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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03094/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario tributi)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015, relativo a unità immobiliari di proprietà della società ricorrente. La contribuente sosteneva di avere acquistato un complesso industriale dismesso al fine di ristrutturarlo, frazionarlo e rivenderlo, e che tale situazione dovesse essere ricondotta all’esenzione IMU prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. In subordine, invocava il criterio di determinazione della base imponibile previsto per i fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione, assumendo che la mancata esecuzione dei lavori dipendesse dal diniego dell’amministrazione alla stipula della convenzione urbanistica e ad altri atti attuativi, diniego qualificato come forza maggiore. La CTR aveva respinto l’appello, ritenendo che non vi fosse né un fabbricato costruito e destinato alla vendita, né interventi edilizi effettivamente avviati che consentissero l’applicazione del diverso criterio impositivo. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione della disciplina IMU e ICI, sostenendo che il bene fosse un bene merce sostanzialmente improduttivo e che i dinieghi amministrativi dovessero impedire la tassazione ordinaria o comunque giustificare l’applicazione del regime più favorevole.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita richiede la previa realizzazione del fabbricato e la sua permanente destinazione alla vendita, presupposti insussistenti nel caso di un immobile acquistato per essere ristrutturato, ma mai effettivamente costruito o ristrutturato. Ha inoltre escluso che tale disciplina possa essere estesa in via interpretativa a un fabbricato non ancora materialmente realizzato. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che il criterio di determinazione della base imponibile previsto per i fabbricati in corso di costruzione, demolizione o ristrutturazione presuppone l’effettivo avvio e svolgimento degli interventi edilizi, non potendo operare in assenza di lavori materialmente iniziati. Quanto alla dedotta forza maggiore, la Corte ha osservato che, oltre a non trattarsi di un’esenzione ma di un criterio di calcolo della base imponibile, la ricorrente non aveva allegato in modo specifico gli elementi idonei a dimostrare l’imprevedibilità e inevitabilità dell’impedimento amministrativo né il concreto nesso tra esso e l’impossibilità di avviare i lavori. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, nonché alle somme previste dall’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. e dall’art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 9-bis

    A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

    L’esenzione si applica solo a fabbricati già costruiti dall’impresa e stabilmente destinati alla vendita; non è estensibile a immobili acquistati per futura ristrutturazione o ad immobili non ancora realizzati.

  • d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 1

    Richiamato quale modifica del regime agevolativo IMU per i fabbricati merce.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6

    Il criterio speciale di base imponibile opera solo per aree interessate da interventi edilizi effettivamente in corso; richiede demolizione, recupero o ristrutturazione in concreto avviati.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 3

    Rinvia, ai fini IMU, ai criteri di determinazione della base imponibile previsti per l’ICI.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 380-bis c.p.c.

    La decisione in conformità alla proposta di definizione comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3 e dal comma 4 dell’art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte richiama la condanna equitativa a favore della controparte e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende nei casi di definizione conforme alla proposta accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Le disposizioni agevolative fiscali, essendo eccezionali e derogatorie, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre il dato letterale se non nei limiti in cui la ratio della norma lo imponga e la fattispecie sia effettivamente riconducibile al testo normativo.
  • L’esenzione IMU prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita richiede la preesistenza di un fabbricato costruito e la sua permanente destinazione alla vendita; non basta un mero intento di rivendita o l’acquisto di un immobile da ristrutturare.
  • Il criterio di determinazione della base imponibile previsto per gli immobili in corso di costruzione, demolizione o ristrutturazione presuppone l’effettivo avvio degli interventi edilizi; in mancanza di lavori concretamente iniziati non può essere invocato.
  • L’eventuale impedimento amministrativo può rilevare come forza maggiore solo se è allegato e provato in modo specifico come evento imprevedibile e inevitabile che abbia effettivamente impedito l’adempimento del comportamento richiesto dalla norma.
  • Non è consentito introdurre in via interpretativa nuovi presupposti d’imposta o applicare criteri tributari speciali a situazioni che il legislatore non abbia espressamente ricompreso nel loro perimetro.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte locali
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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