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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34506/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Uno studio di ingegneria aveva convenuto una società committente chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione per impossibilità sopravvenuta di un contratto di consulenza tecnica relativo alla verifica di un impianto di produzione chimico-farmaceutica e all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Il professionista sosteneva di avere eseguito l'incarico e di avere predisposto un progetto con gli interventi necessari per rendere conformi gli impianti, ma che la committente non aveva eseguito tali interventi, rendendo impossibile il completamento della prestazione e il rilascio del certificato. Chiedeva inoltre il risarcimento di euro 100.000, di cui euro 60.000 per mancato guadagno ed euro 40.000 per danno all'immagine. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda di risoluzione e rigettato il risarcimento; la Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale della società, relativo alla restituzione della somma di euro 40.000. In cassazione il ricorrente deduceva due motivi, entrambi centrati sull'omesso esame di fatti decisivi e sull'illogicità/contraddittorietà della motivazione con cui era stata negata la voce di danno da mancato guadagno, anche sotto il profilo della mancata valutazione equitativa della pretesa risarcitoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto i due motivi congiuntamente esaminabili ma li ha dichiarati inammissibili. Ha osservato che le censure, sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi e del vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato i limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., come riformato, evidenziando che il sindacato sulla motivazione è oggi circoscritto alle sole anomalie estreme. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    "anomalia motivazionale" limitata alla mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile

    dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di logicità della motivazione; il controllo di legittimità è ristretto alle sole anomalie motivazionali estreme

  • art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012

    ha modificato i limiti del vizio motivazionale denunciabile in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di esito sfavorevole del ricorso, consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014

    richiamata per affermare che, nel nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l'anomalia motivazionale nei limiti estremi indicati

  • Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013

    richiamata per ribadire che il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito non può essere rivisto in cassazione

  • Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006

    richiamata per escludere che in cassazione possa proporsi una lettura alternativa delle risultanze istruttorie

  • Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014

    richiamata in continuità con il principio di non rivalutabilità del merito in sede di legittimità

  • Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014

    richiamata in continuità con il principio di non rivalutabilità del merito in sede di legittimità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riformato: non è sufficiente lamentare una motivazione non convincente, illogica o insufficiente, essendo rilevanti soltanto le anomalie motivazionali radicali e apparenti.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste del vizio motivazionale o dell'omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta tra letture alternative del materiale probatorio appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituite da una rivalutazione in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese e può essere dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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