Cassazione Penale, Ordinanza n. 15225/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Cagliari ha confermato la condanna di un imputato per il concorso nella detenzione/cessione di cocaina finalizzata all'acquisto di droga, qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in concorso ex art. 110 c.p. Il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva vizio di motivazione sulla ricostruzione del fatto e sull'identificazione dell'imputato come terzo occupante dell'autovettura che, nelle date del 18 e 25 febbraio 2019, si era recata a Cagliari per acquistare cocaina. La difesa sosteneva in sostanza che la decisione di merito avesse erroneamente valutato gli elementi probatori, chiedendone una rivalutazione in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un vizio di motivazione nei limiti consentiti dall'art. 606, lett. e), c.p.p., ma mirassero a contestare nel merito la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto. Ha osservato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logica e coerente: la responsabilità dell'imputato veniva desunta, tra l'altro, dalla geolocalizzazione dell'utenza a lui in uso insieme all'autovettura monitorata in occasione dei due viaggi a Cagliari finalizzati all'acquisto di droga. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per la condotta di detenzione/cessione di stupefacenti nella fattispecie di lieve entità
il vizio di motivazione è deducibile solo nei casi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non per ottenere una rivalutazione del merito
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per subordinare la condanna alla Cassa delle ammende all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
la Corte di legittimità controlla la motivazione, non la decisione di merito; il vizio deve essere manifesto e macroscopico
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
conferma che il sindacato di cassazione non consente una rilettura del compendio probatorio
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la Cassazione verifica la tenuta logica della motivazione, non sostituisce la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. ricorre solo quando la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in modo macroscopico e percepibile ictu oculi; non è sufficiente denunciare una decisione ritenuta semplicemente errata.
- La motivazione è ritenuta sufficiente quando, anche mediante elementi indiziari convergenti, il giudice di merito spieghi in modo coerente perché attribuisce il fatto all'imputato; la presenza di una diversa lettura difensiva non impone l'annullamento se la ricostruzione adottata è logicamente sostenibile.
- Nei ricorsi dichiarati inammissibili, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si applica la disciplina dell'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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