Cassazione Civile, Ordinanza n. 00278/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di alcuni dipendenti di ottenere dalla datrice di lavoro il pagamento di una indennità una tantum di vacanza contrattuale riferita al periodo compreso tra la cessazione del CCNL del 31 dicembre 2005 e la stipulazione del nuovo contratto del 15 settembre 2010, nel settore della sanità privata. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo che non esistesse un diritto soggettivo direttamente azionabile dai lavoratori, perché la fonte richiamata (l’Accordo interconfederale del 23 luglio 1993) aveva natura programmatica e non era stata espressamente recepita dai CCNL di settore; inoltre, il CCNL del 2010 aveva demandato a livello regionale la negoziazione dell’eventuale una tantum, in relazione alle specifiche situazioni economico-finanziarie locali. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 1226, 1362 ss. e 1355 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato il verbale sindacale del 31 gennaio 2013, sottoscritto in Campania, negando il diritto all’una tantum nonostante il riconoscimento del suo carattere inderogabile e sostenendo che il rinvio alla situazione economico-finanziaria del settore dovesse essere letto come condizione sospensiva meramente potestativa e quindi nulla, con conseguente dovere del giudice di integrare la volontà delle parti e determinare l’emolumento; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2099 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato la sufficienza e proporzionalità della retribuzione considerando il trattamento economico globale e non il diritto autonomo all’adeguamento salariale relativo alla vacanza contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito e, nel caso concreto, l’Accordo interconfederale del 1993 ha natura meramente programmatica e non attribuisce di per sé un diritto soggettivo all’indennità di vacanza contrattuale, se non recepito dalla contrattazione collettiva; inoltre il CCNL del 15 settembre 2010, applicabile al settore, ha rimesso alla negoziazione regionale l’eventuale una tantum per il periodo 2006/2010, sicché non era configurabile un diritto generalizzato alla sua corresponsione. È stato anche dichiarato nuovo, e quindi non scrutinabile, il profilo relativo alla qualificazione della situazione economico-finanziaria come condizione sospensiva, perché non risultava trattato in sede di merito. È stato infondato anche il secondo motivo: la verifica del rispetto dell’art. 36 Cost. va compiuta sulla retribuzione complessiva e in termini di minimo costituzionale, non su singole voci o su comparazioni parziali. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei lavoratori al pagamento delle spese e con il richiamo al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato solo come parametro invocato dai ricorrenti nella doglianza sull’interpretazione del verbale sindacale; non è accolto alcun profilo di lesione del diritto di difesa.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa determinazione giudiziale dell’indennità; la Corte non lo applica perché esclude il presupposto del diritto azionato.
I canoni ermeneutici contrattuali sono richiamati per ribadire che l’interpretazione del contratto è accertamento di merito censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali o vizi motivazionali specificamente dedotti.
Richiamato per sostenere la nullità della pretesa condizione sospensiva meramente potestativa; la Corte distingue tra condizione meramente potestativa e condizione potestativa e reputa corretta la qualificazione operata dal giudice di merito.
art. 36 Cost.
Il controllo giudiziale sulla sufficienza e proporzionalità della retribuzione deve riguardare il trattamento economico complessivo e il minimo costituzionale, non singole componenti isolate.
Richiamato in combinazione con l’art. 36 Cost. sulla determinazione della retribuzione; la Corte ribadisce la centralità della contrattazione collettiva e del parametro costituzionale esterno.
secondo comma, ult. parte
Indica la decisione in camera di consiglio con motivazione riservata.
Consente il rinvio ai precedenti conformi per la motivazione.
art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’interpretazione degli atti negoziali e dei contratti collettivi è attività riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici o per motivazione viziata, non mediante una mera contrapposizione di letture alternative.
- Una fonte collettiva di natura interconfederale o programmatica non attribuisce, di per sé, un diritto soggettivo pieno alla prestazione economica, se non quando sia stata recepita o specificata dalla contrattazione collettiva applicabile.
- Quando il CCNL rinvia la disciplina di un emolumento eventuale a livello decentrato o regionale, non può affermarsi in via generalizzata un diritto alla corresponsione se il contenuto dell’accordo lascia spazio alla negoziazione locale in ragione delle condizioni economiche del settore.
- La nullità della condizione meramente potestativa ricorre solo quando l’evento dipende dal mero arbitrio della parte; se invece l’evento è collegato a valutazioni di interesse e convenienza ed è influenzato da fattori esterni, la condizione non è meramente potestativa.
- La verifica della conformità della retribuzione all’art. 36 Cost. va compiuta sul trattamento economico complessivo, secondo il parametro del minimo costituzionale, e non su singole voci contrattuali isolate.
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