Cassazione Penale, Sentenza n. 33874/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 1° aprile 2026 del GIP del Tribunale di Reggio Calabria, che, accogliendo la richiesta formulata ai sensi dell’art. 671 c.p.p. in relazione a due sentenze irrevocabili della Corte d’appello di Reggio Calabria, pronunciate il 24 aprile 2013 e il 22 maggio 2025, aveva riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena complessiva in otto anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa. Ha denunciato, con riferimento al trattamento sanzionatorio, violazioni degli artt. 132 e 133 c.p. e degli artt. 125, 442 e 671 c.p.p., lamentando motivazione mancante o insufficiente, determinazione eccessiva degli aumenti e mancata considerazione degli elementi favorevoli esposti in memoria difensiva e della maggiore riduzione accordata a un coimputato in un’analoga procedura. La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all’individuazione del reato più grave e della pena-base, assorbendo le altre.
La decisione
La Corte ha annullato l’ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio al giudice dell’esecuzione per un nuovo esame. Ha rilevato che il giudice non aveva individuato un unico reato più grave tra tutti quelli riuniti in continuazione e non aveva calcolato gli aumenti per i reati satellite partendo dalla pena inflitta per tale reato. In sede di rinvio dovranno essere individuati il reato più grave e la pena-base, determinati e motivati distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, secondo i criteri e i limiti legali; dovrà inoltre provvedere un giudice diverso da quello che ha pronunciato l’ordinanza annullata, in applicazione dell’art. 34, comma 1, c.p.p. come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013. Le ulteriori censure sul trattamento sanzionatorio sono rimaste assorbite.
Norme richiamate
Dovrà applicarsi, inoltre, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
La disciplina della continuazione in sede esecutiva è applicata mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione; dopo l’annullamento con rinvio della decisione su tale richiesta, non può partecipare al giudizio di rinvio il giudice che aveva pronunciato l’ordinanza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice dell'esecuzione, qualora debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.
Il reato più grave, ai fini della rideterminazione esecutiva della pena continuata, è quello per il quale è stata inflitta la pena più grave. Il giudice deve scorporare le continuazioni già riconosciute nelle singole sentenze, individuare un unico reato più grave e calcolare su quella pena gli aumenti per tutti i reati satellite.
In particolare, in sede di giudizio di rinvio dovrà tenersi conto, fra l'altro, del principio in base al quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Nella determinazione della pena per il reato continuato occorre individuare il reato più grave e fissare la pena-base, quindi calcolare e motivare separatamente l’aumento relativo a ciascun reato satellite, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
Sull'argomento, è stato sottolineato che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - deve rendere possibile, in tal modo, un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo a tal fine sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.
Il potere discrezionale di determinazione della pena deve essere esercitato in modo da rendere verificabile il percorso logico e giuridico seguito; il solo rispetto del limite massimo del triplo della pena-base non basta.
Sull'argomento, è stato sottolineato che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - deve rendere possibile, in tal modo, un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo a tal fine sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.
La commisurazione discrezionale della pena deve essere motivata in modo da consentire un controllo effettivo sul percorso seguito, e non può ritenersi adeguatamente giustificata dal solo rispetto del limite legale.
Dovrà applicarsi, inoltre, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
Nel giudizio di rinvio successivo all’annullamento dell’ordinanza resa sulla richiesta di continuazione in executivis non può partecipare il giudice che aveva pronunciato o concorso a pronunciare l’ordinanza annullata.
art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p.
Dovrà applicarsi, inoltre, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
A seguito della pronuncia costituzionale richiamata, la regola sul giudice del rinvio impedisce che vi partecipi il giudice che ha già pronunciato l’ordinanza sulla richiesta esecutiva di continuazione.
Massime di principio
- Quando il giudice dell’esecuzione ridetermina la pena per la continuazione tra reati oggetto di sentenze separate, ciascuna delle quali comprende già più reati unificati, deve prima scorporare i singoli reati, individuare un unico reato più grave — quello per il quale è stata inflitta la pena più grave — e assumere la pena stabilita per quest’ultimo come pena-base per i successivi aumenti.
- Gli aumenti per i reati satellite devono essere determinati e motivati separatamente per ciascun reato. La motivazione deve consentire il controllo sulla proporzione tra le pene e sul rispetto dei limiti dell’art. 81 c.p.; il mero rispetto del limite del triplo della pena-base non è sufficiente.
- Nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento di un’ordinanza sulla richiesta di applicazione in sede esecutiva della continuazione non può partecipare il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l’ordinanza annullata.
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