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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00248/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Una società aveva acquistato, tramite contratti di leasing finanziario, trenta semirimorchi isotermici prodotti da una società tedesca e venduti da una società intermediaria italiana. Dopo la consegna, la compratrice lamentava che i mezzi presentassero un coefficiente di coibentazione superiore a quello richiesto per il trasporto di surgelati e, sulla base di un accertamento tecnico preventivo, sosteneva che il valore effettivo fosse comunque difforme da quello atteso. In primo grado chiedeva la responsabilità contrattuale del venditore per vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c. e, in subordine, la risoluzione/risarcimento per aliud pro alio ex art. 1453 c.c., oltre alla condanna al minor valore e ad ulteriori danni. La corte d'appello rigettava l'impugnazione ritenendo che: la denuncia del vizio fosse tardiva rispetto al termine di otto giorni dalla scoperta ex art. 1495 c.c.; non risultasse un riconoscimento del vizio idoneo a paralizzare la decadenza; non ricorresse un'ipotesi di aliud pro alio, poiché i semirimorchi non erano di un genus diverso né inidonei alla funzione loro assegnata, essendo stati destinati contrattualmente al trasporto di fiori, attività rispetto alla quale il coefficiente riscontrato era idoneo. Con il ricorso per cassazione la società acquirente deduceva sette motivi: violazione delle norme su non contestazione e onere della prova; erronea decorrenza del termine di decadenza; omesso esame di fatti decisivi; mancato riconoscimento del riconoscimento del vizio e dell'occultamento; erronea esclusione dell'aliud pro alio; errata applicazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere probatorio. Sosteneva inoltre che la conoscenza del vizio al momento del primo rapporto di prova riguardasse al più un solo mezzo e non tutti i semirimorchi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo inammissibili le censure, in larga parte perché volte a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove in presenza di doppia conforme. Ha osservato che, in tale situazione, il vizio di omesso esame non era deducibile nei termini prospettati e che la denuncia di violazione di legge non può tradursi in una rivalutazione della fattispecie concreta o del materiale probatorio. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso sia la tempestività della denuncia sia la configurabilità dell'aliud pro alio. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    indicato come rito introduttivo del giudizio promosso dall'acquirente in primo grado.

  • art. 1490 c.c.

    richiamato come base della domanda di garanzia per vizi della cosa venduta.

  • art. 1492 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda di riduzione del prezzo/minor valore e alla disciplina dell'azione di garanzia.

  • art. 1495 c.c.

    richiamato per la decadenza dall'azione di garanzia, con termine di otto giorni dalla scoperta del vizio e con riferimento all'eventuale riconoscimento del vizio da parte del venditore.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato quale fondamento della domanda subordinata per inadempimento/aliud pro alio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 167 c.p.c.

    evocato nel primo motivo in relazione alla non contestazione dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    evocato nel primo motivo come parametro della non contestazione e della valutazione delle prove.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per la preclusione del motivo ex art. 360 n. 5 in caso di doppia conforme, salvo indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato con riferimento al vizio di omesso esame di fatti decisivi e ai limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente per cassazione che deduca un vizio motivazionale deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La deduzione di violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o della fattispecie concreta accertata dai giudici di merito.
  • L'omesso esame di fatti decisivi è configurabile solo se venga indicato un fatto storico specifico, realmente trascurato e decisivo; non basta prospettare una diversa lettura complessiva delle prove.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sull'onere della prova è ammissibile solo se l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito sia già tale da imporre la diversa sussunzione giuridica dedotta dalla parte.
  • Nella vendita, il vizio deve essere denunciato nel termine di legge decorrente dalla scoperta; il riconoscimento del vizio da parte del venditore, per escludere la decadenza, deve risultare in modo chiaro e non può essere desunto da mere formule di cortesia o da interlocuzioni ambigue.
  • L'aliud pro alio ricorre solo quando la cosa consegnata appartenga a un genus del tutto diverso o sia radicalmente inidonea a soddisfare la sua funzione naturale o l'uso specificamente pattuito; se il bene è comunque idoneo all'uso concordato, resta, al più, nell'ambito della garanzia per vizi o mancanza di qualità.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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