Cassazione Civile, Sentenza n. 14544/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU e TASI relativo all'anno 2017 emesso dal Comune di Tortoreto nei confronti della piattaforma marina "Eleonora" di proprietà ENI, per omesso versamento di imposte determinato mediante utilizzo dei valori contabili adeguati ai sensi del DM 14/04/2017. ENI ha dedotto: carenza di motivazione; carenza di legittimazione attiva del Comune (la piattaforma sarebbe al di fuori del territorio comunale e quindi immune dalla fiscalità comunale); insussistenza del presupposto oggettivo dell'imposta (le piattaforme non sarebbero immobili accatastabili/fabbricati); esenzione o non tassabilità delle piattaforme; inesistenza della TASI. In primo grado la CTP aveva escluso le sanzioni ma confermato il resto; in appello la CTR ha parzialmente accolto rideterminando le componenti tassabili e non tassabili. ENI propone ricorso per cassazione su sei motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di ENI. Ha confermato i principi secondo cui le piattaforme marine ubicate nel mare territoriale possono essere assoggettate a IMU e TASI riferite al Comune costiero cui le attività e i servizi si collegano, anche se collocate in mare oltre le carte comunali, richiamando la giurisprudenza consolidata della Corte. Ha ritenuto legittima la qualificazione fiscale delle parti della piattaforma come immobili imponibili e ha avallato l'utilizzo del criterio contabile (valori iscritti in bilancio al lordo degli ammortamenti e adeguati) per la determinazione della base imponibile in assenza di rendita catastale. Ha escluso che un successivo decreto ministeriale (es. DM 28/04/2022) e l'istituzione dell'IMPI abbiano efficacia retroattiva tale da invalidare le pretese impositive precedenti. Ha respinto le doglianze sulla mancata accatastabilità come causa ostativa alla tassazione e ha confermato che la TASI è dovuta in quanto le piattaforme usufruiscono, anche per via presuntiva, di servizi indivisibili comunali. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
D.lgs. n. 504/1992 (disciplina IMU)
L'IMU si applica ai beni immobili collocati nell'ambito del territorio dello Stato, comprensivo anche del mare territoriale; spetta ai Comuni esercitare la potestà impositiva e il gettito. Per i beni non accatastati la base imponibile può essere determinata secondo i valori contabili (criterio contabile).
Regolamento IUC del Comune di Tortoreto, art. 3A
Il Regolamento comunale non impedisce l'applicazione dell'IMU/TASI a piattaforme collocate in mare territoriale quando i servizi e le funzioni amministrative comunali sono riferibili a tali strutture.
Costituzione (art. 23, art. 3, art. 53, art. 118)
Principio di legalità tributaria e di paritÃ̀ di trattamento fiscale; la giurisprudenza interpreta tali principi come compatibili con la tassazione di beni nel mare territoriale e con l'esercizio concorrente di potestà amministrative da parte degli enti locali.
Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
Conferma la possibilità di assoggettare a imposta manufatti nel mare territoriale; per i soli rigassificatori la norma delimita la tassabilità alle porzioni ad uso abitativo e di servizi civili, ma implicitamente conferma la generale imponibilità di strutture marittime.
D.L. n. 124/2019, art. 38 e DM 28 aprile 2022 (istituzione IMPI)
L'istituzione dell'IMPI e l'assegnazione di competenze tramite DM non hanno valore di rettifica retroattiva dei confini territoriali e non inficiano pretese impositive pregresse legittimamente fondate sui servizi e sull'esercizio effettivo di attività amministrative comunali.
R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652 (art. 3-5) e D.M. 2 gennaio 1998 n. 28
Definizione di unità immobiliare e criteri di accatastamento: l'accatastamento riguarda l'unità immobiliare piuttosto che il mero fabbricato; l'assenza di rendita catastale non impedisce l'imposizione, essendo previsto un criterio alternativo di determinazione della base imponibile (es. criterio contabile).
Art. 2679 c.c. e art. 112 c.p.c.
Riguardano onere della prova e obbligo di motivazione delle decisioni di grado precedente; la Corte ha ritenuto le contestazioni inerenti alla prova della titolarità impositiva e l'omesso esame di motivi di appello insufficienti o irrilevanti alla luce delle argomentazioni di merito.
Circolari e risoluzioni (MEF e Agenzia del Territorio: circolare 6/DF 28/03/2013, circolare 6/T 2012, Risoluzione MEF 3/DF 01/06/2016)
La Corte le considera prassi interpretative non suscettibili di derogare ai principi di legge e giurisprudenza consolidata; possono informare l'interpretazione, ma non escludono la tassabilità delle piattaforme quando ricorrono i presupposti sostanziali dell'imposizione.
Massime di principio
- Le piattaforme e i manufatti ubicati nel mare territoriale possono essere assoggettati a IMU e TASI dal Comune costiero quando sussiste un nesso con i servizi e le attività amministrative comunali; la collocazione in mare non esclude automaticamente la potestà impositiva comunale.
- L'area denominata 'mare territoriale' rientra, ai fini dell'esercizio di funzioni e potestà impositive, nel novero del territorio dello Stato dove coesistono anche i poteri degli enti locali; non esistono zone "franche" prive di competenza comunale salvo diversa norma esplicita.
- In assenza di rendita catastale la base imponibile per strutture non accatastate può essere determinata con il criterio contabile (valori iscritti in bilancio al lordo degli ammortamenti e adeguati secondo i decreti ministeriali).
- La TASI, tributo per servizi indivisibili, può essere dovuta anche per strutture offshore che beneficiano, direttamente o indirettamente, di servizi comunali e infrastrutture logistiche e portuali.
- Un decreto ministeriale che assegni competenze territoriali diverse o l'istituzione di un'imposta sostitutiva successiva non cancella retroattivamente la legittimità di accertamenti e prelievi precedenti fondati sui servizi effettivamente resi e sull'esercizio amministrativo del Comune.
- L'assenza di accatastamento o difficoltà tecniche di accatastamento non costituisce in via automatica causa di esenzione dall'IMU; la legge prevede metodologie alternative di valutazione della base imponibile.
- Le prassi e le circolari amministrative possono orientare l'interpretazione ma non prevalgono sulla normativa e sulla giurisprudenza consolidata quando questa riconosce la imponibilità delle strutture marittime.
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