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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06783/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) censura sulla configurabilità del reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria (art. 166 D. Lgs. n. 58/1998), sostenendo di essersi limitato a fornire informazioni iniziali e di essere coperto da autorizzazione del Regno Unito e dal 'passaporto europeo'; (2) contestazione della sussistenza del raggiro ai fini della truffa (art. 640 c.p.), deducendo l'assenza dell'obbligo di comunicare la radiazione CONSOB; (3) vizio di motivazione e errore nel calcolo della prescrizione e del trattamento sanzionatorio, lamentando l'applicazione della disciplina non corretta per l'abusivismo finanziario; (4) vizio nella determinazione degli aumenti per la continuazione e nel calcolo complessivo delle maggiorazioni; (5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e insufficiente valutazione del comportamento successivo dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel suo complesso infondato e ha rigettato le censure. Ha confermato la correttezza della motivazione dei giudici di merito: la condotta integra l'esercizio abusivo di intermediazione finanziaria e la truffa (anche per il silenzio e comportamenti artificiosi), i contatti e la raccolta dei soldi sono avvenuti in Italia e dunque rileva la normativa italiana; la doglianza relativa all'applicabilità della Direttiva 2014/65/UE è inammissibile o infondata per mancata deduzione in appello e per carenza della prova di una autorizzazione preventiva straniera; la contestazione sulla prescrizione è respinta perché il termine decorre dall'ultimo atto della condotta abituale (ultimo atto indicato nel capo d'imputazione 19/07/2017) e non è spirato; i profili relativi al calcolo della continuazione e alle attenuanti generiche sono ritenuti inammissibili o insuscettibili di sindacato in sede di legittimità. Per effetto della declaratoria di reiezione del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e nulla è liquidato alle parti civili per mancata notula.

Norme richiamate

  • D. Lgs. n. 58 del 1998, art. 166

    Configura l'esercizio abusivo di intermediazione finanziaria la condotta di chi, privo di abilitazione, stipuli contratti di gestione degli investimenti o raccolga somme destinate a investimenti; è reato di pericolo e si punisce l'attività svolta nel territorio dello Stato anche se l'investimento finale avvenga all'estero

  • Codice penale, art. 640

    La truffa può essere integrata non solo da artifici attivi ma anche dal silenzio malizioso su circostanze fondamentali quando vi sia l'obbligo o l'attenuarsi della libera autodeterminazione della vittima; tale principio è stato applicato al mancato rendere noto lo status professionale dell'agente

  • Codice penale, art. 6

    Principio di territorialità: il reato è considerato commesso in Italia quando l'azione o omissione che lo costituisce sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato; qui determinante perché la raccolta di risparmi si è perfezionata in Italia

  • D. Lgs. n. 58 del 1998, art. 21

    Impone agli intermediari obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, incluso il dovere di informare i clienti sulla propria condizione professionale e operativa, rilevante per valutare omissioni informative

  • Direttiva 2014/65/UE (MiFID II)

    La Corte ha ritenuto che l'allegata invocazione della direttiva non fosse stata dedotta in appello e che comunque manchi prova di una autorizzazione preventiva da Stato membro che legittimasse l'attività in Italia; quindi la direttiva non esclude l'applicazione dell'ordinamento penale italiano quando l'attività si svolge in Italia

  • Regolamento Consob n. 16190/2007 e Regolamento intermediari n. 20307/2018

    Regole nazionali di attuazione che impongono requisiti per i consulenti finanziari che operano fuori sede, obblighi di iscrizione, requisiti di onorabilità e obblighi informativi che possono giustificare sanzioni come la radiazione

  • Codice penale, art. 99 comma 2 e art. 161 comma 2

    Principi utilizzati per il calcolo della prescrizione in relazione alla recidiva e alle interruzioni della prescrizione, con conseguente determinazione del termine massimo di prescrizione

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 3

    Limita le questioni che possono essere dedotte in cassazione a quelle effettivamente proposte in appello; via di inammissibilità per questioni nuove non sollevate in sede di gravame

  • Codice di procedura penale, artt. 597 e 616

    Norme riferite al divieto di reformatio in peius e alle conseguenze processuali della reiezione del ricorso (condanna al pagamento delle spese)

  • Codice penale, art. 133

    Principi relativi alle attenuanti generiche; la valutazione delle attenuanti è rimessa al giudice del merito e la Cassazione non sindaca discrezionalità motivazionale correttamente esercitata

Massime di principio

  • La raccolta di risparmio in Italia rende applicabile la normativa penale italiana anche se l'investimento finale è effettuato all'estero: il luogo in cui si perfeziona la consegna di somme è decisivo per la territorialità del reato
  • L'esercizio abusivo di intermediazione finanziaria si configura quando una persona priva di abilitazione stipula contratti di gestione o raccoglie somme per investimenti; non rileva che la gestione successiva avvenga all'estero
  • Il silenzio su informazioni rilevanti (come la radiazione da albi o provvedimenti sanzionatori) può costituire artificio o raggiro idoneo a integrare la truffa se influisce sulla libera determinazione della vittima
  • L'invocazione di normative o direttive comunitarie in Cassazione è inammissibile se non era stata oggetto di specifica deduzione in appello; inoltre la mera richiamata normativa europea non sostituisce la prova di una autorizzazione concreta rilasciata da Stato membro
  • Per reati abituali o plurimi la prescrizione decorre dall'ultimo atto della condotta: quando la condotta si protrae sotto più regimi normativi si applica la disciplina vigente alla data della consumazione finale
  • La Cassazione è giudice della motivazione e non può riesaminare i fatti e le valutazioni di merito; le valutazioni sulle attenuanti e sulla congruità delle pene sono rimesse al giudice di merito salvo vizio di motivazione manifesto
  • Se in appello la pena complessiva viene diminuita per aver escluso o ridotto taluni segmenti di reato, il giudice d'appello non è obbligato a ricalcolare automaticamente tutte le singole maggiorazioni purché la pena complessiva risulti effettivamente diminuita nel rispetto del divieto di reformatio in peius

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