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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45993/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello rinviata dalla Cassazione: le censure comprendono, a seconda dei ricorrenti, errata individuazione del reato "più grave" nella proposta di concordato (FABIETTI, BORGHI, PASIMOVICH), mancata concessione delle attenuanti generiche e mancata considerazione dell'assenza di consapevolezza sulle armi (FABIETTI), eccessiva misura degli aumenti per continuazione e mancata rivalutazione delle attenuanti generiche dopo l'annullamento parziale (DI NAPOLI, BENNATO, IBRAKOVIC). GARUTI contesta la confisca del danaro sequestrato asserendo che la somma (circa Euro 52.300, di cui parte nella busta recante la dicitura "per Nicholas") era composta per la maggior parte da donazioni di parenti e amici e che la difesa aveva prodotto dichiarazioni a tal fine, poi ignorate dalla Corte d'Appello.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di FABIETTI, BORGHI, PASIMOVICH, DI NAPOLI e IBRAKOVIC per preclusione motivazionale e mancanza di interesse (in particolare quando la posizione era stata definita con patteggiamento ex art. 599-bis o le questioni già decise dalla Sezione con annullamento limitato). Il ricorso del BENNATO è stato rigettato come infondato (la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata motivazione in punto di aumento quando la quantificazione coincideva con quella di primo grado non impugnata). Il ricorso della GARUTI è stato invece accolto parzialmente: la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla statuizione sulla confisca del denaro e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio sulla confisca. Sono state disposte condanne alle spese: i ricorrenti dichiarati inammissibili condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende; BENNATO condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La disposizione sul concordato/accoglimento della proposta di patteggiamento in appello comporta che chi ha definito la propria posizione rinunciando ai motivi di appello ha limitate possibilità di chiedere in Cassazione il riesame di questioni attinenti al patteggiamento; è necessaria la deduzione di uno specifico e concreto interesse per rendere ammissibile il ricorso.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74, comma 4

    Circostanza aggravante contestata in relazione all'associazione armata; la Corte ha valutato la sua esclusione in sede di rinvio (IBRAKOVIC) e ha ritenuto inammissibili censure correlate già decise nel giudizio di annullamento.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma sul traffico di stupefacenti; i ricorrenti indicavano che l'art. 73 aggravato ex art. 80 doveva essere considerato reato più grave nella determinazione del trattamento sanzionatorio, censura ritenuta preclusa per carenza di interesse o difetto di deduzione nelle fasi precedenti.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 80

    Aggravante speciale applicabile ad alcuni reati in materia di stupefacenti; oggetto di discussione nella corretta individuazione del reato più grave nel patteggiamento, ma non riaperta dalla Cassazione per preclusione o carenza di interesse.

  • art. 61 n. 6 cod. pen.

    Aggravante (circostanza) che ha determinato un aumento di pena: la Corte ha ritenuto legittima l'aumento operato dalla Corte d'appello in misura coincidente con quella del primo grado, e ha considerato irrilevante la mancata motivazione specifica quando la quantificazione non era stata impugnata.

  • principio del divieto di reformatio in peius

    Principio giurisprudenziale richiamato dalla Cassazione: la Corte che annulla e rinvia deve evitare di peggiorare la posizione dell'imputato rispetto al primo grado; la sentenza rescindente aveva annullato parti della sentenza d'appello per violazione di tale divieto e la Corte di rinvio ha adeguato il trattamento sanzionatorio secondo le indicazioni della Cassazione.

Massime di principio

  • Ricorso in Cassazione contro decisioni di patteggiamento in appello (art. 599-bis) è spesso inammissibile se il ricorrente ha rinunciato ai motivi di appello e non dimostra un interesse specifico e concreto a ottenere l'annullamento.
  • Le censure già esaminate e definite dalla Cassazione in una precedente sentenza rescindente non possono essere riaperte in Cassazione se la Sezione ha chiaramente limitato l'annullamento a profili specifici; ciò produce preclusione su questioni non ricomprese nel rinvio.
  • Sull'aumento di pena per continuazione o aggravanti, se la Corte d'appello conferma una quantificazione identica a quella del primo grado e tale quantificazione non è stata impugnata, la mancata motivazione formale è irrilevante.
  • Le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche risultano inammissibili se già ritenute generiche e prive di specificità in precedenti decisioni; è necessario svolgere argomentazioni concrete e non generiche.
  • In materia di confisca, il giudice di rinvio deve confrontare in modo puntuale e motivato le prove e le produzioni difensive (dichiarazioni dei terzi, documentazione) che giustifichino la provenienza lecita di somme: l'omissione o il travisamento di tale confronto è motivo valido di annullamento e rinvio.
  • La pronuncia di inammissibilità può comportare condanne alle spese e somme per la Cassa delle Ammende; chi ottiene annullamento parziale può ottenere rinvio per nuovo esame della sola questione ritenuta viziata.

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