Cassazione Civile, Sentenza n. 14543/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
ENI ha impugnato l'avviso di accertamento del Comune di Tortoreto per IMU e TASI relativo alla piattaforma Eleonora (anno 2018), contestando la legittimazione attiva del Comune (la piattaforma sarebbe fuori dal territorio comunale), l'assenza del presupposto oggettivo dell'imposta e della TASI, l'esenzione/ non accatastabilità delle piattaforme e l'errata determinazione della base imponibile. La controversia riguarda anche la corretta attribuzione territoriale (con richiamo a un successivo DM che attribuirebbe competenza a Giulianova) e la rilevanza di prassi amministrative e normativa speciale (rigassificatori, IMPI).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di ENI. Ha confermato che le piattaforme marine collocate nel mare territoriale antistante un comune possono essere soggette a IMU e TASI imputabili al comune costiero; che la TASI è dovuta perché le piattaforme traggono beneficio dai servizi indivisibili comunali; che in mancanza di rendita catastale la base imponibile può essere determinata con il criterio contabile (valori iscritti in bilancio, costi storici al lordo degli ammortamenti e coefficienti di adeguamento); che un successivo DM che attribuisca competenze diverse non incide retroattivamente sulla legittimazione dell'ente impositore sino alla sua entrata in vigore; e che prassi o circolari non possono prevalere sulla normativa e sulla giurisprudenza. Condanna ENI al pagamento delle spese di giudizio di legittimità liquidate in euro 6.500,00 oltre spese forfettarie 15%.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (IMU)
La Corte conferma che l'IMU può essere applicata anche alle piattaforme marine situate nel mare territoriale antistante il comune; in assenza di rendita catastale la base imponibile si determina secondo il criterio contabile previsto dal decreto
Regolamento IUC del Comune di Tortoreto (art. 3 A)
Il regolamento comunale non è stato ritenuto violato nella determinazione della base imponibile e nella riferibilità territoriale; la normativa statale e la giurisprudenza prevalgono sulle censure mosse
Art. 23 Cost.
La Corte respinge la doglianza di violazione del principio di legalità tributaria: l'applicazione dell'IMU/TASI alle piattaforme è conforme ai principi costituzionali
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 (norme catastali)
Le definizioni catastali (unità immobiliare, fabbricato, edifici sospesi o galleggianti stabilmente assicurati al suolo) possono ricomprendere strutture come le piattaforme marine, e l'accatastamento non è condizione insuperabile per l'imposizione
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art.1, comma 728)
"728.Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504... si interpretano... nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione... rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili."
La norma conferma la riconducibilità ad immobile imponibile di manufatti marini (rigassificatori), specificando limitazioni per le parti non destinate a uso abitativo/servizi; la Corte la interpreta come conferma della imponibilità generale delle strutture marine
D.L. n. 124/2019 (art. 38) e D.M. 28 aprile 2022
L'istituzione dell'IMPI e il successivo DM che rideterminano competenze comunali non hanno effetto ricognitivo o retroattivo sulla riferibilità territoriale e sui servizi resi prima della loro entrata in vigore; pertanto non annullano la legittimazione esercitata dal Comune sino a quel momento
Circolare Agenzia del Territorio n. 6/T del 2012 e Risoluzione MEF 3/DF del 1° giugno 2016
Le prassi e circolari citate dalla ricorrente non prevalgono sulla disciplina di legge e sulla giurisprudenza; eventuali indicazioni tecniche non escludono la tassabilità quando ricorrono i presupposti di legge
Corte Costituzionale, sent. 24/02/2006, n. 67
Richiamata per avallare la validità del criterio contabile quale metodo alternativo di determinazione della base imponibile in assenza di rendita catastale
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 13794/2005, n. 3618/2016, n. 19510/2016)
La Corte richiama e segue precedenti decisioni che hanno ritenuto imponibili le piattaforme marine (anche classificandole nella categoria catastale D/7 e ammettendo l'uso del criterio contabile per la base imponibile)
Massime di principio
- Le piattaforme situate nel mare territoriale antistante un comune possono essere considerate soggette a IMU e TASI imputabili al comune costiero, anche se non accatastate
- In assenza di rendita catastale la base imponibile per IMU/TASI su strutture particolari (es. piattaforme) si determina con il criterio contabile (valori di bilancio al lordo ammortamenti e coefficienti di adeguamento)
- La TASI è dovuta in quanto le piattaforme beneficiano, anche indirettamente, di servizi indivisibili e di infrastrutture fornite dal comune costiero
- La competenza territoriale indicata da un successivo decreto ministeriale non incide retroattivamente sulla legittimazione di un comune che abbia effettivamente reso servizi e agito prima dell'entrata in vigore della nuova norma
- Prassi amministrative e circolari (Agenzia del Territorio, MEF) non possono escludere l'imposizione quando i presupposti normativi e la giurisprudenza confermano la tassabilità
- Per situazioni simili valutare documentazione contabile, prova dei servizi e della riferibilità amministrativa, e la giurisprudenza pertinente prima di formulare censure relative a territorialità o accatastamento
- In fase difensiva conviene contestare la determinazione della base imponibile (parametri contabili, adeguamenti) e raccogliere elementi sull'effettivo beneficio dai servizi comunali e sull'eventuale competenza anteriore di altro ente
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