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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13851/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari confinanti su un'area adibita a parcheggio e su manufatti realizzati in violazione delle distanze legali. Gli attori originari chiedevano l'accertamento della proprietà esclusiva dell'area, in subordine l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una quota indivisa dell'area, la condanna dei convenuti a non utilizzarla e a risarcire il danno per l'uso senza titolo, nonché l'arretramento di alcuni manufatti. I convenuti si opponevano e proponevano domanda riconvenzionale per ottenere l'arretramento di un ampliamento edilizio asseritamente costruito in violazione delle distanze tra fabbricati e delle norme sulle vedute. La Corte di appello, in riforma parziale, ha accertato che la particella 221 apparteneva agli attori solo per la porzione effettivamente risultante dai titoli, escludendo altre porzioni confluite nella proprietà dei convenuti o occupate da strada; ha inoltre riconosciuto a una delle attrici un diritto di veduta usucapito e ha ordinato l'arretramento parziale dell'ampliamento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza e vizio motivazionale per contrasto tra motivazione e dispositivo nell'individuazione delle particelle e del regime proprietario; 2) violazione di norme sostanziali e processuali e vizio motivazionale per asserito discostamento ingiustificato dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio; 3) violazione delle norme sulle distanze e sulle vedute, oltre che degli artt. 1158 e 2697 c.c. e 112 e 115 c.p.c., per l'erroneo riconoscimento del diritto di veduta e dei presupposti per l'arretramento del manufatto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, rilevando che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove, e che la sentenza impugnata era sorretta da autonome rationes non adeguatamente confutate, tra cui l'usucapione del diritto di mantenere l'apertura e l'idoneità dell'apertura stessa al comodo affaccio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione di merito, ha ritenuto corretta la ricostruzione dei titoli di provenienza e del regime proprietario della particella 221, ha escluso che vi fosse contrasto logico tra motivazione e dispositivo e ha affermato che il giudice di merito poteva discostarsi dalla CTU motivando adeguatamente. Quanto al diritto di veduta, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché non si confrontava con le autonome rationes della decisione d'appello, fondata sia sull'usucapione del diritto di mantenere l'apertura sia sull'accertamento in fatto dell'idoneità della stessa al comodo affaccio. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c., nonché al versamento in favore della cassa delle ammende e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    invocato come norma sulla nullità degli atti e della sentenza; la Corte esclude la nullità dedotta perché la motivazione non presenta vizi tali da determinare contrasto irriducibile con il dispositivo.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 156 c.p.c. a sostegno della dedotta nullità, ma la censura è respinta.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 1, 3, 4 e 5

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte osserva che le doglianze non colgono veri errori di diritto o vizi denunciabili, ma mirano a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 948 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sul profilo della proprietà; la Corte ritiene corretta la ricostruzione dei titoli di provenienza e del perimetro della proprietà accertata.

  • art. 61 c.p.c.

    citato nel motivo relativo alla CTU; la Corte ribadisce che il giudice può discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario se motiva le ragioni del dissenso.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale istruttorio spetta al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti; la Corte afferma che la scelta delle prove ritenute più idonee è riservata al giudice di merito, purché motivata.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato in relazione alla consulenza tecnica; la Corte afferma che il dissenso rispetto alla CTU è legittimo se adeguatamente motivato.

  • art. 905 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di distanze e vedute, ma il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 907 c.c.

    norma posta a tutela delle vedute; la Corte conferma il riconoscimento del diritto di veduta e l'ordine di arretramento del manufatto.

  • art. 1031 c.c.

    richiamato nel motivo sulle vedute/distanze; non è ritenuto idoneo a sovvertire la decisione impugnata.

  • art. 1158 c.c.

    invocato per l'usucapione del diritto di mantenere l'apertura; la Corte valorizza l'accertamento in fatto della risalenza ultratrentennale/ultraventennale dell'apertura e del relativo acquisto per usucapione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ritiene che le censure non evidenzino violazioni del criterio legale di distribuzione dell'onere della prova.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte non ravvisa vizi di questo tipo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso e per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie in caso di rigetto conforme alla proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma alla cassa delle ammende, in ragione della definizione conforme alla proposta e della valutazione di infondatezza del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove o del convincimento del giudice di merito.
  • Il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio purché dia conto, in motivazione, delle ragioni del dissenso; tale scelta integra un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
  • La deduzione di un contrasto tra motivazione e dispositivo è utile solo quando il contrasto sia effettivamente irriducibile e renda incomprensibile la decisione; se la motivazione consente di ricostruire l'iter logico-giuridico, la censura non può essere accolta.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes autonome e concorrenti, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le basi argomentative della pronuncia, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Il diritto di veduta può essere riconosciuto anche in base all'usucapione del mantenimento dell'apertura, ove sia provato il possesso ultraventennale del relativo potere di fatto e l'apertura sia concretamente idonea al comodo affaccio.
  • Le contestazioni sulla proprietà di porzioni immobiliari devono essere risolte alla luce dei titoli di provenienza e dell'effettiva consistenza attuale dei beni, non già sulla base di un'astratta ricostruzione originaria sganciata dalle vicende traslative intermedie.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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