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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36793/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Milano, in diversa composizione, perché proceda a nuova liquidazione del compenso tenendo conto dell’attività effettivamente svolta e della nota spese prodotta, nonché per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato, dopo aver assistito un cittadino straniero in un procedimento penale definito con rito direttissimo e patteggiamento a seguito di convalida di arresto in flagranza, aveva tentato senza esito di recuperare il compenso dal proprio assistito, risultato irreperibile. Presentata istanza di liquidazione a carico dello Stato, il tribunale l’aveva inizialmente rigettata addebitando al difensore il ritardo nella ricerca del cliente; in sede di opposizione, aveva poi accolto solo in parte la domanda, ritenendo irrilevante il decorso del tempo ma liquidando compensi per un importo complessivo di euro 700,00 e negando le spese della procedura monitoria. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato, da un lato, la violazione del d.P.R. n. 115/2002, del d.m. n. 55/2014 e dell’art. 9 della l. n. 27/2012 per avere il giudice liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari e senza confrontarsi con la nota spese prodotta, e, dall’altro, l’omessa pronuncia sulle spese del giudizio di opposizione, che avrebbero dovuto seguire la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dell’onorario e delle spese deve rispettare il limite massimo dei valori medi tariffari, ma può essere effettuata anche in misura inferiore alla media, purché non al di sotto dei minimi tariffari.

  • art. 106 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la decurtazione applicata nella quantificazione del compenso minimo liquidabile.

  • d.m. n. 55/2014

    Serve per individuare le fasi dell’attività difensiva e i relativi parametri di liquidazione, che il giudice deve considerare nella quantificazione del compenso.

  • art. 9 l. n. 27/2012

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della vincolatività dei minimi tariffari e della correttezza della liquidazione professionale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza; la loro omessa liquidazione è stata dedotta come vizio del provvedimento impugnato.

  • art. 444 c.p.p.

    Nel provvedimento di merito era stata valorizzata solo la definizione del procedimento con patteggiamento, ma la Corte ha ritenuto insufficiente tale riferimento per liquidare il compenso dovuto al difensore.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, la media dei valori tariffari costituisce un tetto massimo di liquidazione, non un criterio obbligatorio di quantificazione; il giudice può liquidare anche meno della media, ma non oltrepassare i minimi tariffari applicabili.
  • La liquidazione del compenso al difensore deve essere calibrata sull’attività effettivamente svolta e sulla nota spese prodotta, con esame delle singole fasi professionali rilevanti; una motivazione che si limiti a richiamare l’esito finale del procedimento è insufficiente.
  • Quando il giudice liquida in modo inferiore ai minimi tariffari o senza confrontarsi con la documentazione difensiva, il provvedimento è illegittimo e va cassato.
  • Se il motivo principale di ricorso viene accolto e comporta la cassazione con rinvio, le ulteriori censure che riguardano profili dipendenti o consequenziali restano assorbite.
  • In caso di accoglimento dell’opposizione o del ricorso sul punto della liquidazione, il giudice del rinvio deve provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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