Cassazione Penale, Sentenza n. 06783/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) censura sulla configurabilità del reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria (art. 166 D. Lgs. n. 58/1998), sostenendo di essersi limitato a fornire informazioni iniziali e di essere coperto da autorizzazione del Regno Unito e dal 'passaporto europeo'; (2) contestazione della sussistenza del raggiro ai fini della truffa (art. 640 c.p.), deducendo l'assenza dell'obbligo di comunicare la radiazione CONSOB; (3) vizio di motivazione e errore nel calcolo della prescrizione e del trattamento sanzionatorio, lamentando l'applicazione della disciplina non corretta per l'abusivismo finanziario; (4) vizio nella determinazione degli aumenti per la continuazione e nel calcolo complessivo delle maggiorazioni; (5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e insufficiente valutazione del comportamento successivo dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel suo complesso infondato e ha rigettato le censure. Ha confermato la correttezza della motivazione dei giudici di merito: la condotta integra l'esercizio abusivo di intermediazione finanziaria e la truffa (anche per il silenzio e comportamenti artificiosi), i contatti e la raccolta dei soldi sono avvenuti in Italia e dunque rileva la normativa italiana; la doglianza relativa all'applicabilità della Direttiva 2014/65/UE è inammissibile o infondata per mancata deduzione in appello e per carenza della prova di una autorizzazione preventiva straniera; la contestazione sulla prescrizione è respinta perché il termine decorre dall'ultimo atto della condotta abituale (ultimo atto indicato nel capo d'imputazione 19/07/2017) e non è spirato; i profili relativi al calcolo della continuazione e alle attenuanti generiche sono ritenuti inammissibili o insuscettibili di sindacato in sede di legittimità. Per effetto della declaratoria di reiezione del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e nulla è liquidato alle parti civili per mancata notula.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 58 del 1998, art. 166
Configura l'esercizio abusivo di intermediazione finanziaria la condotta di chi, privo di abilitazione, stipuli contratti di gestione degli investimenti o raccolga somme destinate a investimenti; è reato di pericolo e si punisce l'attività svolta nel territorio dello Stato anche se l'investimento finale avvenga all'estero
La truffa può essere integrata non solo da artifici attivi ma anche dal silenzio malizioso su circostanze fondamentali quando vi sia l'obbligo o l'attenuarsi della libera autodeterminazione della vittima; tale principio è stato applicato al mancato rendere noto lo status professionale dell'agente
Principio di territorialità: il reato è considerato commesso in Italia quando l'azione o omissione che lo costituisce sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato; qui determinante perché la raccolta di risparmi si è perfezionata in Italia
D. Lgs. n. 58 del 1998, art. 21
Impone agli intermediari obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, incluso il dovere di informare i clienti sulla propria condizione professionale e operativa, rilevante per valutare omissioni informative
Direttiva 2014/65/UE (MiFID II)
La Corte ha ritenuto che l'allegata invocazione della direttiva non fosse stata dedotta in appello e che comunque manchi prova di una autorizzazione preventiva da Stato membro che legittimasse l'attività in Italia; quindi la direttiva non esclude l'applicazione dell'ordinamento penale italiano quando l'attività si svolge in Italia
Regolamento Consob n. 16190/2007 e Regolamento intermediari n. 20307/2018
Regole nazionali di attuazione che impongono requisiti per i consulenti finanziari che operano fuori sede, obblighi di iscrizione, requisiti di onorabilità e obblighi informativi che possono giustificare sanzioni come la radiazione
Codice penale, art. 99 comma 2 e art. 161 comma 2
Principi utilizzati per il calcolo della prescrizione in relazione alla recidiva e alle interruzioni della prescrizione, con conseguente determinazione del termine massimo di prescrizione
Codice di procedura penale, art. 606 comma 3
Limita le questioni che possono essere dedotte in cassazione a quelle effettivamente proposte in appello; via di inammissibilità per questioni nuove non sollevate in sede di gravame
Codice di procedura penale, artt. 597 e 616
Norme riferite al divieto di reformatio in peius e alle conseguenze processuali della reiezione del ricorso (condanna al pagamento delle spese)
Principi relativi alle attenuanti generiche; la valutazione delle attenuanti è rimessa al giudice del merito e la Cassazione non sindaca discrezionalità motivazionale correttamente esercitata
Massime di principio
- La raccolta di risparmio in Italia rende applicabile la normativa penale italiana anche se l'investimento finale è effettuato all'estero: il luogo in cui si perfeziona la consegna di somme è decisivo per la territorialità del reato
- L'esercizio abusivo di intermediazione finanziaria si configura quando una persona priva di abilitazione stipula contratti di gestione o raccoglie somme per investimenti; non rileva che la gestione successiva avvenga all'estero
- Il silenzio su informazioni rilevanti (come la radiazione da albi o provvedimenti sanzionatori) può costituire artificio o raggiro idoneo a integrare la truffa se influisce sulla libera determinazione della vittima
- L'invocazione di normative o direttive comunitarie in Cassazione è inammissibile se non era stata oggetto di specifica deduzione in appello; inoltre la mera richiamata normativa europea non sostituisce la prova di una autorizzazione concreta rilasciata da Stato membro
- Per reati abituali o plurimi la prescrizione decorre dall'ultimo atto della condotta: quando la condotta si protrae sotto più regimi normativi si applica la disciplina vigente alla data della consumazione finale
- La Cassazione è giudice della motivazione e non può riesaminare i fatti e le valutazioni di merito; le valutazioni sulle attenuanti e sulla congruità delle pene sono rimesse al giudice di merito salvo vizio di motivazione manifesto
- Se in appello la pena complessiva viene diminuita per aver escluso o ridotto taluni segmenti di reato, il giudice d'appello non è obbligato a ricalcolare automaticamente tutte le singole maggiorazioni purché la pena complessiva risulti effettivamente diminuita nel rispetto del divieto di reformatio in peius
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