Cassazione Civile, Ordinanza n. 28581/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La Procura della Repubblica ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato per l'assistenza prestata a una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto provata una comunicazione del decreto tramite annotazione "a visto PM" nel registro informatico e aveva posto a carico dell'opponente l'onere di dimostrare il momento di effettiva conoscenza dell'atto. La Procura ha dedotto due motivi di ricorso, contestando la declaratoria di tardività e la disciplina applicata all'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, ma con motivazione diversa da quella del Tribunale. Ha ritenuto che, indipendentemente dalla validità della comunicazione del provvedimento di liquidazione, l'opposizione proposta solo il 4 febbraio 2020 contro un decreto del 25 settembre 2018 era comunque tardiva perché soggetta al termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 quando non risulti la comunicazione del provvedimento. Non è stata pronunciata condanna alle spese, sia per la qualità di ricorrente della Procura della Repubblica, sia perché gli intimati non hanno svolto difese; inoltre non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero.
Norme richiamate
rimedio di cui all’art. 170
il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetto a un termine di decadenza; in mancanza di comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione.
termine lungo di sei mesi
si applica anche all'opposizione contro il decreto di liquidazione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per quella costituita, quando non intervenga la comunicazione del provvedimento.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
non ricorrono ... i presupposti processuali per il raddoppio del contributo
il raddoppio del contributo unificato non si applica al ricorso proposto dal Pubblico Ministero.
principio di vicinanza della prova
richiamato dal Tribunale per porre a carico dell'opponente l'onere di dimostrare la mancata o tardiva conoscenza dell'atto; la Corte non si sofferma su tale profilo perché decide la tardività per altra ragione.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in difetto di comunicazione del provvedimento, al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., che opera anche per la parte costituita.
- La decorrenza del termine di impugnazione può essere valutata prescindendo dalla controversia sulla validità della comunicazione, se l'impugnazione risulta proposta oltre il termine semestrale astrattamente applicabile.
- Il decreto di liquidazione emesso all'esito del procedimento di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 è un provvedimento idoneo a stabilizzare i diritti soggettivi coinvolti e, perciò, soggiace a un regime di decadenza funzionale alla formazione del giudicato.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto dal Pubblico Ministero quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non segue condanna alle spese e non opera il raddoppio del contributo unificato.
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