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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09634/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca nei confronti dei debitori per far dichiarare l'inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale. La domanda fu accolta in primo grado e confermata in appello. I ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello deducendo la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, assumendo: a) che la relata non attestasse l'assenza del destinatario e delle persone abilitate alla ricezione secondo la disciplina italiana; b) che il plico fosse stato consegnato a soggetto non legittimato, poiché l'indirizzo corretto sarebbe stato diverso da quello del complesso immobiliare in cui l'atto era stato recapitato; c) che mancasse la comunicazione di avvenuta notificazione. In cassazione il ricorso è stato incardinato formalmente sulla violazione degli artt. 7, 10, 14 e 19 del Regolamento CE n. 1393/2007 e della normativa inglese sulle notifiche, sostenendo che la Corte territoriale, pur avendo escluso l'applicazione della disciplina italiana, non avrebbe applicato correttamente quella straniera e quella eurounitaria. La Corte di cassazione ha però rilevato, per la posizione della seconda ricorrente, l'inammissibilità di un'eccezione di nullità dedotta da chi non era direttamente destinatario del vizio; per il primo ricorrente ha ritenuto il motivo in parte nuovo e non autosufficiente, in parte inconferente rispetto alla ratio decidendi, e comunque volto a contestare accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità. È stato inoltre valorizzato che non era stata specificamente dedotta la mancata ricezione del plico presso il portierato del complesso in cui il destinatario abitualmente risiedeva, né l'eventuale assenza di altri soggetti abilitati alla consegna secondo la legge inglese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, quanto alla ricorrente, la deduzione della nullità della citazione perché eccezione non riferibile alla sua posizione processuale; quanto al ricorrente, ha giudicato la censura nuova, aspecifica e non autosufficiente nella parte in cui invocava la violazione dell'art. 10 del Regolamento CE n. 1393/2007, e inconferente/non scrutinabile nella parte in cui richiamava l'art. 14 del medesimo Regolamento, poiché la notifica era avvenuta per via consolare ex art. 13. Ha inoltre escluso che fosse censurabile in cassazione l'accertamento di fatto della Corte d'appello sulla regolarità della notificazione, fondata sulla certificazione consolare e sulla consegna al portiere del complesso immobiliare. La Corte ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre a dare atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore per far dichiarare l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale

  • art. 139 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità della notificazione secondo la disciplina italiana; la Corte d'appello ne ha escluso l'applicabilità nel caso di notificazione estera regolata dal diritto UE

  • art. 7 L. 890/1982

    richiamato dai ricorrenti per contestare la ritualità della consegna e la mancata ulteriore raccomandata; ritenuto non applicabile dalla Corte di merito

  • Regolamento CE n. 1393/2007, art. 7

    la Corte d'appello ha affermato che l'organo ricevente procede alla notificazione secondo la legge dello Stato membro richiesto

  • Regolamento CE n. 1393/2007, art. 10

    invocato in ricorso, ma la censura è stata ritenuta nuova, aspecifica e non autosufficiente; la Corte ha comunque valorizzato la certificazione consolare e la prova di consegna

  • Regolamento CE n. 1393/2007, art. 13

    indicato dalla Corte come disposizione che disciplina la notificazione per via diplomatica o consolare, fattispecie effettivamente ricorrente

  • Regolamento CE n. 1393/2007, art. 14

    ritenuto inconferente perché relativo alla notificazione diretta tramite servizi postali, diversa da quella eseguita per via consolare

  • Regolamento CE n. 1393/2007, art. 19

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza sviluppo decisivo nella decisione

  • art. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.

    la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per novità, aspecificità e difetto di autosufficienza rispetto alla ratio decidendi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento formale del motivo per violazione di legge

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    ha giustificato la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che deduce la nullità della notificazione deve essere specifica, autosufficiente e riferita esattamente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; non è ammissibile introdurre per la prima volta una diversa violazione normativa rispetto a quella fatta valere nei gradi di merito.
  • Le eccezioni relative alla regolarità della notificazione e alla costituzione del contraddittorio sono eccezioni de iure tertii e possono essere sollevate soltanto dalla parte direttamente incisa dal vizio.
  • Quando la notificazione dell'atto è eseguita secondo il Regolamento CE n. 1393/2007 per via consolare o diplomatica, non si applicano automaticamente le regole interne italiane sulla consegna dell'atto e sulla sequenza dei soggetti abilitati a riceverlo, se incompatibili con la lex loci e con la disciplina eurounitaria richiamata.
  • La notifica eseguita per una determinata via procedimentale deve essere scrutinata sulla base della disciplina propria di quella via: non è consentito invocare disposizioni relative a una diversa modalità di notificazione per contestare un accertamento compiuto su un diverso meccanismo notificatorio.
  • In sede di legittimità non è normalmente sindacabile l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla regolarità della notificazione, se la censura non individua un errore di diritto o una precisa omissione argomentativa e si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della prova

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