Cassazione Civile, Ordinanza n. 13488/2024 del 15/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di ex lettorato linguistico instaurato a termine presso un'università e poi dichiarato a tempo indeterminato con precedente giudicato. I ricorrenti hanno chiesto l'applicazione del trattamento retributivo minimo garantito dall'art. 1 della legge n. 63/2004, la completa ricostruzione della carriera sin dalla prima assunzione, il riconoscimento di scatti di anzianità e progressioni stipendiali, nonché la condanna al pagamento delle differenze retributive e dei contributi. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, da un lato, che il giudicato formatosi sulla precedente azione precludesse la pretesa e, dall'altro, che in ogni caso l'università avesse già corrisposto somme superiori a quelle dovute, sulla base di una consulenza tecnica che aveva parametrato il calcolo alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito usando un divisore di 750 ore tratto dall'art. 6 della legge n. 240/2010. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: nullità della sentenza per motivazione apparente sul punto del CTU; violazione dell'art. 1 della legge n. 63/2004 e dell'art. 6 della legge n. 240/2010 per avere usato un parametro orario errato e temporalmente inapplicabile; nullità della consulenza tecnica per violazione dell'art. 195 c.p.c.; violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 45 TFUE e delle sentenze CGUE recepite nella legge n. 63/2004; violazione dell'art. 2909 c.c. per avere valorizzato il giudicato come preclusivo della ricostruzione di carriera anche per il periodo anteriore al 1993.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo, ritenendo assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, perché riesamini la domanda applicando i principi di diritto enunciati. La Corte ha affermato che il parametro corretto per determinare la retribuzione dovuta agli ex lettori è quello previsto dalla normativa speciale applicabile, con divisore 500 ore, e non il divisore 750 ore di fonte sopravvenuta e riferito ad altro istituto; ha inoltre precisato che la disciplina sopravvenuta si applica anche agli ex lettori che avevano ottenuto la conversione del rapporto con giudicato precedente, sicché la ricostruzione della carriera e l'adeguamento retributivo non potevano essere negati per effetto del solo precedente giudicato, formatosi in un diverso contesto normativo. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il motivo che invocava il vizio di motivazione è stato dichiarato inammissibile perché atteneva in realtà a una questione di diritto.
è il corretto parametro per denunciare la violazione di legge relativa alla scelta del divisore e all'interpretazione delle norme applicabili.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza e della consulenza tecnica; nel caso concreto la censura motivazionale è stata ritenuta inammissibile quanto alla questione di diritto.
i motivi sono stati ritenuti specifici perché il ricorso riportava lo stralcio della CTU e depositava la relazione peritale.
richiamato per il deposito della relazione peritale nel giudizio di cassazione.
invocato per contestare la regolarità della consulenza tecnica d'ufficio; la relativa censura è stata poi assorbita.
norma speciale applicabile agli ex lettori, che impone un trattamento economico parametrato al ricercatore confermato a tempo definito, con impegno orario pari a 500 ore, e opera anche per i rapporti già convertiti in precedenza.
richiamato dalla CTU e dalla Corte d'appello in modo erroneo; il divisore 750 ore non è il parametro della disciplina degli ex lettori e non è applicabile ratione temporis alla fattispecie.
art. 45 TFUE
il principio di non discriminazione nell'accesso e nel trattamento dei lavoratori migranti è alla base della disciplina speciale recepita dal legislatore nazionale.
norma di interpretazione autentica che conferma l'applicabilità della disciplina agli ex lettori e ne delimita gli effetti.
il giudicato formatosi sulla precedente controversia non impedisce l'applicazione della disciplina sopravvenuta per il periodo successivo o comunque regolato dalla nuova normativa.
art. 36 Cost.
la pretesa originaria di adeguatezza retributiva ex art. 36 Cost. è distinta dall'azione riconosciuta dalla normativa speciale successiva.
richiamato come fonte originaria dei contratti di lettorato a termine poi convertiti.
menzionato come passaggio normativo della disciplina dei lettori e dei collaboratori linguistici.
costituisce la base normativa del diritto alla ricostruzione della carriera e al trattamento economico speciale, applicabile agli ex lettori anche di atenei non espressamente indicati.
Massime di principio
- Quando la consulenza tecnica d'ufficio recepisce un parametro di calcolo fondato sull'interpretazione di una norma, la sua correttezza giuridica è sindacabile in cassazione come violazione di legge, non come mero vizio motivazionale.
- Nella liquidazione di crediti retributivi determinati per rinvio a un parametro legale, il giudice deve applicare il divisore e il criterio previsti dalla disciplina effettivamente applicabile ratione temporis, non quelli tratti da norme sopravvenute o da istituti diversi.
- La disciplina speciale emanata per conformarsi a pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea si applica all'intera categoria protetta, anche ai rapporti già oggetto di precedente conversione giudiziale, salvo i limiti espressamente fissati dalla normativa di interpretazione autentica.
- In materia di rapporti di durata, il giudicato copre la situazione giuridica accertata nel quadro normativo allora vigente, ma non preclude l'applicazione di una normativa sopravvenuta che modifichi il regolamento del rapporto per il periodo successivo o comunque disciplinato dalla nuova legge.
- Se la legge speciale prevede che il trattamento economico vada parametrato a una determinata categoria con un certo monte ore di riferimento, non è consentito sostituire quel riferimento con un diverso monte ore previsto da una disciplina successiva e riferita ad altra attività.
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