Cassazione Civile, Ordinanza n. 04153/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un geometra impugnava una cartella di pagamento emessa per contributi previdenziali dovuti alla Cassa Geometri per l'anno 2014. In primo grado la domanda di annullamento della cartella era stata accolta, ma la Corte d'appello, su impugnazione della Cassa, aveva riformato la decisione rigettando la domanda. Il ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 509/1994, sostenendo che l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati non consentisse di derogare alla disciplina legale dell'iscrizione alla Cassa oltre i limiti relativi ad aliquote e criteri pensionistici; 2) violazione dell'art. 26 L. n. 37/1967, assumendo che non sussistesse obbligo di iscrizione alla Cassa perché l'attività professionale era stata svolta solo occasionalmente, senza reddito professionale continuativo, e il soggetto era già iscritto a previdenza obbligatoria come lavoratore dipendente; 3) nullità della sentenza per asserita contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, poiché il giudice d'appello aveva dichiarato l'accoglimento parziale dell'appello ma aveva poi di fatto rigettato integralmente la domanda originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando il principio già affermato in materia di Cassa Geometri secondo cui, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, mentre sono irrilevanti l'occasionalità dell'esercizio professionale e la mancata produzione di reddito; inoltre, la mera iscrizione ad altra gestione INPS non esclude gli obblighi verso la previdenza di categoria. Ha poi osservato che, essendo legittimo l'obbligo di iscrizione previsto dallo statuto della Cassa, le norme regolamentari della Cassa possono stabilire condizioni per derogare alla presunzione di attività professionale, nonché richiedere adempimenti dichiarativi per consentire i controlli. Ha infine dichiarato manifestamente infondato il terzo motivo, escludendo ogni contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza d'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascuna parte costituita e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'autonomia degli enti previdenziali privatizzati non è stata ritenuta ostativa alla disciplina statutaria e regolamentare dell'iscrizione alla Cassa, nei limiti in cui tali regole operano nell'ambito dell'autonomia riconosciuta.
art. 26 L. n. 37/1967
È stata esclusa la violazione della norma, poiché l'iscrizione alla Cassa Geometri è stata ritenuta obbligatoria sulla base dell'iscrizione all'albo, anche in presenza di esercizio occasionale della professione.
Non vi è violazione dell'onere della prova quando l'obbligo contributivo discende direttamente dall'applicazione della normativa statutaria e regolamentare della Cassa, compresi gli oneri dichiarativi posti a carico dell'iscritto.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La doglianza di nullità per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo è stata ritenuta infondata perché il provvedimento di merito esprimeva una volontà decisoria univoca.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di Casse di previdenza privatizzate dei professionisti, l'iscrizione all'albo può costituire di per sé titolo sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla Cassa e per il pagamento della contribuzione minima, anche se l'attività professionale sia svolta solo occasionalmente o non produca reddito.
- La mera iscrizione del professionista a un'altra gestione previdenziale obbligatoria non esclude automaticamente gli obblighi verso la previdenza di categoria, salvo che ricorrano le condizioni derogatorie previste dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.
- Le norme regolamentari della Cassa possono legittimamente prevedere adempimenti dichiarativi e condizioni per escludere l'obbligo contributivo, in funzione dei controlli sull'effettivo esercizio dell'attività professionale.
- Non sussiste violazione dell'art. 2697 c.c. quando l'attribuzione dell'obbligo contributivo deriva direttamente dalla disciplina statutaria e regolamentare applicabile al soggetto iscritto.
- La censura di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo richiede una reale incompatibilità logica tra le due componenti della sentenza; non è sufficiente la mera formulazione non perfettamente coordinata, se dalla lettura complessiva del provvedimento emerge una decisione univoca.
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