Cassazione Civile, Ordinanza n. 34506/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Uno studio di ingegneria aveva convenuto una società committente chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione per impossibilità sopravvenuta di un contratto di consulenza tecnica relativo alla verifica di un impianto di produzione chimico-farmaceutica e all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Il professionista sosteneva di avere eseguito l'incarico e di avere predisposto un progetto con gli interventi necessari per rendere conformi gli impianti, ma che la committente non aveva eseguito tali interventi, rendendo impossibile il completamento della prestazione e il rilascio del certificato. Chiedeva inoltre il risarcimento di euro 100.000, di cui euro 60.000 per mancato guadagno ed euro 40.000 per danno all'immagine. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda di risoluzione e rigettato il risarcimento; la Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale della società, relativo alla restituzione della somma di euro 40.000. In cassazione il ricorrente deduceva due motivi, entrambi centrati sull'omesso esame di fatti decisivi e sull'illogicità/contraddittorietà della motivazione con cui era stata negata la voce di danno da mancato guadagno, anche sotto il profilo della mancata valutazione equitativa della pretesa risarcitoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto i due motivi congiuntamente esaminabili ma li ha dichiarati inammissibili. Ha osservato che le censure, sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi e del vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato i limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., come riformato, evidenziando che il sindacato sulla motivazione è oggi circoscritto alle sole anomalie estreme. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
"anomalia motivazionale" limitata alla mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile
dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di logicità della motivazione; il controllo di legittimità è ristretto alle sole anomalie motivazionali estreme
art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012
ha modificato i limiti del vizio motivazionale denunciabile in cassazione
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di esito sfavorevole del ricorso, consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002
parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
richiamata per affermare che, nel nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l'anomalia motivazionale nei limiti estremi indicati
Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013
richiamata per ribadire che il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito non può essere rivisto in cassazione
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
richiamata per escludere che in cassazione possa proporsi una lettura alternativa delle risultanze istruttorie
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
richiamata in continuità con il principio di non rivalutabilità del merito in sede di legittimità
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
richiamata in continuità con il principio di non rivalutabilità del merito in sede di legittimità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riformato: non è sufficiente lamentare una motivazione non convincente, illogica o insufficiente, essendo rilevanti soltanto le anomalie motivazionali radicali e apparenti.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste del vizio motivazionale o dell'omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta tra letture alternative del materiale probatorio appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituite da una rivalutazione in sede di legittimità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese e può essere dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34446/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34447/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34448/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34449/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34451/2021 del 16/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →