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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38110/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (intermediario)

La controversia

Una società assicurativa aveva convenuto in giudizio l'operatore postale chiedendo la restituzione di euro 55.000, oltre accessori, assumendo che un assegno bancario di traenza non trasferibile fosse stato pagato a un soggetto diverso dal legittimo prenditore. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non ravvisabile una falsificazione percepibile dal bancario medio e valorizzando l'identificazione del presentatore con documento d'identità e codice fiscale, oltre al fatto che il titolo era stato negoziato "salvo buon fine". In appello la decisione era stata riformata. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933 e delle norme sulla diligenza professionale, sostenendo che la responsabilità dell'intermediario non potesse essere affermata in modo automatico ma dovesse essere esclusa quando l'identificazione del presentatore fosse avvenuta secondo la diligenza dell'accorto banchiere e la normativa antiriciclaggio; (2) violazione delle norme sul servizio postale e concorso colposo del mittente, per avere il titolo viaggiato con posta ordinaria, modalità ritenuta imprudente e causalmente rilevante; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. per difetto di prova del danno; (4) violazione dell'art. 1224, comma 2, c.c. per la rivalutazione monetaria; (5) un ulteriore motivo, che risulta però non sviluppato nel dispositivo riportato. La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per i nuovi accertamenti di merito e per le spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo motivo, perché la responsabilità dell'intermediario per pagamento a soggetto non legittimato non è automatica ma è configurata come responsabilità contrattuale con possibilità per il debitore di provare l'assenza di colpa dimostrando di avere usato la diligenza professionale richiesta; e il secondo motivo, perché la spedizione dell'assegno per posta ordinaria integra un comportamento del mittente idoneo a fondare un concorso di colpa. Sono stati invece assorbiti i motivi relativi alla prova del danno e alla rivalutazione. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. n. 1736/1933

    la banca/intermediario che paga un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal prenditore risponde del danno, ma può liberarsi provando che l'errore di identificazione non le è imputabile per aver agito con la diligenza professionale richiesta

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    la diligenza esigibile è quella qualificata dell'operatore professionale; l'identificazione del presentatore va valutata secondo il parametro dell'accorto banchiere

  • art. 1218 c.c.

    viene richiamato per qualificare la responsabilità come contrattuale e per consentire al debitore di provare l'assenza di imputabilità dell'inadempimento

  • art. 1992 c.c.

    richiamato nel motivo come norma evocata dalla ricorrente, senza specifica elaborazione nel passaggio riportato

  • L. n. 445/2000

    richiamata nel motivo in relazione alla verificabilità dei documenti esibiti, senza ulteriore specificazione nel testo

  • art. 83 D.P.R. n. 156/1973

    richiamato in relazione alla spedizione postale del titolo e al profilo del concorso colposo del mittente

  • D.M. 26 febbraio 2004

    richiamato quale fonte della carta dei servizi del servizio pubblico postale, in rapporto alle modalità di invio del titolo

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    la spedizione per posta ordinaria dell'assegno può integrare concorso di colpa del mittente

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sul danno effettivamente subito

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    invocato in tema di rivalutazione monetaria e prova del maggior danno

  • d.lgs. n. 231 del 2007, art. 19, comma 1, lett. a)

    la normativa antiriciclaggio fissa modalità tipiche di identificazione della clientela e non impone controlli ulteriori o atipici

  • d.lgs. n. 141 del 2010, art. 30-ter

    richiamato come sistema di prevenzione del furto di identità, non ancora generalizzato nel periodo di riferimento

  • circolare ABI del 7 maggio 2001

    non ha portata precettiva e non integra, da sola, uno standard di diligenza giuridicamente vincolante

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi

Massime di principio

  • La responsabilità dell'intermediario che negozia o paga un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario ha natura contrattuale: l'obbligazione di protezione verso i soggetti coinvolti nel buon fine dell'operazione consente al debitore di liberarsi provando che l'errore non gli è imputabile.
  • La diligenza dell'intermediario va valutata secondo il parametro professionale dell'art. 1176, comma 2, c.c.; l'identificazione del presentatore può essere reputata diligente quando sia stata eseguita secondo le modalità tipiche previste dalla normativa e senza indici apprezzabili di falsità del documento esibito.
  • La normativa antiriciclaggio individua modalità tipiche di identificazione della clientela, ma non impone all'operatore accertamenti eccedenti o sproporzionati, come verifiche generalizzate presso autorità emittenti o amministrazioni pubbliche, se il documento non presenti segni di alterazione percepibili.
  • La spedizione di un assegno per posta ordinaria, quando il titolo venga poi sottratto e riscosso da soggetto non legittimato, può integrare concorso di colpa del mittente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., perché espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello della comune prudenza.
  • Raccomandazioni o circolari associative prive di portata precettiva non possono essere elevate a standard giuridico necessario di diligenza dell'intermediario.
  • Quando il concorso colposo della vittima o del mittente incide sul fatto dannoso, i motivi relativi alla quantificazione del danno e agli accessori possono risultare assorbiti se la decisione di merito viene cassata sul titolo della responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieTitoli di creditoInadempimentoProveRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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