Cassazione Civile, Ordinanza n. 33087/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rilascio di un immobile proposta da due soggetti che ne assumevano la titolarità contro un congiunto che vi abitava da tempo. In primo grado è stato ordinato il rilascio dell'immobile, il pagamento di un'indennità di occupazione e sono state rigettate le riconvenzionali di usucapione. Il giudice di merito ha qualificato la presenza dell'occupante come mera detenzione derivante dalla convivenza familiare, escludendo che la sola coabitazione integrasse possesso o compossesso utile all'usucapione; ha inoltre individuato l'eventuale interversione del possesso solo nell'autunno 2018, quando l'occupante avrebbe iniziato a opporsi ai titolari con atti materiali incompatibili con il riconoscimento altrui del bene. In cassazione il soccombente ha proposto tre censure principali: 1) violazione degli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c., sostenendo che per l'usucapione di un diritto di uso o abitazione non sarebbe richiesto il possesso esclusivo e che il giudice d'appello avrebbe erroneamente applicato i requisiti del possesso utile alla piena proprietà; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte territoriale avrebbe deciso come se si trattasse di usucapione della proprietà, anziché della usucapione di un diritto reale minore; 3) violazione del diritto di difesa e delle norme sul rito sommario ex artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., per non avere disposto il mutamento di rito e ammesso l'istruttoria richiesta. La Corte di cassazione ha respinto tutte le doglianze, rilevando che il giudice di merito non aveva affermato l'impossibilità giuridica del compossesso dei diritti reali minori, ma aveva escluso in fatto che nella specie vi fosse stato un possesso, anche solo come compossesso, poiché la relazione con il bene derivava dalla mera convivenza con il proprietario-possessore e quindi da detenzione; conseguentemente mancava il presupposto temporale necessario per l'usucapione di qualunque diritto reale. Ha inoltre ritenuto corretta la decisione di non mutare rito né disporre ulteriori prove, perché la causa era essenzialmente documentale e le istanze istruttorie erano inconferenti rispetto alla qualificazione in fatto del rapporto come mera detenzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte d'appello di Ancona che aveva già respinto l'appello dell'occupante. È stata ritenuta corretta la qualificazione del rapporto come mera detenzione, non trasformata in possesso utile all'usucapione per difetto di un atto di interversione tempestivo e per l'insufficienza del tempo successivo al suo eventuale verificarsi. La Corte ha anche confermato la correttezza del procedimento sommario di primo grado e l'irrilevanza del mutamento di rito o di ulteriori mezzi istruttori. Il ricorrente è stato condannato alle spese, nonché al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il procedimento sommario è stato ritenuto correttamente utilizzato; la causa, di natura essenzialmente documentale, non imponeva mutamento di rito né ulteriore istruttoria.
La mancata conversione del rito è stata considerata legittima perché non risultavano necessarie ulteriori attività istruttorie.
Non vi è stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la domanda di usucapione è stata esaminata nel suo effettivo contenuto sostanziale.
La Corte ha richiamato il principio per cui la presunzione di possesso non opera quando la relazione con il bene deriva dalla convivenza con il proprietario possessore.
La presunzione di possesso utile ad usucapionem non opera nella mera convivenza con il possessore; la detenzione può trasformarsi in possesso solo mediante interversione.
Per l'usucapione è necessario il possesso per il tempo di legge; nel caso concreto tale requisito temporale è mancato anche rispetto al diritto reale minore rivendicato.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta ha giustificato la condanna per responsabilità aggravata e la somma ulteriore a favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il rapporto con un immobile nasce dalla convivenza con il proprietario possessore, non opera la presunzione di possesso utile all'usucapione: la situazione è di regola detentiva, non possessoria.
- La detenzione può trasformarsi in possesso solo tramite un atto di interversione esteriormente percepibile dal possessore, incompatibile con il riconoscimento del diritto altrui.
- Ai fini dell'usucapione di diritti reali di godimento minori, il tema decisivo non è l'esclusività del possesso in astratto, ma la prova del possesso effettivo e del decorso del termine di legge dopo l'eventuale interversione.
- La domanda di usucapione va decisa in base al suo contenuto sostanziale, ma il giudice non incorre in ultrapetizione se esamina la domanda secondo la qualificazione giuridica coerente con i fatti allegati e provati.
- Nel rito sommario, il mutamento di rito e l'ammissione di ulteriori prove non sono dovuti quando la controversia può essere decisa sulla base degli elementi documentali già acquisiti e le prove richieste non incidono sulla ratio decidendi.
- La lunga convivenza familiare, da sola, non basta a dimostrare il possesso ad usucapionem: occorrono atti univoci di opposizione al possessore e prova rigorosa del loro protrarsi per il tempo necessario.
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