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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05075/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo di forniture di caffè e prodotti affini. La società ingiunta propose opposizione sostenendo, da un lato, di non aver ricevuto la merce e, dall'altro, di vantare controcrediti risultanti dal bilancio sociale, che collegava a un asserito rapporto di agenzia tra le parti. L'opposizione fu rigettata in primo grado, così come l'appello. In cassazione la società soccombente propose quattro motivi avverso la sentenza della Corte d'appello, ma nel corso del giudizio è emersa una questione preliminare di improcedibilità/estinzione: la proposta di definizione anticipata segnalava il mancato deposito, nei termini, della copia notificata della sentenza impugnata e la tardiva notificazione del ricorso; dopo la comunicazione della proposta, la ricorrente non presentò una valida istanza di decisione corredata da procura speciale, limitandosi il difensore a rappresentare l'impossibilità di procurarsela per il decesso del liquidatore della società. La Corte ha quindi qualificato tale comportamento come rinuncia tacita al ricorso, dichiarando estinto il procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei quattro motivi di ricorso perché ha dichiarato estinto il procedimento. Ha ritenuto che, nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata, non fosse stata proposta una valida istanza di decisione con procura speciale; la comunicazione del difensore non è stata considerata equivalente a tale istanza. La Corte ha inoltre escluso sia la condanna del difensore, sia il risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. richiesto dalla controricorrente. Ha quindi condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    il mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata era stato indicato nella proposta di definizione anticipata come causa di improcedibilità del ricorso

  • art. 380 bis c.p.c.

    la mancata presentazione di una valida istanza di decisione nel termine previsto integra rinuncia tacita al ricorso e può condurre all'estinzione del procedimento

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    la comunicazione della proposta e la successiva fissazione dell'udienza camerale non attribuiscono alla proposta funzione decisoria; la memoria della controricorrente è stata considerata ai fini delle spese

  • art. 391 c.p.c.

    viene richiamato quale base per l'estinzione in caso di rinuncia tacita, con precisazione che nel caso concreto non ricorrevano le condizioni per la declaratoria con decreto presidenziale

  • art. 96 c.p.c.

    la rinuncia tacita al ricorso esclude la configurabilità dei presupposti per la condanna al risarcimento dei danni processuali richiesta dalla controparte

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    poiché il procedimento è estinto, non va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • L. 21 gennaio 1994, n. 53

    viene menzionata come base della notificazione via PEC della sentenza impugnata effettuata dalla controparte

Massime di principio

  • Nel procedimento di cassazione definito con proposta anticipata, la parte destinataria deve, entro il termine previsto, presentare una valida istanza di decisione corredata da procura speciale; in difetto, il comportamento è qualificabile come rinuncia tacita al ricorso.
  • Una mera comunicazione del difensore che rappresenti impedimenti organizzativi o la mancanza momentanea di un rappresentante della parte non equivale a istanza di decisione e non impedisce l'effetto estintivo.
  • L'estinzione del procedimento per rinuncia tacita comporta la condanna della parte rinunciante alle spese del giudizio di legittimità, ma esclude la decisione nel merito sul ricorso e sulle domande accessorie incompatibili con l'estinzione, come la domanda ex art. 96 c.p.c.
  • La produzione tardiva di documenti che appaiano finalizzati a superare una ragione di improcedibilità può rendere necessario l'esame collegiale, ma non impedisce che la condotta processuale complessiva sia comunque valutata come rinuncia tacita se manca una vera istanza di decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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