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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27779/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (denunciante)

La controversia

La controversia trae origine da una precedente vicenda penale per calunnia. Una persona aveva presentato, in relazione a domande di contributo pubblico per un impianto fotovoltaico, una denuncia-querela nei confronti di un ex collaboratore, assumendo che questi avesse falsificato una delega e comunque tenuto condotte pregiudizievoli. Dopo la definizione del giudizio penale e il rinvio disposto dalla Cassazione ai soli effetti civili, la parte che si riteneva danneggiata ha riassunto la causa davanti alla Corte d'appello, chiedendo il risarcimento dei danni per la condotta calunniosa. La Corte territoriale ha rigettato la domanda ritenendo non provato l'elemento soggettivo della consapevolezza dell'innocenza del denunciato. Nel ricorso per cassazione la parte attrice ha articolato otto motivi, tutti incentrati su omesso esame di fatti decisivi, vizi motivazionali e violazione del giudicato: sosteneva che la Corte d'appello avesse trascurato la conoscenza, da parte del denunciante, dell'avvenuta concessione del contributo agevolativo, della tempistica tra ricezione delle comunicazioni amministrative e proposizione della querela, del contenuto delle accuse formulate, nonché del preteso carattere mendace delle dichiarazioni rese e della presunta incompatibilità tra le domande di contributo. Deduceva inoltre nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria e violazione del giudicato penale, richiamando anche la decisione di legittimità penale intervenuta nella vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal primo al sesto, osservando in sintesi che essi miravano a un nuovo esame del fatto e delle prove in presenza di doppia conforme, in violazione dell'art. 348-ter c.p.c., e che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non poteva essere veicolato per ottenere una rivalutazione del merito. Ha ritenuto infondati il settimo e l'ottavo motivo: il primo perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né irriducibilmente contraddittoria, ma censurata in modo improprio sulla base di elementi istruttori esterni; il secondo perché il ricorrente non aveva dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza penale invocata e, comunque, non aveva efficacemente censurato la ratio decidendi fondata sull'autonomia del giudizio civile di rinvio rispetto al giudizio penale. Conseguentemente, la Corte ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria e ha condannato il ricorrente alle spese, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove, specie in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorrente che lamenti omesso esame deve indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando censura una decisione conforme a un orientamento consolidato della Corte di cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'assoluta omissione, della mera apparenza, dell'irriducibile contraddittorietà o dell'illogicità manifesta della motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione sussiste solo nei casi estremi di mancanza o apparenza della motivazione, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 368 c.p.

    Richiamato dal ricorrente quale norma penalistica relativa alla calunnia, senza che la Corte di cassazione ravvisi nella decisione impugnata una sua violazione.

Massime di principio

  • La responsabilità civile da denuncia o querela per reato richiede non solo la falsità oggettiva dell'addebito, ma anche la prova che il denunciante conoscesse l'innocenza dell'accusato; in difetto, manca il necessario elemento soggettivo della condotta calunniosa.
  • Quando la domanda di risarcimento si fonda su una pretesa denuncia calunniosa, il nesso causale tra iniziativa del privato e danno può essere interrotto dall'autonoma attività dell'autorità procedente, salvo che sia dimostrata la consapevole falsità dell'accusa.
  • In sede di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sovrapporre una propria lettura dei fatti e delle prove a quella operata dal giudice di merito; in presenza di doppia conforme, l'inammissibilità è evitata solo mediante una specifica indicazione delle differenti basi fattuali delle decisioni di merito.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione è configurabile soltanto in caso di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o manifestamente illogica, non quando si deduca un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Per invocare il giudicato formatosi in un altro giudizio non basta produrre la sentenza: occorre dimostrarne il passaggio in giudicato mediante idonea attestazione di non impugnabilità.
  • Se una sentenza impugnata si regge su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una sola ratio rende definitiva quella statuizione e impedisce la cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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