Cassazione Penale, Sentenza n. 22824/2026 del 19/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, nella qualità di terzi conviventi con l'indagato, hanno impugnato l'ordinanza di riesame che confermava il sequestro preventivo di €852.930,00 attribuito come provento di ricettazione. Hanno denunciato violazione di legge (artt. 125 e 321 c.p.p., art. 648 c.p.), e in particolare la carenza assoluta di motivazione del titolo genetico, lamentando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente individuato la tipologia del reato presupposto né valutato la posizione dei terzi (che avrebbero dovuto essere considerati co-detentori), avendo il Tribunale fondato il sequestro soltanto sull'entità della somma e sull'assenza di redditi significativi. I ricorrenti richiamavano orientamenti di legittimità secondo cui, oltre alla mancanza di redditi leciti e a modalità di occultamento, sono necessari ulteriori elementi per ritenere la certa provenienza da reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il motivo aspecifico e privo di concreto confronto con gli elementi valutati dal Tribunale; ha richiamato il principio secondo cui il terzo interessato, in tema di impugnazioni cautelari reali, è generalmente legittimato a dedurre la titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato, ma non può limitarsi a censure generiche. Alternativamente, anche qualora si ammettesse la possibilità per il terzo di contestare il fumus, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse un'adeguata motivazione: il Tribunale aveva valorizzato un complesso di elementi ritenuti idonei a costituire un quid pluris (precedente misura cautelare per spaccio a carico dell'indagato; sequestro di oltre 20 kg di cocaina; modalità di occultamento della somma in nascondigli difficilmente accessibili; appunti con cifre e nominativi indicativi di traffici di stupefacenti; ingente somma contante non compatibile con i redditi dichiarati). Conseguentemente la Corte ha confermato l'ammissibilità della misura e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Obbligo motivazionale del giudice cautelare; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse assolto l'onere motivazionale illustrando elementi concreti a fondamento del fumus
Norma connessa al sequestro preventivo; la Corte ha giudicato corretta la procedura e la motivazione dell'applicazione della misura
Delitto di ricettazione come titolo genetico contestato; la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali valutati consentissero di ritenere il fumus della ricettazione nei confronti dell'indagato
Previsione della condanna alle spese e di misure sanzionatorie per impugnazioni inammissibili; applicata per l'assegnazione della somma alla Cassa delle ammende
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali ai motivi di ricorso in Cassazione citati come parametro entro cui i ricorrenti hanno costruito le censure; la Corte ha rilevato aspecificità delle censure nei limiti previsti
d.l. n. 137/2020 art. 23 co. 8 e d.l. n. 198/2022 art. 8
Norme procedurali richiamate in tema di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; utilizzate per la gestione del contraddittorio nel procedimento
Massime di principio
- Il terzo interessato che impugna un sequestro preventivo ha diritto di dedurre la titolarità o la disponibilità del bene e, a seconda dell'orientamento applicato, può contestare anche l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato, ma non può limitarsi a censure generiche: le eccezioni devono essere specifiche e confrontarsi con gli elementi posti a fondamento della misura
- La sola sproporzione tra disponibilità di denaro e redditi dichiarati non è di per sé sufficiente a fondare il fumus dei reati di ricettazione o riciclaggio; è necessario un quid pluris costituito da elementi fattuali collegabili alla provenienza illecita (es. precedenti indagini o misure per reati connessi, sequestro di sostanze, modalità di occultamento, documentazione che indica traffici illeciti)
- Il giudice cautelare deve motivare specificamente il titolo genetico e il nesso con il bene oggetto di sequestro; una motivazione che ricostruisca il quadro fattuale e individui gli elementi che giustificano il dubbio sulla provenienza lecita è sufficiente in sede cautelare anche se non raggiunge la certezza richiesta nel merito
- Se il ricorso in Cassazione risulta manifestamente aspecifico o inammissibile, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto le impugnazioni devono essere solide e ben fondate anche in fase cautelare
- Nel valutare se procedere al sequestro di somme di denaro, bisogna considerare il contesto complessivo: elementi materiali (quantità, nascondigli, documentazione), indagini collegate (sequestri di stupefacenti, misure cautelari per reati connessi) e la coerenza con i redditi dichiarati del detentore
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