Cassazione Civile, Ordinanza n. 34800/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
La controversia origina dalla cessazione di un contratto di locazione abitativa relativo a un immobile di proprietà della società ricorrente, già condotto da una società poi fallita. Il Tribunale aveva accolto la domanda di rilascio dell’immobile e di risarcimento dei danni per l’occupazione senza titolo nei confronti di due soggetti convenuti e di un terzo chiamato in causa. In appello, i convenuti avevano ottenuto la riforma della decisione, con rigetto delle domande e condanna della società alle spese. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla notificazione e sulla procura alle liti, sostenendo che l’appello fosse stato notificato all’indirizzo PEC di un precedente difensore il cui mandato sarebbe stato revocato mediante sostituzione con altro avvocato, sicché la notifica sarebbe stata inesistente e l’appello tardivo; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, assumendo di non essere stata messa in condizione di difendersi in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la nomina di un secondo difensore, in assenza di univoca manifestazione di revoca del precedente mandato da parte della parte, integra una mera aggiunta e non comporta automaticamente la cessazione dei poteri del primo procuratore; di conseguenza, la notificazione dell’appello all’indirizzo del precedente difensore era rituale e non inesistente. Ne è derivato anche il rigetto della censura di nullità per lesione del diritto di difesa, poiché la procura al primo difensore rimaneva valida ed efficace. Il ricorso è stato quindi rigettato; la Corte ha altresì dichiarato non luogo a provvedere sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto difese, e ha dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
dedotto come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
dedotto come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e violazione del contraddittorio.
richiamato in relazione alla disciplina della procura alle liti e dei poteri del difensore.
richiamato in relazione alla revoca e sostituzione del difensore.
richiamato in relazione alle notificazioni nel corso del processo presso il difensore.
richiamato nel motivo relativo al passaggio in giudicato e alla dedotta tardività dell’appello.
richiamato in tema di notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito.
richiamato nel motivo relativo alla disciplina del giudizio di appello.
richiamato quale termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa nel rito sommario.
richiamato nel motivo in relazione agli effetti del giudicato.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
invocato dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inammissibilità dell’appello in sede di legittimità.
richiamato nel secondo motivo come norma sul contraddittorio.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e della difesa.
art. 24 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del diritto di difesa.
utilizzato dalla Corte per affermare il carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato e la possibilità che la nomina di un secondo difensore si aggiunga al primo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale base dell’importo ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La nomina di un nuovo difensore non implica, di per sé sola, la revoca del precedente mandato: in mancanza di una chiara e univoca volontà della parte di sostituzione, il secondo incarico si presume aggiuntivo e non estintivo del primo.
- Se la revoca del mandato non risulta validamente manifestata dalla parte, restano efficaci sia la procura originaria sia l’elezione di domicilio già effettuata; di conseguenza, la notificazione dell’impugnazione presso il precedente difensore può essere rituale.
- La nullità della decisione per violazione del diritto di difesa non può essere fondata su una pretesa mancata conoscenza dell’atto impugnatorio quando la notificazione è stata eseguita presso un difensore tuttora munito di valida procura.
- Nel valutare la ritualità della notifica dell’impugnazione occorre verificare non solo la presenza di un nuovo difensore, ma anche l’esistenza di una formale revoca del precedente incarico da parte del soggetto titolare del potere di conferimento e revoca del mandato.
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