Cassazione Civile, Sentenza n. 14529/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'I.R.C.A.C. impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva ritenuto legittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate alla istanza di rimborso del 22 maggio 2009 relativa a un credito IRPEG risultante dalla dichiarazione Mod. 760/85 per il 1984. Questioni giuridiche principali: (1) interpretazione dell'art. 2, comma 58, l. 350/2003 (se costituisca un obbligo inderogabile per l'Amministrazione a non far valere la prescrizione dei crediti di rimborso oppure un mero invito non direttamente applicabile dal giudice); (2) rilevanza dell'eventuale interruzione della prescrizione tramite istanza di rimborso del 30.9.1994 e, quindi, se il credito fosse prescritto al 1.1.2004.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando la decisione delle Sezioni Unite n. 12284/2024 che ha affermato il seguente principio: l'art. 2, comma 58, l. 350/2003 impone all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG per le dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; tale obbligo è rilevabile anche d'ufficio dal giudice e cessa dopo un decennio dall'entrata in vigore della legge (1.1.2004). È stato inoltre precisato che la nozione di "pendenza" comprende la sola esposizione in dichiarazione del credito. In conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58
“Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti”
Le Sezioni Unite (sent. n.12284/2024) hanno interpretato la norma come un obbligo in capo all'Amministrazione di non opporre la prescrizione ai rimborsi per le dichiarazioni fino al 30.6.1997; obbligo applicabile anche d'ufficio dal giudice e cessante dopo dieci anni dall'1.1.2004
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12284/2024
Principio nomofilattico: l'art. 2 co. 58 impone all'Amministrazione l'obbligo di non far valere la prescrizione sui rimborsi fino al 30.6.1997; l'obbligo è rilevabile d'ufficio e si estingue dopo un decennio dall'entrata in vigore della legge (1.1.2004). Inoltre, la nozione di "pendenza" è soddisfatta dalla semplice esposizione del credito in dichiarazione
Cass. sez. unite, sent. n. 2687/2007
Precedente giurisprudenziale richiamato in tema di decorrenza e rilevabilità della prescrizione; la pronuncia precedente è stata declinata nelle Sezioni Unite 2024 rispetto alla specifica efficacia dell'art.2 co.58
Corte Costituzionale, ordinanza n. 112/2013
Intervento della Consulta richiamato nei precedenti di merito; le Sezioni Unite hanno ricostruito la portata della pronuncia costituzionale rispetto all'efficacia dell'art.2 co.58, chiarendo che non impedisce l'applicazione dell'obbligo previsto dalla norma nelle modalità sopra indicate
Massime di principio
- L'art. 2, comma 58, l. 350/2003 costituisce un obbligo a carico dell'Amministrazione finanziaria di non opporre la prescrizione per i rimborsi derivanti da dichiarazioni presentate fino al 30/6/1997; l'obbligo è applicabile anche d'ufficio dal giudice.
- Tale obbligo decade dopo dieci anni dall'entrata in vigore della legge (1/1/2004): quindi la protezione opera fino al 31/12/2013 incluso; per istanze o rimborsi valutati oltre tale termine può tornare rilevante la prescrizione ordinaria.
- La nozione di "pendenza" ai fini della norma è tecnica: la semplice esposizione del credito nella dichiarazione è condizione sufficiente per ritenere pendente la pretesa del contribuente.
- Nei giudizi futuri il giudice può rilevare d'ufficio la violazione dell'obbligo previsto dall'art.2 co.58 e quindi negare all'Amministrazione la possibilità di opporre la prescrizione per i casi ricompresi dalla norma.
- Quando il contribuente produca documentazione di atti idonei a interrompere la prescrizione (es. istanze protocollate), tali atti vanno considerati e provano l'interruzione anche se la controversia riguarda periodi antecedenti.
- In situazioni analoghe verificare sempre: (a) se il credito deriva da dichiarazione presentata entro il 30/6/1997; (b) la data della richiesta di rimborso o di atti interruttivi della prescrizione; (c) se il caso rientra nel periodo di efficacia decennale dell'obbligo stabilito dalla legge
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