Cassazione Penale, Sentenza n. 8421/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava all'annullamento parziale della sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la domanda di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., perché tale domanda non sarebbe stata proposta personalmente dall'imputato o da un procuratore speciale. L'imputato sosteneva che la richiesta era stata invece formulata nell'atto di appello, per il quale aveva rilasciato procura al difensore, e che in ogni caso la Corte avrebbe dovuto consentire l'integrazione della procura mancata fissando un termine per la produzione del relativo documento
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) secondo cui la richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive deve essere proposta dall'imputato, non necessariamente nell'atto di gravame ma al più tardi in udienza di discussione. Nel caso di specie la domanda di sostituzione era già contenuta nell'atto di appello (quinto motivo) per il quale il ricorrente aveva rilasciato procura al difensore; pertanto la Corte territoriale ha erroneamente escluso l'esistenza della richiesta per presunto difetto di procura speciale. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della pena sostitutiva e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina perché si pronunci, in piena autonomia, sull'applicabilità dei lavori di pubblica utilità nei confronti di Giovanni Capurro
Norme richiamate
art. 4, comma 2, legge 110/1975
Norma relativa al reato per cui l'imputato è stato condannato; citata per identificare il fatto-reato accertato
Norma che regola la richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità; la questione verteva sulla ammissibilità della domanda e sulla necessità della sua formulazione da parte dell'imputato
Disciplina transitoria della riforma Cartabia: stabilisce che il giudice d'appello deve pronunciarsi sulle nuove pene sostitutive solo se l'imputato le richiede, e che tale richiesta può essere formulata anche non nell'atto di gravame ma al più tardi in udienza di discussione
Prevede le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi richiamate dalla normativa transitoria; la Corte ne valuta l'applicabilità se richiesta dall'imputato
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i 'motivi nuovi' in appello; la Corte richiamata precisa che la richiesta sostitutiva non deve necessariamente essere formulata come motivo nuovo ma può essere espressa entro i termini processuali stabiliti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso per cassazione (richiami formali sul contenuto del motivo trasmesso)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di motivazione del ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme processuali e vizio di motivazione)
art. 598-bis, comma 4-ter cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso come norma processuale invocata contro la decisione territoriale; dalla sentenza emerge che la censura riguardava aspetti formali attinenti alla procura e alla ammissibilità della domanda
Citata nel ricorso tra le norme che il difensore invocava; la Corte non si sofferma su questa norma nel dispositivo, ma era parte delle censure difensive
Massime di principio
- La richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive (es. lavori di pubblica utilità) deve provenire dall'imputato ma può essere formulata nell'atto di appello o, al più tardi, in udienza di discussione: non è necessario che sia riproposta nuovamente se già contenuta nell'atto di gravame
- La procura conferita al difensore per proporre appello autorizza anche la formulazione di domande relative alle pene sostitutive contenute nell'atto di gravame, per cui l'assenza di una 'procura speciale' non giustifica automaticamente l'inammissibilità della domanda se la procura generale copre l'atto
- Se la corte territoriale ritiene che manchi un documento essenziale (es. procura speciale), dovrebbe, ove possibile, consentire l'integrazione o fissare un termine per la produzione invece di dichiarare immediatamente inammissibile la richiesta, salvo casi di manifesta irregolarità
- In presenza di un errore procedurale della corte d'appello relativo all'ammissibilità di richieste formulate nel gravame, la Cassazione può annullare parzialmente e rinviare la controversia ad altra Sezione per una nuova valutazione di merito sull'applicabilità della pena sostitutiva
- Per il difensore: esplicitare chiaramente nella procura e nell'atto di appello le domande ricostruttive (compresa la richiesta di pena sostitutiva) e, se necessario, produrre la procura speciale in udienza per evitare eccezioni formali
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