Cassazione Civile, Ordinanza n. 28463/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il motivo, ha cassato la sentenza della corte tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento IMU. Ha inoltre compensato le spese di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012, con cui il comune le richiedeva una maggiore imposta di oltre 2.400 euro. Sosteneva che l'immobile dovesse essere qualificato come abitazione principale, perché vi risiedeva e dimorava stabilmente da sola, con domicilio sanitario ed elettorale nello stesso immobile, mentre il marito abitava altrove; richiamava inoltre la propria separazione di fatto e la successiva separazione formale. La commissione tributaria provinciale e poi la corte tributaria regionale avevano negato il beneficio ritenendo che, per i coniugi, l'agevolazione non spettasse in assenza di comune residenza del nucleo familiare e che la separazione non fosse stata adeguatamente provata. In cassazione la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 23/2011, sostenendo che la sentenza non aveva riconosciuto il diritto all'agevolazione IMU nonostante la sua situazione integrasse i requisiti dell'abitazione principale, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022.
Norme richiamate
La disciplina originaria dell'IMU per l'abitazione principale, nella lettura poi superata dalla Corte costituzionale, era stata applicata dai giudici di merito per negare il beneficio quando l'intero nucleo familiare non dimorava e risiedeva nello stesso immobile; la Cassazione richiama il superamento di tale lettura.
Sono richiamati dalla ricorrente come fonti della nozione di abitazione principale e dell'agevolazione IMU.
La doglianza, pur non formalmente rubricata, è stata ricondotta alla violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti fattuali, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Corte cost. n. 209/2022
Ha dichiarato incostituzionale la lettura che subordinava l'agevolazione IMU alla residenza e dimora dello stesso nucleo familiare nel medesimo immobile, escludendo che i coniugi possano essere penalizzati rispetto ai conviventi di fatto.
Cass. n. 33922/2022
È richiamata come conformativa dell'indirizzo secondo cui gli avvisi fondati unicamente sulla diversa residenza dei coniugi devono essere annullati.
Massime di principio
- In tema di IMU sull'abitazione principale, non può negarsi l'agevolazione al contribuente che dimostri di avere nel bene la propria dimora abituale e residenza, per il solo fatto che il coniuge abbia diversa residenza altrove.
- La nozione di abitazione principale va applicata in modo costituzionalmente orientato, senza subordinare il beneficio alla coabitazione dell'intero nucleo familiare nello stesso immobile.
- Gli avvisi di accertamento IMU fondati esclusivamente sulla circostanza della diversa residenza dei coniugi sono illegittimi, dopo il superamento della precedente lettura normativa operato dalla Corte costituzionale.
- Quando la questione è risolvibile in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
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