Cassazione Civile, Ordinanza n. 12513/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente ha chiesto la revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., dell'ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso dell'agente della riscossione e cassato con rinvio la sentenza della CTR Campania. A fondamento della revocazione ha dedotto: (1) un preteso errore rilevante ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché la Corte avrebbe esaminato nel merito il ricorso dell'agente della riscossione benché il difensore fosse un avvocato del libero foro non legittimato, secondo il richiamato Protocollo di intesa con l'Avvocatura dello Stato, in mancanza di questioni di massima o di notevoli riflessi economici; (2) un ulteriore errore di fatto, perché la Corte avrebbe ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale sulla base di una relata prodotta in copia fotostatica, nonostante la conformità della copia all'originale fosse stata contestata e dunque sarebbe stato necessario esibire l'originale o copia conforme. Il ricorrente ha sostenuto anche che il disconoscimento non era avvenuto con clausole di stile, come si ricaverebbe dalle memorie di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto inammissibile la prima censura perché non integra errore di fatto revocatorio la dedotta omissione di una questione processuale, quale la pretesa mancanza di ius postulandi del difensore dell'agente della riscossione, trattandosi semmai di vizio motivazionale o violazione processuale, non deducibile con revocazione avverso sentenze della Cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche la seconda censura perché il ricorrente, in sostanza, mirava a contestare l'interpretazione delle norme sul disconoscimento della conformità della copia all'originale e la valutazione delle difese svolte, cioè un errore di giudizio e non un errore di percezione. La Corte ha ribadito che l'errore revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto storico decisivo, non una valutazione o interpretazione giuridica o processuale degli atti. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
individua il rimedio della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi consentiti dalla legge, qui invocato dal ricorrente.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso per revocazione.
l'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto, cioè in una falsa percezione di un fatto decisivo, non in un errore di giudizio, di diritto o di valutazione degli atti.
richiamato con riferimento alla contestazione della conformità all'originale di copie fotostatiche di documenti prodotti in giudizio.
richiamato per descrivere il precedente ricorso accolto dalla Corte nell'ordinanza oggetto di revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto storico decisivo, in contrasto con quanto incontrovertibilmente risulta dagli atti; non basta un'erronea valutazione o interpretazione giuridica del fatto.
- Non è deducibile con revocazione l'omessa considerazione di una questione processuale, anche se rilevabile d'ufficio, perché tale omissione non costituisce errore di percezione ma, al più, vizio di motivazione o violazione di legge.
- Quando la censura mira, in sostanza, a contestare la lettura delle difese o l'applicazione delle regole sul disconoscimento della copia rispetto all'originale, si verte in un errore di giudizio e non in un errore di fatto revocatorio.
- La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione compiuta dalla Corte di cassazione sugli atti già esaminati, poiché un eventuale inesatto apprezzamento delle risultanze processuali resta estraneo al rimedio revocatorio.
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