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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18507/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta dalla società concedente di un contratto di leasing finanziario traslativo, risolto per inadempimento dell’utilizzatore nel 2008 e seguito dalla restituzione dell’immobile, nei confronti del fallimento dell’utilizzatore dichiarato nel 2012. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione ex art. 98 l.fall. avverso il diniego di ammissione di un credito di oltre 2,8 milioni di euro per canoni scaduti e a scadere, spese e interessi di mora, ritenendo applicabile, per il leasing traslativo risolto prima del fallimento, la disciplina analogica dell’art. 1526 c.c. e non l’art. 72-quater l.fall.; aveva inoltre escluso la clausola penale perché contenuta nelle condizioni generali prodotte tardivamente e aveva negato l’ammissione anche a titolo di equo compenso e risarcimento del danno per difetto di certezza nell’an e nel quantum, rilevando che mancava la prova della ricollocazione del bene o, in alternativa, di una stima attendibile del suo valore di mercato, oltre ad altri elementi emersi dalla CTU. In cassazione la concedente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 72-quater l.fall. per mancata applicazione analogica; 2) violazione degli artt. 1526 e 1384 c.c. per avere il tribunale escluso il credito nonostante la domanda fosse stata, secondo la ricorrente, formulata in modo idoneo con riserva di detrarre il ricavato della riallocazione del bene; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla CTU e alla quantificazione del credito; 4) omesso esame circa la tardività delle condizioni generali e la loro effettiva produzione, sostenendo che esse fossero state già depositate e sottoscritte secondo le modalità previste dal contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato o comunque inammissibile il primo motivo, osservando che per i contratti di leasing finanziario risolti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 continua ad applicarsi la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e, per quest’ultimo, la disciplina analogica dell’art. 1526 c.c., non essendo applicabile analogicamente l’art. 72-quater l.fall. Ha poi reputato il secondo motivo inammissibile e infondato perché il creditore che insinua al passivo un credito fondato su leasing traslativo risolto ha l’onere di proporre una domanda completa, indicando o il ricavato della riallocazione del bene o una stima attendibile del suo valore di mercato, così da consentire la verifica dell’equo compenso e dell’eventuale eccessività della penale; tale onere, nel caso concreto, non risultava assolto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata individuazione del fatto decisivo e per difetto di autosufficienza. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché implicava un riesame del materiale documentale e non dimostrava la decisività della doglianza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    è la norma processuale per l’opposizione allo stato passivo; la domanda proposta in questa sede deve essere completa e autosufficiente rispetto ai presupposti del credito azionato.

  • art. 93 l.fall.

    richiama l’onere di proporre domanda di insinuazione al passivo con tutti gli elementi necessari a fondare il credito, specie quando si invochi una clausola penale in un leasing traslativo.

  • art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.

    la produzione documentale successiva al termine di decadenza non è utilizzabile ai fini della decisione.

  • art. 72-quater l.fall.

    si applica ai contratti di leasing pendenti al momento del fallimento; non è applicabile in via analogica al leasing traslativo già risolto prima del fallimento.

  • art. 1526 c.c.

    nel leasing traslativo risolto prima del fallimento opera in via analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà: restituzione del bene, restituzione dei canoni e diritto del concedente a un equo compenso e al risarcimento del danno, con controllo sull’eventuale eccessività della penale.

  • art. 1384 c.c.

    la clausola penale va valutata anche in termini di eventuale manifesta eccessività, ai fini dell’ammissione al passivo.

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile il primo motivo alla luce di un indirizzo nomofilattico consolidato.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame richiede l’indicazione di un fatto decisivo specifico; non basta richiamare in modo generico le risultanze della CTU.

  • art. 1341 c.c.

    richiamato nel motivo sul contratto per sostenere la sottoscrizione delle condizioni generali, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • legge n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140

    la nuova disciplina del leasing finanziario non ha effetto retroattivo; il comma 138 si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge.

Massime di principio

  • Nel leasing finanziario traslativo risolto prima del fallimento dell’utilizzatore non si applica l’art. 72-quater l.fall., ma in via analogica l’art. 1526 c.c., con conseguente obbligo di ricostruire il rapporto restitutorio e compensativo secondo i criteri della vendita con riserva di proprietà.
  • Chi insinua al passivo un credito derivante dalla risoluzione di un leasing traslativo deve formulare una domanda completa, allegando gli elementi necessari a consentire la verifica dell’equo compenso e dell’eventuale eccessività della clausola penale, compresi il valore di riallocazione del bene oppure una stima attendibile del suo valore di mercato.
  • In sede di insinuazione al passivo, la produzione documentale tardiva oltre i termini decadenziali non è utilizzabile per integrare gli elementi essenziali della domanda.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua specificamente il fatto storico trascurato e non localizza in modo autosufficiente le risultanze probatorie e le censure dedotte in precedenza.
  • La disciplina introdotta dalla legge n. 124 del 2017 sul leasing finanziario non ha efficacia retroattiva e non si estende ai rapporti già risolti prima della sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezza

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