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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22200/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

Nel giudizio di appello la pena era stata rideterminata, con esclusione della recidiva, in relazione a una condotta di detenzione e coltivazione di 22 piante di cannabis e detenzione di un bilancino elettronico con residui della medesima sostanza, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura è stata ritenuta generica, poiché la corte territoriale aveva già valorizzato l'assenza di elementi positivamente valutabili, i precedenti penali dell'imputato e il sopravvenuto passaggio in giudicato di un'ulteriore condanna per altro delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e comunque infondato, osservando che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalle parti, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    individua il reato di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente, qui riferito alla cannabis e al bilancino con residui della medesima sostanza.

  • art. 62-bis c.p.

    disciplina le circostanze attenuanti generiche; il loro diniego è legittimo se motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio di meritevolezza, senza essere tenuto a una confutazione analitica di ogni dato favorevole allegato dalla difesa.
  • La doglianza che censuri il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere specifica e non meramente assertiva: una censura generica è inammissibile in cassazione.
  • La presenza di precedenti penali e, ancor più, di una sopravvenuta ulteriore condanna per un reato della stessa specie costituisce elemento idoneo a fondare il diniego delle attenuanti generiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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