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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15628/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce da un contratto di incarico in esclusiva stipulato per la promozione e vendita di unità immobiliari in corso di realizzazione. La società incaricata sosteneva che la controparte avesse violato vari obblighi contrattuali: mancata comunicazione delle variazioni del calendario lavori, omessa informazione sulla trascrizione di una domanda giudiziale sui terreni, mancato sostegno alle spese pubblicitarie, risoluzione del rapporto con altre due società coinvolte nel progetto senza avviso e violazione del patto di esclusiva. Chiedeva quindi la risoluzione del contratto per colpa della committente. La committente resisteva affermando che il rapporto doveva considerarsi cessato per recesso delle altre due società e, in via riconvenzionale, chiedeva la risoluzione per inadempimento della mediatrice, lamentando che avesse procurato una sola vendita e non avesse svolto un'effettiva attività di ricerca di ulteriori acquirenti. In cassazione le socie della società originaria ricorrente deducevano: 1) violazione dell'art. 1754 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la mediazione non è obbligazione di risultato e che l'inadempimento era semmai della controparte; 2) violazione dell'art. 1375 c.c. per il mancato riconoscimento di un dovere informativo sulla trascrizione della domanda giudiziale; 3) violazione dell'art. 1453 c.c. per mancata adeguata comparazione della gravità dei reciproci inadempimenti; 4) omesso rilievo della violazione del patto di esclusiva da parte della committente; 5) mancata ammissione di prove orali ritenute rilevanti dalle ricorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità proposta dalla resistente circa la legittimazione delle socie a proporre l'impugnazione dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, poiché la cancellazione era intervenuta dopo la sentenza di appello e il credito risultava iscritto nel bilancio finale di liquidazione. Nel merito ha respinto i primi quattro motivi: ha osservato che la censura di omesso esame non era proponibile in presenza di doppia conforme; che la ricostruzione del contenuto del contratto e la valutazione della gravità dei reciproci inadempimenti appartengono al giudice di merito; che la dedotta violazione di legge in realtà mirava a contestare l'accertamento in fatto; che il contratto era un incarico di mediazione atipica a prestazioni corrispettive, con obbligo della mediatrice di reperire acquirenti e conseguente applicabilità degli artt. 1218 e 1453 c.c. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quinto motivo sulla prova testimoniale, perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito, fondata su irrilevanza e genericità dei capitoli di prova. Ha quindi condannato le ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1754 c.c.

    La doglianza sulla mediazione non è stata accolta perché il giudice di merito aveva accertato, in fatto, un incarico atipico a prestazioni corrispettive con obbligo di reperire acquirenti; la censura mirava in realtà a contestare tale accertamento.

  • art. 1375 c.c.

    Il dovere di correttezza e buona fede invocato non è stato ritenuto violato sulla base degli accertamenti di merito circa l'inesistenza di un obbligo specifico di comunicazione nei termini prospettati dalle ricorrenti.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione per inadempimento è stata ritenuta legittima sulla base della valutazione di prevalente gravità dell'inadempimento della mediatrice, valutazione riservata al merito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1453 c.c. per affermare che l'inadempimento dell'obbligo assunto nell'incarico è regolato dai principi generali sulla responsabilità contrattuale.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non copre la mera contestazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Il motivo sull'omesso esame è inammissibile quando la sentenza d'appello è conforme a quella di primo grado, operando la preclusione della doppia conforme.

  • art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 110 c.p.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese, intervenuta nel corso del giudizio, comporta successione dei soci nella posizione processuale della società estinta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado sui medesimi fatti, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere dedotto in cassazione per effetto della preclusione della doppia conforme.
  • La violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. non consente di rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, che restano riservate al giudice di merito.
  • La qualificazione di un rapporto come mediazione atipica a prestazioni corrispettive può comportare obblighi specifici di promozione e reperimento di clienti, la cui inosservanza è valutabile ai fini della risoluzione per inadempimento ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c.
  • La comparazione della gravità dei reciproci inadempimenti e la valutazione della rilevanza di singole condotte, anche in relazione a clausole di esclusiva e a obblighi accessori, appartengono al giudizio di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di violazione di legge o di motivazione consentiti.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese, se intervenuta dopo la decisione impugnata e in presenza di un credito emerso nel bilancio finale di liquidazione, non priva i soci della legittimazione a proporre l'impugnazione quale successori della società estinta.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

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