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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14542/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU e TASI per l'anno 2016 relativo alla Piattaforma Eleonora (piattaforma petrolifera privata situata nelle acque territoriali entro 12 miglia dalla costa antistante Tortoreto). ENI deduceva, tra l'altro: (i) esclusione dalla tassazione ai sensi dell'art. 1, commi 21 e ss. della legge n. 208/2015 (esclusione degli impianti funzionali all'attività produttiva), sostenendo che la piattaforma rientrasse tra gli immobili suscettibili di accatastamento cui la norma si riferisce; (ii) carenza del potere impositivo del Comune sul bene dislocato in mare e mancanza del presupposto d'imposta per IMU/TASI; (iii) contestazione della base imponibile determinata con valori contabili; (iv) deduzione di esenzione o classificazione in categoria catastale E/3; (v) censura di illegittimità dell'applicazione della TASI (anche con richiesta di incidente di costituzionalità).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso di ENI. Ha ritenuto inammissibili/infondati tutti i motivi: l'esclusione prevista dall'art. 1 commi 21 ss. L. n. 208/2015 non è applicabile perché presuppone una rendita catastale rideterminata per immobili già censiti (mancava l'accatastamento e la relativa istanza di aggiornamento); il Comune di Tortoreto è legittimato ad assoggettare a IMU e TASI la piattaforma marina entro le acque territoriali, poiché le piattaforme traggono vantaggio dai servizi e dalle infrastrutture comunali e il territorio comunale comprende, ai fini amministrativi e fiscali, anche lo specchio d'acqua antistante; la determinazione della base imponibile per immobili non accatastati può avvenire con il criterio dei valori contabili (art. 3 co.3 DL 333/1992 richiamato) e la giurisprudenza consolidata riconosce la tassabilità delle piattaforme; non è rilevante la distanza dalla costa (anche se oltre i confini indicati dallo statuto comunale o dalla cartografia ISTAT). Sono state respinte anche le censure in tema di esenzione e i profili di illegittimità costituzionale sollevati. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.500,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%. Il ricorso viene rigettato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 21-23, legge 28 dicembre 2015, n. 208

    21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma. 23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'esclusione degli 'impianti funzionali' opera nei confronti di immobili già censiti per i quali è stata presentata istanza di aggiornamento; non si applica a beni non accatastati per i quali la base imponibile è stata determinata con valori contabili.

  • art. 5, co. 3, d.lvo 504/1992

    Richiamato come criterio per la determinazione della base imponibile per immobili non accatastati mediante valori contabili; la Corte ha ritenuto applicabile il criterio contabile per le piattaforme.

  • art. 3, commi 3, d.l. n. 333/1992 (convertito in L. n. 359/1992)

    Principio per cui, in mancanza di rendita catastale, la base imponibile può essere costituita dai valori contabili (costo storico al lordo delle quote di ammortamento) risultanti dalle scritture contabili.

  • art. 38, comma 1, decreto-legge n. 124/2019 conv. in legge 157/2019

    Citato come ulteriore conferma della non esclusione dalla base imponibile della parte impiantistica quando la base è determinata secondo valori contabili.

  • art. 8, D.lgs. n. 23/2011

    Norma richiamata nella contestazione sulla definizione dei presupposti IMU; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul presupposto oggettivo.

  • art. 13, d.l. n. 201/2011

    Richiamato nei motivi relativi a presupposto e imponibilità; la Corte ha confermato la tassabilità delle piattaforme.

  • art. 4, D.lgs. n. 504/1992

    Richiamato nelle doglianze sul potere impositivo; la Corte lo interpreta unitamente alla disciplina catastale e alla giurisprudenza per confermare la competente imposizione comunale.

  • art. 2, comma 2, lett. p) l. n. 42/2009

    Citato tra le norme contestate dal contribuente in relazione alla correlazione territoriale; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652 (artt. 3, 4, 5) e D.M. 2 gennaio 1998 n. 28 (artt. 1-2)

    Norme catastali richiamate per definire la nozione di 'unità immobiliare' e i criteri di accatastamento; la Corte le usa per affermare che beni come le piattaforme possono essere accatastabili e sono riconducibili a nozioni catastali tali da non escludere l'imponibilità.

  • art. 52, d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato in relazione alla TASI e alla presunta necessità di potenziale fruizione dei servizi indivisibili; la Corte ha ritenuto che anche le piattaforme, per vicinanza e per l'uso dei servizi, rientrino nella sfera di imposizione.

  • art. 812 c.c.

    Richiamato come principio di diritto civile sul concetto di immobile, per includere nella nozione anche edifici galleggianti ancorati e beni immobili ricompresi nella tassazione.

  • art. 335 c.p.c.

    Norma processuale citata in relazione alla riunione delle impugnazioni; la Corte ha ritenuto non opportuna la riunione ma ha trattato contestualmente le cause in udienza.

  • Decreto Ministeriale 14/04/2017 (MEF)

    Richiamato in relazione ai criteri di adeguamento dei valori contabili utilizzati nella determinazione della base imponibile.

Massime di principio

  • Una piattaforma petrolifera situata nelle acque territoriali antistanti un Comune può essere assoggettata a IMU e TASI dal Comune costiero: lo specchio d'acqua antistante rientra, ai fini amministrativi e fiscali, nella competenza comunale e le piattaforme beneficiano, anche potenzialmente, dei servizi indivisibili comunali.
  • L'esclusione dagli accertamenti catastali e dalla tassazione prevista dall'art. 1, commi 21 e ss. L. n. 208/2015 si applica soltanto con riferimento agli immobili già censiti per i quali sia stata presentata l'istanza di aggiornamento/rideterminazione della rendita catastale; non opera per beni non accatastati la cui base imponibile è determinata con il criterio dei valori contabili.
  • Per immobili non accatastati e senza rendita catastale (es. piattaforme), la base imponibile può essere determinata sul valore contabile (costo storico al lordo dell'ammortamento) come previsto dalla disciplina richiamata (art. 3 co.3 DL 333/1992 e correlati).
  • Il giudicato formato su questioni interpretative di diritto non ha efficacia preclusiva rispetto ad altre pronunce: l'interpretazione normativa resta sindacabile da altri giudici e non costituisce automaticamente causa di esclusione in giudizi successivi.
  • Per impugnare efficacemente accertamenti su beni marittimi, è strategico (se possibile) chiedere l'accatastamento o l'aggiornamento catastale e documentare la posizione rispetto ai criteri di accatastabilità; in assenza di accatastamento, occorre prepararsi a contrapporre elementi contabili e tecnici sulla determinazione della base imponibile.
  • Le deduzioni basate sulla mera distanza dalla costa o su considerazioni cartografiche/statutarie comunali sono spesso insufficienti se contrastano con la giurisprudenza consolidata che estende la competenza comunale allo specchio acqueo antistante.
  • La via difensiva alternativa per il contribuente rimane: dimostrare l'effettiva mancata utilità o mancanza di correlazione con i servizi comunali, provare l'impossibilità tecnica permanente di accatastamento o fornire prova di specifiche esenzioni normative applicabili; in assenza di tali prove la giurisprudenza tende a confermare l'imponibilità.

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