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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24312/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di azienda sanitaria pubblica aveva agito in primo grado per ottenere differenze retributive, sostenendo di avere svolto per un lungo periodo funzioni superiori di dirigente dell'Ufficio Accettazione di un presidio ospedaliero, in precedenza a seguito di un formale incarico di reggenza risalente al 1980 e poi ribadito nel 2000. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato l'ente al pagamento di una somma capitale; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa, rilevando soprattutto la vaghezza dell'allegazione sulle mansioni concretamente svolte. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omesso esame del fatto decisivo costituito dal conferimento e rinnovo dell'incarico di reggenza; violazione dell'art. 414 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto carenti le allegazioni; violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, assumendo che nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori comporta il diritto alla retribuzione corrispondente alla qualifica superiore per il periodo effettivo di svolgimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero l'unica ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata non sulla nullità della domanda, ma sulla mancanza di un'allegazione concreta e specifica delle caratteristiche dell'ufficio, dell'attività svolta, della rilevanza esterna, dei provvedimenti adottati e del personale gestito, necessari per dimostrare lo svolgimento di mansioni dirigenziali. La Corte ha precisato che l'incarico formale di reggenza era stato esaminato ma giudicato non decisivo in assenza di una descrizione sufficientemente concreta delle mansioni; ha inoltre osservato che, pur essendo errati alcuni rilievi della Corte d'appello sulla produzione dei CCNL e sulla prova degli importi percepiti, tali errori non incidevano sulla ragione decisiva del rigetto. Quanto all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, la Corte ha ribadito che il diritto al trattamento della qualifica superiore sorge solo se lo svolgimento di mansioni superiori è correttamente allegato e provato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e si è dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    il motivo è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e deduce un omesso esame che in realtà riguarda un fatto esaminato ma ritenuto non decisivo.

  • art. 414 c.p.c.

    la violazione non è configurabile se la sentenza di merito non ha dichiarato la nullità della domanda, ma l'ha rigettata nel merito per insufficienza dell'allegazione fattuale.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    nel pubblico impiego, il diritto al trattamento economico della qualifica superiore per lo svolgimento di mansioni superiori sorge solo se tale svolgimento sia correttamente allegato e provato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura una motivazione solo apparente o secondaria senza aggredire la ragione decisiva, è inammissibile.
  • Quando la domanda di differenze retributive per mansioni superiori si fonda su un incarico formale o su un titolo di investitura, resta comunque necessario allegare in modo concreto le mansioni effettivamente svolte e le caratteristiche oggettive dell'ufficio, se tali elementi sono decisivi per dimostrare la natura superiore delle funzioni.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni superiori può fondare il diritto alla retribuzione della qualifica superiore, ma il diritto presuppone un'allegazione e una prova adeguate del concreto esercizio delle mansioni superiori per il periodo di effettiva prestazione.
  • Gli errori del giudice di merito su profili non decisivi o accessori non comportano cassazione se la decisione si regge su una autonoma e sufficiente ratio non validamente censurata.
  • I contratti collettivi del pubblico impiego contrattualizzato sono conoscibili dal giudice come norme di diritto e non richiedono deposito ai fini della loro utilizzazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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