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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35857/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ente locale aveva intimato al conduttore il rilascio di un locale da questi detenuto in locazione, dando origine a un giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., definito con rigetto sia dal Tribunale sia dalla Corte d'appello. Dopo la pronuncia di appello, il conduttore aveva proposto anche domanda di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e, contestualmente, aveva chiesto la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione; tale sospensione non era stata concessa. Il ricorso per cassazione è stato poi notificato oltre sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in revocazione, tenendo conto della sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale Covid. La Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi di impugnazione, ha verificato d'ufficio la tempestività del ricorso e ha ritenuto che la notificazione della citazione per revocazione valga, per entrambe le parti, come notificazione della sentenza ai fini del termine breve per cassare; poiché il ricorso è stato notificato dopo la scadenza del termine così calcolato, lo ha dichiarato inammissibile senza esaminare i quattro motivi dedotti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività, ritenendo superato il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla notificazione dell'atto di citazione per revocazione, non sospeso ex art. 398, comma 4, c.p.c. perché l'istanza di sospensione era stata rigettata. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto di citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, salvo che il giudice della revocazione sospenda espressamente tale termine ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.
  • Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, quando sia stata proposta revocazione della sentenza impugnata, occorre verificare sia il termine annuale dalla pubblicazione della decisione sia il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'atto di revocazione.
  • Se il termine breve per cassare è decorso, il ricorso per cassazione è inammissibile e i motivi di merito restano assorbiti, non essendo necessario esaminarli.
  • La sospensione generale dei termini processuali disposta dalla normativa emergenziale deve essere computata nel calcolo del termine finale, ma non elimina il vincolo del termine breve già maturato oltre tale sospensione.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese secondo soccombenza e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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