Cassazione Civile, Sentenza n. 14530/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'I.R.C.A.C. chiedeva il rimborso di un'eccedenza IRPEG risultante dalla dichiarazione (Mod. 760/83) relativa ai redditi del 1982; l'Agenzia avrebbe opposto silenzio-rifiuto all'istanza del 22 maggio 2009 sostenendo la prescrizione del diritto al rimborso. Al centro della controversia è l'interpretazione dell'art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004): se si tratti di un mero invito all'Amministrazione a non far valere la prescrizione oppure di una norma precettiva che obbliga l'Amministrazione a non eccepire la prescrizione. Il ricorrente sosteneva che la norma fosse precettiva e quindi impedisse alla Amministrazione di sollevare l'eccezione di prescrizione, nonché che la prescrizione nel caso concreto fosse stata interrotta da atti (istanza di rimborso del 30.9.1994 e altre produzioni documentali). La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto la norma solo un invito e aveva considerato il credito prescritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando e uniformandosi al principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 12284/2024): l'art. 2, comma 58, legge 350/2003 pone a carico dell'Amministrazione finanziaria un obbligo concreto di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG relative a dichiarazioni presentate fino al 30/6/1997; tale obbligo è rilevabile anche d'ufficio dal giudice e cessa dopo un decennio dalla data di entrata in vigore della legge (1/1/2004). È stato inoltre precisato che la nozione di "pendenza" comprende la mera esposizione in dichiarazione del credito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia per nuovo esame in diversa composizione. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 58, legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004)
“Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti”
La Corte ha ritenuto che la disposizione abbia valore precettivo: impone all'Amministrazione l'obbligo di non eccepire la prescrizione per i rimborsi relativi a dichiarazioni fino al 30/6/1997; obbligo che può essere verificato e fatto rispettare anche dal giudice d'ufficio, ma che decade dopo dieci anni dall'entrata in vigore della norma (quindi dopo il 1/1/2014).
Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 12284/2024
Ha enunciato il principio di diritto cui la Corte si è uniformata: l'art. 2, co.58, legge 350/2003 è obbligatorio per l'Amministrazione, la sua violazione è rilevabile d'ufficio e la tutela speciale cessa dopo un decennio dall'entrata in vigore della legge.
Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 2687/2007
Alla nozione di "pendenza" deve essere attribuito il significato tecnico-giuridico già delineato da questa decisione: la sola esposizione del credito nella dichiarazione è condizione necessaria e sufficiente a stabilire la 'pendenza' ai fini dell'applicazione dell'art. 2, co.58.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 112/2013
Riferimento giurisprudenziale richiamato in tema di differenziazioni di trattamento e criteri di ragionevolezza; utilizzata nella discussione sull'interpretazione dell'art. 2, co.58.
Principio generale sulla prescrizione (codice civile e giurisprudenza)
In linea generale la prescrizione estingue il diritto e l'eccezione di prescrizione non sempre può essere rilevata d'ufficio dal giudice; tuttavia la norma speciale (art. 2, co.58) è stata interpretata come derogatoria di questa regola generale nella misura in cui impone all'Amministrazione di non far valere la prescrizione per le fattispecie indicate.
Massime di principio
- L'art. 2, comma 58, l. 350/2003 è stato interpretato come norma precettiva: l'Amministrazione non può eccepire la prescrizione per i rimborsi IRPEF/IRPEG derivanti da dichiarazioni presentate entro il 30/6/1997.
- Tale obbligo dell'Amministrazione è verificabile dal giudice anche d'ufficio: il giudice può non ammettere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione quando ricorrono i presupposti di legge.
- La protezione prevista dall'art. 2, co.58 non è eterna: cessa dopo un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della legge (1/1/2004), per cui va valutato il decorso temporale alla data della domanda/decisione.
- Per rientrare nella tutela della norma occorre che il credito emerga dalla dichiarazione (la semplice esposizione in dichiarazione configura la 'pendenza').
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare ogni atto interruttivo della prescrizione (es. istanze protocollate, notifiche, atti amministrativi) perché tali elementi possono comunque incidere sul decorso dei termini.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale sulla portata della norma è prudente chiedere in giudizio la disapplicazione dell'eccezione di prescrizione e documentare la sussistenza della 'pendenza' secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Relativamente alle spese processuali, vista l'instabilità dell'orientamento giurisprudenziale, è possibile che il giudice disponga la compensazione delle spese; tuttavia con orientamento consolidato favorevole al ricorrente la richiesta di rimborsi può essere riformulata o riesaminata in grado di merito.
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