Cassazione Penale, Sentenza n. 46851/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado confermando condanne per associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990) e vari reati di traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990) e rideterminando le pene. Le doglianze principali sono: insufficiente o contraddittoria motivazione sull'esistenza dell'associazione e sui suoi elementi costitutivi (affectio societatis, organizzazione stabile, apporto non episodico e risorse finanziarie); violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (contestare la partecipazione ma condannare per ruolo apicale/organizzativo); utilizzabilità e attendibilità di intercettazioni e traduzioni (identità/competenza dei traduttori e mancata perizia trascrittiva); rifiuto di acquisire prove suppletive in appello (esame testi, consulenze); errata applicazione dei criteri di determinazione della pena e mancata applicazione retroattiva di modifiche processuali (art. 442 comma 2-bis e art. 599-bis cod. proc. pen.) che, a detta di alcuni difensori, avrebbero effetti sostanziali favorevoli agli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso così: rigetta i ricorsi di FARCI EUGENIO, ATZORI VITALE e RIANO HERNANDEZ JAIS ALONSO (motivi infondati) e li conferma nelle statuizioni di merito; accoglie i ricorsi di ROZO PINILLA GINNA PAOLA e di ARBOLEDA CHICA JOSÉ MANUEL per vizi gravi di motivazione e di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza o per insufficiente base probatoria, annulla la sentenza impugnata nei loro confronti e dispone il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari. In particolare: per Rozo la Corte ha ritenuto fondata la censura che la condanna per posizione apicale non trovava adeguata e previa contestazione chiara nell'editto; per Arboleda la Corte ha ritenuto carente la motivazione che si fondava in prevalenza su una vicenda milanese separata e su un ragionamento induttivo non idoneo a provare l'appartenenza associativa. Le altre doglianze (traduzioni/intercettazioni, richieste di perizia, applicazione retroattiva di novità legislative) sono state, secondo la Corte, correttamente valutate o non applicabili ratione temporis.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
La Corte conferma che per la configurazione del reato associativo sono necessari elementi quali affectio societatis, apporto stabile e non episodico, organizzazione e programma; la mancanza di adeguata prova di tali elementi può portare all'annullamento della condanna
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti
I singoli reati-fine (art.73) possono essere valutati come episodi autonomi; la loro prova, se non collegata a elementi di organizzazione stabile, non è di per sé sufficiente a provare l'associazione
Codice di procedura penale, art. 192
La Corte richiama che la dedotta violazione dell'art.192 è sindacabile in cassazione solo nei limiti previsti dall'art.606 cod. proc. pen. e che la mancata osservanza non sanzionata da nullità non è autonomamente deducibile
Codice di procedura penale, artt. 516-522 (correlazione accusa-sentenza)
La Corte riafferma il principio di correlazione: non è ammissibile che l'imputato sia condannato per una fattispecie più grave (es. promotore/organizzatore) se il capo di imputazione e la sua formulazione non hanno posto l'imputato in grado di difendersi adeguatamente da tale contestazione
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24 e 111
Richiamati come parametri del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte li invoca in relazione alla necessità di chiarezza dell'atto di accusa e al diritto dell'imputato a conoscere la contestazione per potersi difendere
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 e 7
Richiamata dalla difesa in tema di diritto ad un equo processo e alla certezza del fatto-reato; la Corte osserva che contestazioni vaghe o travisanti possono ledere tali garanzie
Codice di procedura penale, art. 603
Disciplina l'istruzione probatoria in appello e la possibilità di rinnovare attività istruttorie; la Corte ritiene legittimo il rigetto di istanze esplorative in mancanza di necessità concreta e se non richieste tempestivamente in primo grado
Codice di procedura penale, art. 442, comma 2-bis
La Corte ha ritenuto che la novella (riduzione della pena per acquiescenza) non fosse applicabile retroattivamente al giudizio deciso anteriormente all'entrata in vigore della norma (principio tempus regit actum)
Codice di procedura penale, art. 599-bis
La modifica che ha ampliato possibilità di 'concordato' in appello è stata ritenuta non applicabile retroattivamente e la pretesa rimessione in termini non è stata accolta dalla Corte
Codice penale, artt. 132 e 133
Sui criteri di determinazione della pena: la Corte ricorda che la motivazione sull'aumento/scomputo delle pene deve essere proporzionata all'entità dell'incremento; aumenti esigui richiedono motivazione meno analitica
Relativa all'attenuante del contributo di minima entità; la Corte ha ritenuto che, se non adeguatamente provata, la qualificazione del contributo come minimo non trova accoglimento
Massime di principio
- Principio di correlazione accusa-sentenza: una contestazione generica o difforme (es. imputare "partecipazione" e poi condannare per "apicalità") può determinare l'annullamento per violazione del diritto di difesa; l'atto di accusa deve consentire all'imputato di conoscere e affrontare la specifica imputazione
- Reato associativo (art.74 DPR 309/1990): per affermare l'esistenza di un'associazione sono richiesti elementi strutturali (affectio societatis, apporto stabile e non episodico, organizzazione/programma, ripartizione di compiti); singoli episodi di spaccio non dimostrano automaticamente l'associazione
- Intercettazioni e traduzioni: la loro utilizzabilità può essere censurata se vengono meno requisiti essenziali (identità e competenza del traduttore, correttezza della trascrizione), ma eccezioni tardive o mere irregolarità possono essere ritenute inammissibili se la difesa non ha valorizzato tali censure in primo grado
- Richieste istruttorie in appello (perizie, testi): vanno proposte tempestivamente e motivate; il giudice d'appello può legittimamente rigettare richieste esplorative o non necessarie alla luce degli atti già acquisiti
- Novità processuali sostanziali/procedurali: le modifiche legislative che incidono sulle facoltà processuali non sono automaticamente applicabili ai procedimenti già definiti prima della loro entrata in vigore (principio tempus regit actum); istanze di rimessione in termini per usufruire della nuova disciplina richiedono basi normative e non sono automatiche
- Censura di motivazione sul quantum della pena: la Corte ammette che l'obbligo di motivazione è correlato all'entità dell'aumento; aumenti di lieve entità non richiedono giustificazioni analitiche dettagliate, ma devono comunque rispettare il principio di proporzionalità
- Cassazione e valutazione delle prove: le contestazioni che insistono su diversa interpretazione del contenuto delle intercettazioni o sulla valutazione di fatto delle prove difficilmente prevalgono in Cassazione salvo manifesta illogicità o travisamento palese dei fatti
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