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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18999/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (fatto del 20 agosto 2015). Il ricorso si articolava in quattro motivi: 1) censura per omissione/rinuncia ingiustificata a rinnovare l'istruttoria e per mancato esame del teste Carabiniere Gabelloni, con richiamo all'art. 603 c.p.p.; 2) doglianze sulla insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato; 3) mancata applicazione, anche d'ufficio, dell'art. 131-bis c.p. (circostanze attenuanti che avrebbero potuto portare a una pena nel minimo edittale); 4) eccezione di prescrizione dell'illecito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che è intervenuta la causa estintiva per prescrizione del reato contravvenzionale contestato. Il termine di prescrizione massimo è stato calcolato in cinque anni a partire dal 20/08/2015, con conteggio delle sospensioni indicate (sospensione 64 giorni dal 9/03/2020 al 11/05/2020 e 50 giorni dal 10/10/2020 al 19/11/2020), ritenendo che la prescrizione sia maturata il 12/12/2020. Poiché la causa estintiva si era realizzata successivamente all'adozione della sentenza impugnata ma prima della decisione della Cassazione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Non si è proceduto ad approfondire le questioni di merito relative ai vizi processuali o alla possibile applicazione dell'art. 131-bis, in quanto la prescrizione rende irrilevanti tali questioni. La Corte ha altresì escluso la pronuncia di assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., non emergendo elementi che impongano un'assoluzione piena come mera constatazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 186

    Norma che disciplina la fattispecie di reato contestata (guida in stato di alterazione per effetto di alcool e/o sostanze). La Corte non entra nel merito della sussistenza del reato poiché ha dichiarato l'estinzione per prescrizione.

  • codice di procedura penale - art. 603

    Richiamato dal ricorrente in relazione al mancato esame di un teste; la Corte osserva che eventuali nullità o vizi relativi all'istruttoria diventano irrilevanti se è intervenuta la causa estintiva del reato (prescrizione).

  • codice penale - art. 131-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti di cui il ricorrente chiedeva applicazione anche d'ufficio. La Corte non ha deciso nel merito l'applicabilità dell'istituto, ritenendo superfluo ogni approfondimento in presenza della prescrizione.

  • codice di procedura penale - art. 129

    Consente alla Corte di dichiarare d'ufficio la causa di estinzione del reato e di pronunciare l'annullamento senza rinvio; la Cassazione ha fatto applicazione di tale norma per rilevare la prescrizione maturata.

  • codice di procedura penale - art. 546

    Richiamato in relazione alla sottoscrizione del provvedimento da parte del consigliere più anziano per impedimento del Presidente del Collegio; disposizione procedurale sull'autenticazione dei provvedimenti.

Massime di principio

  • Se, al momento della decisione di legittimità, è intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza senza rinvio; in questo caso i vizi processuali o le questioni di merito diventano irrilevanti.
  • La prescrizione va calcolata con attenzione tenendo conto di tutte le sospensioni previste (anche quelle straordinarie, come misure emergenziali) e, se matura prima della pronuncia definitiva, determina l'estinzione del reato.
  • La dichiarazione di estinzione del reato non equivale necessariamente ad una assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; quest'ultima è possibile solo quando dagli elementi emerge in modo evidente l'insussistenza del fatto o altre circostanze che impongano l'assoluzione come mera constatazione.
  • Le richieste di applicazione di circostanze attenuanti o le doglianze sull'istruttoria (es. mancato esame di testimoni) devono essere tempestivamente dedotte e sviluppate, ma se sussiste una causa estintiva la Corte potrà non pronunciarsi sul merito.
  • In situazioni simili è cruciale effettuare fin da subito un calcolo temporale preciso dei termini di prescrizione e delle eventuali sospensioni per valutare la strategia difensiva (es. dedurre la prescrizione oppure chiedere applicazione di circostanze attenuanti nel merito se la prescrizione non è intervenuta).

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