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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38825/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Pesaro del 09/06/2021, nella quale il Tribunale aveva dichiarato "non luogo a provvedere" dopo la trasmissione degli atti relativi all'esecuzione della confisca disposta nei confronti di Catervo Cangiotti (confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000). Il Procuratore contestava la decisione di ritenere che non spettasse al giudice interventi sull'esecuzione e sosteneva violazione di legge per la ricusazione della competenza giudiziale su adempimenti esecutivi che, a suo avviso, rientrerebbero nelle attribuzioni del giudice e non del pubblico ministero.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, in mancanza di una specifica disciplina che deroghi alla regola generale dell'art. 655 c.p.p., l'esecuzione degli adempimenti successivi alla definitività di una confisca per equivalente non preceduta da sequestro rientra nella cura del pubblico ministero. La Corte ha sottolineato che per l'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (confisca per equivalente) non è stata prevista una disciplina speciale che sottragga tali incombenze al pubblico ministero; ha inoltre osservato che le parti offese o terzi aventi diritti sui beni confiscati possono comunque tutelarsi mediante l'intervento del giudice dell'esecuzione attraverso i relativi incidenti. In conclusione la decisione del Tribunale di restituire gli atti al pubblico ministero e di non provvedere è stata ritenuta conforme alla normativa vigente e non abnorme.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che disciplina il delitto per il quale il condannato è stato ritenuto responsabile; contestualizza l'applicazione della confisca prevista dall'art. 12-bis.

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto

    Fondamento normativo della confisca per equivalente applicata in sede di giudizio; non contiene indicazioni specifiche circa la competenza per l'esecuzione amministrativa successiva alla irrevocabilità della confisca.

  • art. 655 cod. proc. pen.

    Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti

    Regola generale attribuente al pubblico ministero la cura dell'esecuzione dei provvedimenti penali, applicabile alla confisca per equivalente non preceduta da sequestro salvo deroga normativa espressa.

  • art. 92, comma 1 e art. 104, comma 2 disp. att. c.p.p.

    Norme che, nel caso di sequestro preventivo, individuano il pubblico ministero quale organo competente per l'esecuzione delle misure cautelari; utilizzate per confronto con il caso di confisca non preceduta da sequestro.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla possibilità di applicazione della pena su richiesta delle parti, condizione prevista dall'art. 12-bis per l'adozione della confisca.

  • art. 660 c.p.p.

    Cita l'esecuzione di condanne a pena pecuniaria come esempio di materia per la quale il legislatore ha derogato alla competenza del pubblico ministero.

  • art. 735-bis c.p.p.

    Esempio di norma che attribuisce l'esecuzione di provvedimenti stranieri di confisca a soggetti diversi dal pubblico ministero.

  • art. 658 c.p.p.

    Norma sulle misure di sicurezza che contiene eccezioni espressamente previste per la confisca; citata a confronto per mostrare come le deroghe debbano essere esplicite.

  • art. 181 disp. att. c.p.p.

    Riferimento alla disciplina dell'esecuzione di pene pecuniarie e all'attribuzione di compiti alla Cancelleria, come esempio di regime speciale che non si estende automaticamente all'art. 12-bis.

  • art. 86 disp. att. c.p.p.

    Richiamata in tema di vendita o distruzione di cose confiscate e competenze della Cancelleria, a indicare differenziazioni nel sistema esecutivo.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Disciplina della confisca in casi particolari, la cui procedura prevede ruoli specifici del giudice dell'esecuzione; tuttavia la Corte ha osservato che l'estensione di tale disciplina all'art. 12-bis non può essere assunta in mancanza di rinvio normativo espresso.

  • art. 183-quater disp. att. c.p.p.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza ad adottare provvedimenti nella fase esecutiva per la confisca ex art. 240-bis; la Corte ha precisato che questa competenza non equivale automaticamente a sottrarre al pubblico ministero l'esecuzione degli adempimenti quando la confisca è stata emessa su sua richiesta.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Riferimento alle funzioni di amministrazione dei beni confiscati dal giudice dell'esecuzione in casi particolari; evidenzia la distinzione tra amministrazione e compiti esecutivi preliminari.

  • art. 578-bis c.p.p.

    Richiamata come riferimento normativo che estende talune disposizioni della confisca in casi particolari ad altre figure di confisca per equivalente; non costituisce però una deroga automatica all'art. 655.

Massime di principio

  • Se la confisca per equivalente è pronunciata senza sequestro preventivo (es. art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000), in mancanza di una norma che disponga diversamente, gli adempimenti esecutivi preliminari spettano al pubblico ministero in base all'art. 655 c.p.p.
  • La presenza di discipline speciali (esecuzione di pene pecuniarie, confisca in casi particolari ex art. 240-bis) può trasferire competenze a giudice o Cancelleria, ma tale trasferimento deve risultare da una norma espressa e specifica; non è possibile estenderlo per interpretazione sistematica se non previsto.
  • L'individuazione e l'acquisizione dei beni da confiscare (anche con l'ausilio della polizia giudiziaria) costituiscono attività funzionalmente collegate all'esecuzione e possono essere svolte dal pubblico ministero senza comprimere i rimedi di tutela per terzi interessati.
  • I soggetti che ritengono lesi nei loro diritti dalla selezione o dalle modalità esecutive del pubblico ministero possono chiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione mediante gli ordinari strumenti incidentali, che garantiscono controllo giurisdizionale sulle attività esecutive.
  • La proposizione di ricorso per cassazione non è il rimedio adeguato per risolvere un contrasto di competenza o contestare la scelta esecutiva del pubblico ministero quando la normativa vigente non mostra ambiguità: vanno valutati i rimedi di merito/incidentali o l'eventuale intervento legislativo.
  • In casi analoghi è opportuno verificare sempre se esistano norme speciali che derogano all'art. 655 c.p.p.: in assenza, l'assegnazione delle incombenze al pubblico ministero è la soluzione coerente con la ripartizione delle funzioni nel processo penale.
  • L'esistenza di disegni di legge o interventi normativi in corso non modifica l'applicabilità della normativa vigente; occorre fare riferimento al testo di legge in vigore al momento.

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