazione o una generica violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla deduzione del vizio di omessa pronuncia e alla necessità di corretta sussunzione del motivo nel paradigma processuale pertinente.

  • art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura contro una decisione che rigetta la domanda per difetto di prova deve investire specificamente la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento del provvedimento; se la sentenza si fonda sul mancato assolvimento dell'onere probatorio, non è sufficiente contestare solo l'interpretazione della disciplina contrattuale.
  • La valutazione del materiale istruttorio e l'accertamento in fatto circa le mansioni effettivamente svolte appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se il motivo mira, in realtà, a ottenere una rivalutazione delle prove.
  • Per sostenere in cassazione l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione, il motivo deve dedurre in modo inequivoco la nullità della decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c.; è inammissibile il motivo che si limiti a prospettare omessa o insufficiente motivazione o una generica violazione di legge.
  • Nelle controversie sul superiore inquadramento, la distinzione tra area A e area B può essere apprezzata in base al diverso inserimento dell'attività nel processo produttivo: il mero supporto strumentale non è equiparabile allo svolgimento di mansioni inserite nel processo operativo con autonomia e responsabilità coerenti con l'area superiore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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