Cassazione Penale, Ordinanza n. 18338/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dall'art. 187 cod. strada. In sede di legittimità il ricorrente ha proposto doglianze sostanzialmente reiterative di quelle già dedotte in appello, contestando la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio: in particolare ha censurato la configurabilità del reato, sostenendo che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non fossero sufficienti. Ha inoltre contestato il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deduzione ritenuta dalla Corte di cassazione generica. Il testo non riporta altri specifici motivi difensivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in gran parte reiterative delle doglianze di appello e comunque dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata congrua e immune da manifesta illogicità, poiché fondata su corretti criteri inferenziali: l'imputato era stato trovato in possesso di hashish e presentava plurimi sintomi compatibili con l'assunzione di sostanze stupefacenti, circostanze che giustificavano l'invito agli accertamenti e rendevano non sindacabile il successivo rifiuto. È stato inoltre ritenuto adeguatamente motivato il diniego dell'art. 131-bis c.p., in ragione delle modalità della condotta e dell'entità del pericolo, non considerato particolarmente tenue. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
integra il reato il rifiuto dell'interessato di sottoporsi agli accertamenti di rito quando l'invito degli operanti sia legittimamente formulato sulla base di elementi sintomatici dell'assunzione di stupefacenti.
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta e l'entità del pericolo non consentano di qualificare il fatto come particolarmente tenue; il diniego è sindacabile in cassazione solo se manca o è manifestamente illogico nella motivazione.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino a una nuova ricostruzione del fatto o a una diversa valutazione delle prove, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Nel reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti in materia di guida sotto effetto di stupefacenti, l'invito degli operanti è legittimo se fondato su elementi obiettivi e sintomatici, come il possesso di sostanza e la presenza di segni compatibili con l'assunzione.
- Il rifiuto dell'interessato, una volta legittimamente richiesto l'accertamento, costituisce fatto non rimettibile in discussione in cassazione se i giudici di merito lo hanno adeguatamente accertato.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti modalità non minimali e l'offesa o il pericolo risultino non trascurabili; il relativo giudizio, se adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
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