Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22265/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia riguarda l’occupazione temporanea di una porzione di area portuale destinata al posizionamento di un travel lift in attesa del collaudo di lavori di ampliamento del porto. La società resistente aveva agito per ottenere l’accertamento dell’inadempimento dell’occupante all’obbligo di pagare un canone mensile di euro 600, la risoluzione del rapporto per inadempimento e, in subordine, il riconoscimento della legittimità del recesso con cessazione del titolo di occupazione. L’occupante si era difeso sostenendo che il contratto fosse di locazione, che il canone dovuto fosse quello di euro 600, che l’area occupata fosse inferiore a quella pretesa dalla controparte, che il rifiuto del pagamento fosse dipeso dal diniego della società ad accettare il canone pattuito e a emettere fattura, e che il termine contrattuale non fosse ancora scaduto. Il Tribunale aveva qualificato il rapporto come locazione non commerciale, ritenuto provato il mancato pagamento dal giugno 2017, dichiarato la risoluzione per grave inadempimento, ordinato il rilascio e applicato una misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c. La Corte d’appello aveva rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale, confermando la sentenza. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) violazione di varie norme sostanziali e processuali, censurando la declaratoria di inammissibilità di parte delle difese e la ritenuta novità dell’allegazione sulla mancata fatturazione; (2) erronea applicazione dell’art. 614-bis c.p.c. per asserita manifesta iniquità della misura coercitiva, dovuta alla grande difficoltà materiale ed economica del rilascio; (3) violazione delle norme sulle spese di lite per mancata compensazione, tenuto conto della pretesa erronea qualificazione del contratto e dell’esito solo parzialmente favorevole alla società in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo, perché non confrontato adeguatamente con la ratio della decisione impugnata e privo di specifica indicazione/autosufficienza quanto al fatto della mancata fatturazione; il secondo motivo, perché introduceva una questione non devoluta in appello e, comunque, perché fondata su profili di fatto estranei al sindacato di legittimità; il terzo motivo, perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la condanna alle spese non richiede un’espressa motivazione sul mancato esercizio di tale facoltà. Ha quindi confermato la soccombenza del ricorrente, condannandolo alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1587 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate in relazione agli obblighi del conduttore, ma la Corte non vi fonda una decisione di merito specifica; rileva solo che il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 1183 c.c.

    Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo nel giudizio di legittimità per difetto di specificità del motivo.

  • art. 1206 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla mora del creditore e al rifiuto di ricevere il pagamento; la Corte osserva che la censura non è stata articolata in modo specifico e autosufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ribadisce che il motivo deve confrontarsi con la decisione impugnata e non può limitarsi ad affermazioni generiche.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel riferire la domanda subordinata di recesso ex buona fede, ma la questione resta assorbita dalla risoluzione per inadempimento.

  • art. 614-bis c.p.c.

    La misura coercitiva indiretta applicata dal Tribunale è stata ritenuta non contraria all’art. 1591 c.c.; in cassazione, la doglianza sulla manifesta iniquità è stata dichiarata inammissibile perché non devoluta in appello e basata su fatti.

  • art. 1591 c.c.

    È richiamato per escludere che la misura coercitiva indiretta applicata dal primo giudice integrasse una violazione della disciplina sul ritardo nella restituzione.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per censurare l’apprezzamento di novità delle allegazioni, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 437 c.p.c.

    Invocato nel primo motivo, ma senza specifico confronto con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 416 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità richiamato per tutti e tre i motivi; la Corte ne evidenzia i limiti quando le doglianze si risolvono in censure di fatto o in motivi non autosufficienti.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La Corte richiama la necessità che il motivo di ricorso contenga una critica specifica alla decisione impugnata; in difetto, il motivo è un 'non motivo' e va dichiarato inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte ribadisce il principio di autosufficienza: il ricorso deve riprodurre o indicare specificamente il contenuto degli atti e documenti su cui si fonda.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per precisare che l’autosufficienza può essere soddisfatta anche mediante puntuali riferimenti agli atti e documenti prodotti nel merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato per contestare la condanna alle spese, ma la Corte ribadisce la soccombenza del ricorrente.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è qualificata come potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato in relazione all’ulteriore contributo unificato dovuto se ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve costituire una critica specifica e autosufficiente della decisione impugnata: non basta riproporre tesi difensive o dissentire in modo generico dal ragionamento del giudice di merito.
  • Il requisito di autosufficienza impone di indicare e riprodurre il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti, oppure di fornirne una puntuale localizzazione processuale; in mancanza il motivo è inammissibile.
  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che richiedano un nuovo accertamento di fatto o che introducano questioni non devolute nei gradi di merito.
  • La misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c. non può essere censurata in cassazione mediante deduzioni fattuali nuove o non trattate in appello.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata disposta non richiede di regola una motivazione espressa sul mancato esercizio della compensazione.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.