Cassazione Civile, Ordinanza n. 38110/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (intermediario)
La controversia
Una società assicurativa aveva convenuto in giudizio l'operatore postale chiedendo la restituzione di euro 55.000, oltre accessori, assumendo che un assegno bancario di traenza non trasferibile fosse stato pagato a un soggetto diverso dal legittimo prenditore. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non ravvisabile una falsificazione percepibile dal bancario medio e valorizzando l'identificazione del presentatore con documento d'identità e codice fiscale, oltre al fatto che il titolo era stato negoziato "salvo buon fine". In appello la decisione era stata riformata. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933 e delle norme sulla diligenza professionale, sostenendo che la responsabilità dell'intermediario non potesse essere affermata in modo automatico ma dovesse essere esclusa quando l'identificazione del presentatore fosse avvenuta secondo la diligenza dell'accorto banchiere e la normativa antiriciclaggio; (2) violazione delle norme sul servizio postale e concorso colposo del mittente, per avere il titolo viaggiato con posta ordinaria, modalità ritenuta imprudente e causalmente rilevante; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. per difetto di prova del danno; (4) violazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. per la rivalutazione monetaria; (5) un ulteriore motivo, che risulta però non sviluppato nel dispositivo riportato. La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per i nuovi accertamenti di merito e per le spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo motivo, perché la responsabilità dell'intermediario per pagamento a soggetto non legittimato non è automatica ma è configurata come responsabilità contrattuale con possibilità per il debitore di provare l'assenza di colpa dimostrando di avere usato la diligenza professionale richiesta; e il secondo motivo, perché la spedizione dell'assegno per posta ordinaria integra un comportamento del mittente idoneo a fondare un concorso di colpa. Sono stati invece assorbiti i motivi relativi alla prova del danno e alla rivalutazione. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 r.d. n. 1736/1933
la banca/intermediario che paga un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal prenditore risponde del danno, ma può liberarsi provando che l'errore di identificazione non le è imputabile per aver agito con la diligenza professionale richiesta
la diligenza esigibile è quella qualificata dell'operatore professionale; l'identificazione del presentatore va valutata secondo il parametro dell'accorto banchiere
viene richiamato per qualificare la responsabilità come contrattuale e per consentire al debitore di provare l'assenza di imputabilità dell'inadempimento
richiamato nel motivo come norma evocata dalla ricorrente, senza specifica elaborazione nel passaggio riportato
L. n. 445/2000
richiamata nel motivo in relazione alla verificabilità dei documenti esibiti, senza ulteriore specificazione nel testo
richiamato in relazione alla spedizione postale del titolo e al profilo del concorso colposo del mittente
D.M. 26 febbraio 2004
richiamato quale fonte della carta dei servizi del servizio pubblico postale, in rapporto alle modalità di invio del titolo
la spedizione per posta ordinaria dell'assegno può integrare concorso di colpa del mittente
invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sul danno effettivamente subito
invocato in tema di rivalutazione monetaria e prova del maggior danno
d.lgs. n. 231 del 2007, art. 19, comma 1, lett. a)
la normativa antiriciclaggio fissa modalità tipiche di identificazione della clientela e non impone controlli ulteriori o atipici
d.lgs. n. 141 del 2010, art. 30-ter
richiamato come sistema di prevenzione del furto di identità, non ancora generalizzato nel periodo di riferimento
circolare ABI del 7 maggio 2001
non ha portata precettiva e non integra, da sola, uno standard di diligenza giuridicamente vincolante
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi
Massime di principio
- La responsabilità dell'intermediario che negozia o paga un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario ha natura contrattuale: l'obbligazione di protezione verso i soggetti coinvolti nel buon fine dell'operazione consente al debitore di liberarsi provando che l'errore non gli è imputabile.
- La diligenza dell'intermediario va valutata secondo il parametro professionale dell'art. 1176, comma 2, c.c.; l'identificazione del presentatore può essere reputata diligente quando sia stata eseguita secondo le modalità tipiche previste dalla normativa e senza indici apprezzabili di falsità del documento esibito.
- La normativa antiriciclaggio individua modalità tipiche di identificazione della clientela, ma non impone all'operatore accertamenti eccedenti o sproporzionati, come verifiche generalizzate presso autorità emittenti o amministrazioni pubbliche, se il documento non presenti segni di alterazione percepibili.
- La spedizione di un assegno per posta ordinaria, quando il titolo venga poi sottratto e riscosso da soggetto non legittimato, può integrare concorso di colpa del mittente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., perché espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello della comune prudenza.
- Raccomandazioni o circolari associative prive di portata precettiva non possono essere elevate a standard giuridico necessario di diligenza dell'intermediario.
- Quando il concorso colposo della vittima o del mittente incide sul fatto dannoso, i motivi relativi alla quantificazione del danno e agli accessori possono risultare assorbiti se la decisione di merito viene cassata sul titolo della responsabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37990/2022 del 29/12/2022
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37991/2022 del 29/12/2022
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37992/2022 del 29/12/2022
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37993/2022 del 29/12/2022
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37994/2022 del 29/12/2022
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37995/2022 del 29/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →