Cassazione Civile, Ordinanza n. 09767/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni medici ammessi a corsi di specializzazione universitaria, poi in parte proposta anche dagli eredi di taluni originari interessati, volta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano di direttive comunitarie concernenti il riconoscimento di un compenso in favore dei medici specializzandi. Il Tribunale di Roma aveva ritenuto il diritto prescritto; la Corte d’appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., ritenendo corretta la decisione di primo grado sulla prescrizione, decorrente dall’entrata in vigore della L. n. 370/1999. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione di norme e principi in materia di responsabilità per omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, richiamando il diritto dell’Unione, la CEDU, le preleggi e gli artt. 2934, 2935, 2938 c.c., nonché la disciplina speciale del d.lgs. n. 257/1991 e della L. n. 370/1999. Sostenevano, in sostanza, che la decorrenza della prescrizione non potesse farsi risalire al 27 ottobre 1999, poiché fino al 2011 sarebbero persistite incertezze sulla natura dell’azione, sulla giurisdizione, sulla legittimazione passiva e sull’effettività del rimedio giurisdizionale; chiedevano anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La Suprema Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché non confrontate con il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, che ha reso definitivo l’inadempimento soggettivo residuo dello Stato nei confronti degli specializzandi non destinatari della disciplina lì prevista.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la decisione impugnata avesse fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della Corte sulla decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi. Ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, osservando che dal 27 ottobre 1999 non esistevano ostacoli normativi interni tali da impedire ai danneggiati di agire; la giurisdizione non incideva sulla decorrenza del termine, la qualificazione dell’azione non mutava il dies a quo, e l’eventuale incertezza sul giudice competente poteva essere superata con il regolamento di giurisdizione. Ha inoltre rilevato che la legittimazione passiva faceva capo allo Stato, e che eventuali errori nell’indicazione dell’organo statale non impedivano la validità del rapporto processuale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e ulteriore condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c.; è stata anche attestata la debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per l’inammissibilità dell’appello quando la decisione di primo grado appare corretta secondo il giudice d’appello
richiamato in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’appello da parte della Corte territoriale
il ricorso per cassazione è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso conformemente alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offre argomenti idonei a mutare l’orientamento
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ribadisce che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere secondo l’orientamento consolidato
richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto ostativo alla decorrenza del termine dalla L. n. 370/1999
richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure sulla prescrizione
richiamato come base per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, ritenuta giustificata dal carattere consolidato della giurisprudenza di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
considerato decisivo perché ha reso definitivo l’inadempimento soggettivo residuo dello Stato e ha fatto decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento
art. 6 d.lgs. n. 257/1991
richiamato dai ricorrenti come fonte della pretesa, ma non idoneo a superare l’orientamento sulla prescrizione
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti tra i parametri asseritamente violati
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa effettività della tutela giurisdizionale
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale
artt. 5 e 189 Trattato CEE
richiamati dai ricorrenti a fondamento della censura sull’omesso o tardivo recepimento delle direttive
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
richiamato dai ricorrenti nel quadro dei principi dell’Unione europea
Direttive CEE 75/363, 82/76, 93/16
fonti sovranazionali richiamate per il diritto al compenso degli specializzandi
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43
richiamata dai ricorrenti come intervento che avrebbe reso certo il rimedio risarcitorio e quindi la decorrenza della prescrizione solo da quel momento
Massime di principio
- In tema di danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie, il diritto al risarcimento si prescrive dal momento in cui l’ordinamento interno rende riconoscibile e azionabile la pretesa, anche se permangono margini di evoluzione normativa o giurisprudenziale.
- La decorrenza della prescrizione non è impedita da incertezze circa la qualificazione giuridica della domanda, la giurisdizione o la precisa individuazione del giudice competente, poiché tali questioni non impediscono al danneggiato di interrompere la prescrizione anche in via stragiudiziale.
- La legittimazione passiva dello Stato, quando il credito discende da un inadempimento imputato all’amministrazione statale, esclude che l’eventuale erronea individuazione di un diverso organo pubblico impedisca la validità del rapporto processuale o la decorrenza della prescrizione, salvo che l’azione sia rivolta esclusivamente contro un soggetto del tutto estraneo.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata quando esso non si confronta realmente con un orientamento di legittimità consolidato e si limita a riproporre tesi già disattese o riferimenti normativi/non decisivi.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha stabilito in modo chiaro il dies a quo della prescrizione, il mero invito a sollevare questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è sufficiente se non si indicano concreti elementi di contrasto con il diritto dell’Unione.
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