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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10249/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia traeva origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 per IRPEF, IVA e IRAP relativi all'anno d'imposta 2005. In primo grado l'atto impositivo era stato annullato per difetto di contraddittorio preventivo; la Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma il contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio deducendo di avere aderito alla definizione agevolata e di aver versato integralmente le rate dovute. La Corte ha quindi verificato la ricorrenza dei presupposti della definizione agevolata e l'assenza di istanza di trattazione o di diniego della definizione entro il termine previsto.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018. Ha rilevato che, poiché la documentazione sulla definizione agevolata era stata depositata entro il 31 dicembre 2020 e nessuna delle parti aveva presentato istanza di trattazione, né risultava un diniego della definizione impugnato, il giudizio si era estinto per legge per decorso del termine. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente dimostra di avere aderito alla definizione agevolata della lite tributaria e di aver adempiuto agli obblighi richiesti, il giudizio si estingue se entro il termine previsto non viene depositata istanza di trattazione e non risulta un diniego della definizione impugnato.
  • L'eventuale istanza della parte diretta solo a ottenere la declaratoria di estinzione non equivale a istanza di trattazione ai fini impeditivi dell'estinzione prevista dalla disciplina della definizione agevolata.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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