Cassazione Civile, Ordinanza n. 06347/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, figli maggiorenni non fiscalmente a carico al momento del decesso di militari riconosciuti equiparati a vittime del dovere, chiedevano il riconoscimento dei benefici assistenziali previsti per i familiari superstiti. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non estensibile ai superstiti delle vittime del dovere la disciplina prevista per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, in particolare quanto all'accesso dei figli non a carico. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 407/1998, degli artt. 5 e 6 della L. n. 206/2004, dell'art. 2, commi 105 e 106, della L. n. 244/2007 e dell'art. 6 della L. n. 466/1980, sostenendo che i benefici dovessero spettare anche ai figli maggiorenni superstiti non a carico del titolare dello status di vittima del dovere.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, affermando che la normativa sulle vittime del dovere, pur rinviando alle prestazioni previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, non ha modificato la platea dei familiari superstiti aventi diritto, che resta quella delineata dall'art. 6 della L. n. 466/1980. In base a tale disciplina, il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima al momento del decesso quando il coniuge avente diritto sia vivente. Le spese sono state integralmente compensate per l'intervento chiarificatore successivo al ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per censurare l'erronea applicazione della disciplina sostanziale.
richiamato dai ricorrenti quale base normativa per l'estensione dei benefici ai superstiti.
richiamati come norme che prevedono benefici per i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, oggetto del rinvio operato dalla disciplina sulle vittime del dovere.
art. 2, commi 105 e 106, L. n. 244/2007
la Corte lo qualifica come rinvio oggettivo alle prestazioni previste per i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, senza modifica della categoria dei superstiti aventi diritto.
resta la norma che delimita la platea dei superstiti aventi diritto ai benefici derivanti dalla qualità di vittima del dovere; esclude i figli non a carico fiscale se il coniuge avente diritto è vivente.
richiamato anche come criterio per individuare i superstiti delle vittime del dovere ai fini dei benefici di legge.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando una norma sulle vittime del dovere opera un rinvio alle prestazioni previste per altre categorie di vittime, il rinvio può essere soltanto oggettivo, limitato alle prestazioni richiamate, senza automatica estensione della platea dei beneficiari.
- La disciplina originaria che individua i familiari superstiti aventi diritto rimane applicabile se il legislatore non interviene espressamente a modificarne la categoria soggettiva, anche se estende ai superstiti le medesime provvidenze economiche.
- Il beneficio ai superstiti non spetta ai figli non a carico fiscale della vittima al momento del decesso quando il coniuge avente diritto sia vivente, se la normativa di riferimento mantiene immutati i criteri di individuazione dei beneficiari.
- L'uniformazione progressiva dei benefici tra diverse categorie di vittime non implica necessariamente identità assoluta dei superstiti beneficiari, potendo il legislatore differenziare le categorie in ragione della diversa fattispecie tutelata.
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