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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28668/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'agente della riscossione ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'accoglimento, in primo grado, del ricorso della società contribuente contro un'intimazione di pagamento relativa a ICI 1999 dovuta al Comune di Villasimius. Con l'unico motivo dedotto, la ricorrente ha lamentato violazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, degli artt. 103, 106 e 269 c.p.c. e degli artt. 14 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente respinto la richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore. La contribuente aveva contestato la legittimità dell'intimazione assumendo, secondo quanto riportato dalla ricorrente, l'esistenza di un provvedimento di sospensione dell'avviso di accertamento presupposto e richiamando anche l'esito favorevole di un precedente giudizio relativo alla medesima cartella/pretesa fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha ribadito che, nelle controversie aventi ad oggetto cartelle o atti della riscossione impugnati per mancata notificazione o invalidità degli atti impositivi presupposti, il contribuente può rivolgersi indifferentemente all'ente impositore o al concessionario e non sussiste litisconsorzio necessario. Ha inoltre precisato che la chiamata in causa dell'ente creditore ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 è una facoltà dell'agente della riscossione, configurabile come litis denuntiatio, da esercitare quando la lite investa il merito della pretesa e l'agente voglia sottrarsi alle conseguenze della soccombenza. Nel caso concreto, però, non risultava che la contribuente avesse contestato la mancata notificazione o l'invalidità degli atti presupposti; il giudizio riguardava piuttosto le condizioni per l'emissione dell'intimazione in presenza di provvedimenti cautelari e/o di merito sulla stessa pretesa fiscale. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorso integralmente rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    la chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione è una facoltà, funzionale a denuntiare la lite all'ente creditore, non un obbligo generalizzato né indice di litisconsorzio necessario; opera soprattutto quando la controversia coinvolga il merito della pretesa tributaria.

  • artt. 103 e 106 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità della chiamata del terzo, ma non ritenuti violati dalla Corte, che ha escluso i presupposti del litisconsorzio necessario e ha valorizzato la discrezionalità del giudice fuori da tali ipotesi.

  • art. 269 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di partecipazione di altri soggetti al processo tributario, ma la Corte ha escluso che imponesse l'integrazione del contraddittorio nel caso di specie.

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente, ma non applicato nel senso preteso; la Corte ha valorizzato che la chiamata del terzo su istanza di parte resta, fuori dal litisconsorzio necessario, sottoposta al potere discrezionale del giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in conseguenza del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario avente ad oggetto la riscossione, il contribuente che impugni una cartella o un atto esattoriale per vizi di notificazione o per invalidità degli atti presupposti può scegliere di agire contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione, senza che tra costoro sussista litisconsorzio necessario.
  • La chiamata in causa dell'ente creditore prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 è una facoltà dell'agente della riscossione, assimilabile a una litis denuntiatio, e non richiede autorizzazione giudiziale; serve a mettere a conoscenza l'ente della lite per consentirgli un eventuale intervento volontario.
  • Fuori dalle ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata concessione di una nuova udienza per la citazione del terzo, richiesta da una parte, rientra nel potere discrezionale del giudice e non integra di per sé violazione di legge.
  • Se la controversia non investe la validità della pretesa tributaria ma soltanto le condizioni di emissione dell'atto di riscossione in relazione a precedenti provvedimenti cautelari o di merito, non è configurabile un obbligo dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente impositore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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