Sentenza del 02/02/2022 n. 3182 - Corte di Cassazione
Accertamento - Imposte dirette - Apertura corrispondenza e borse - Autorizzazione PM - Libero consenso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione avviso di accertamento per maggiori imposte (IRPEG, IRAP, IVA) derivanti da documentazione extracontabile rinvenuta in una valigetta dell'amministratore durante una verifica fiscale. La società deduceva l'illegittimità dell'acquisizione per mancanza dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, art. 52, comma 3, la nullità per mancata informazione sulla facoltà di farsi assistere da un professionista (L. n. 212/2000, art. 12, comma 2) e la violazione del principio di non contestazione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato i motivi (quinto, sesto e settimo) relativi all'acquisizione della valigetta: hanno stabilito che l'autorizzazione del P.M. è necessaria solo per l'apertura coattiva; se la borsa/valigetta è stata consegnata volontariamente e senza costrizione il consenso del disponente rende legittima l'acquisizione anche in assenza di autorizzazione. Non sussiste un obbligo, ai fini della validità del consenso, di informare il contribuente dell'esistenza della norma che richiede l'autorizzazione del P.M. (art. 12, comma 2, L. 212/2000 non impone tale specifico obbligo). La questione della libera spontaneità del consenso resta di elemento da valutare dal giudice di merito; la causa è stata rimessa alla Sezione quinta per gli altri motivi.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica ... per l'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili ... durante l'accesso
L'autorizzazione del P.M. è richiesta solo quando l'apertura sia coattiva. Se il titolare consegna volontariamente il contenuto, non opera il regime autorizzatorio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33
Richiama la disciplina dell'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 anche in materia di imposte dirette: pertanto il regime previsto per IVA si applica analogicamente alle imposte dirette.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 2
Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato ... della facoltà di farsi assistere da un professionista ...
Riconosce diritti informativi al contribuente sulla verifica e sulla possibilità di assistenza, ma non impone l'obbligo specifico di informare circa l'esistenza della regola che impone l'autorizzazione del P.M. per aperture coattive; la mancata informazione non invalida automaticamente il consenso alla consegna volontaria.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 13
Protegge la libertà personale: rilevante quando la perquisizione/apertura riguarda oggetti indossati o in immediato contatto con la persona; in tali ipotesi l'assetto garantistico è più rigoroso.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 14
Tutela del domicilio e disciplina speciale per ispezioni e accertamenti fiscali; nel caso di borsa rinvenuta nei locali dell'attività prevale il parametro dell'art.14, comma 3, che rimette al legislatore fiscale il bilanciamento fra tutela del domicilio e interesse impositivo.
Massime di principio
- L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica prevista dall'art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 è necessaria solo se l'apertura della borsa/valigetta/oggetto è coattiva; la consegna volontaria da parte del titolare esclude la necessità di quella autorizzazione.
- Il consenso del disponente alla consegna/apertura è efficace purché libero e non viziato da costrizione materiale, minacce, pressioni implicite o 'coazioni ambientali'; la valutazione della spontanea libertà del consenso spetta al giudice di merito.
- La mancata informazione, ai sensi dell'art. 12 L. 212/2000, circa la facoltà di farsi assistere non determina di per sé l'invalidità del consenso alla consegna volontaria; tuttavia la mancata informazione può avere valenza indiziaria nella valutazione della libertà del consenso.
- Se l'apertura è coattiva o avviene senza consenso e senza l'autorizzazione prescritta, la documentazione acquisita è inutilizzabile a sostegno dell'accertamento.
- Per ridurre il rischio di contenzioso è opportuno, nella pratica operativa, che gli ispettori verbalizzino chiaramente il consenso spontaneo del disponente, consentano la presenza o contatto con un professionista se richiesto e, se emerge opposizione, richiedano l'autorizzazione del P.M.
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