Cassazione Civile, Ordinanza n. 03094/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015, relativo a unità immobiliari di proprietà della società ricorrente. La contribuente sosteneva di avere acquistato un complesso industriale dismesso al fine di ristrutturarlo, frazionarlo e rivenderlo, e che tale situazione dovesse essere ricondotta all’esenzione IMU prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. In subordine, invocava il criterio di determinazione della base imponibile previsto per i fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione, assumendo che la mancata esecuzione dei lavori dipendesse dal diniego dell’amministrazione alla stipula della convenzione urbanistica e ad altri atti attuativi, diniego qualificato come forza maggiore. La CTR aveva respinto l’appello, ritenendo che non vi fosse né un fabbricato costruito e destinato alla vendita, né interventi edilizi effettivamente avviati che consentissero l’applicazione del diverso criterio impositivo. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione della disciplina IMU e ICI, sostenendo che il bene fosse un bene merce sostanzialmente improduttivo e che i dinieghi amministrativi dovessero impedire la tassazione ordinaria o comunque giustificare l’applicazione del regime più favorevole.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita richiede la previa realizzazione del fabbricato e la sua permanente destinazione alla vendita, presupposti insussistenti nel caso di un immobile acquistato per essere ristrutturato, ma mai effettivamente costruito o ristrutturato. Ha inoltre escluso che tale disciplina possa essere estesa in via interpretativa a un fabbricato non ancora materialmente realizzato. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che il criterio di determinazione della base imponibile previsto per i fabbricati in corso di costruzione, demolizione o ristrutturazione presuppone l’effettivo avvio e svolgimento degli interventi edilizi, non potendo operare in assenza di lavori materialmente iniziati. Quanto alla dedotta forza maggiore, la Corte ha osservato che, oltre a non trattarsi di un’esenzione ma di un criterio di calcolo della base imponibile, la ricorrente non aveva allegato in modo specifico gli elementi idonei a dimostrare l’imprevedibilità e inevitabilità dell’impedimento amministrativo né il concreto nesso tra esso e l’impossibilità di avviare i lavori. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, nonché alle somme previste dall’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. e dall’art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 9-bis
A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
L’esenzione si applica solo a fabbricati già costruiti dall’impresa e stabilmente destinati alla vendita; non è estensibile a immobili acquistati per futura ristrutturazione o ad immobili non ancora realizzati.
d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 1
Richiamato quale modifica del regime agevolativo IMU per i fabbricati merce.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6
Il criterio speciale di base imponibile opera solo per aree interessate da interventi edilizi effettivamente in corso; richiede demolizione, recupero o ristrutturazione in concreto avviati.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 3
Rinvia, ai fini IMU, ai criteri di determinazione della base imponibile previsti per l’ICI.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 380-bis c.p.c.
La decisione in conformità alla proposta di definizione comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3 e dal comma 4 dell’art. 96 c.p.c.
La Corte richiama la condanna equitativa a favore della controparte e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende nei casi di definizione conforme alla proposta accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Le disposizioni agevolative fiscali, essendo eccezionali e derogatorie, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre il dato letterale se non nei limiti in cui la ratio della norma lo imponga e la fattispecie sia effettivamente riconducibile al testo normativo.
- L’esenzione IMU prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita richiede la preesistenza di un fabbricato costruito e la sua permanente destinazione alla vendita; non basta un mero intento di rivendita o l’acquisto di un immobile da ristrutturare.
- Il criterio di determinazione della base imponibile previsto per gli immobili in corso di costruzione, demolizione o ristrutturazione presuppone l’effettivo avvio degli interventi edilizi; in mancanza di lavori concretamente iniziati non può essere invocato.
- L’eventuale impedimento amministrativo può rilevare come forza maggiore solo se è allegato e provato in modo specifico come evento imprevedibile e inevitabile che abbia effettivamente impedito l’adempimento del comportamento richiesto dalla norma.
- Non è consentito introdurre in via interpretativa nuovi presupposti d’imposta o applicare criteri tributari speciali a situazioni che il legislatore non abbia espressamente ricompreso nel loro perimetro.
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