Cassazione Civile, Ordinanza n. 21005/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di ripetizione di somme corrisposte a un dipendente dell'ente previdenziale nel periodo 1 luglio 1990 - 19 maggio 1993, per effetto dell'inquadramento nel primo livello differenziato di professionalità, inquadramento successivamente travolto dall'annullamento della graduatoria da parte del giudice amministrativo. Il giudice di merito aveva ritenuto irripetibili le somme, applicando l'art. 2126 c.c., valorizzando il fatto che il dipendente avesse svolto effettivamente incarichi di maggiore complessità, in particolare il coordinamento dell'Ufficio Legale di Sassari. L'ente ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano il livello differenziato di professionalità, sostenendo che esso comporta solo una modifica retributiva e non l'attribuzione di mansioni superiori, e che il coordinamento dell'ufficio era già remunerato da una specifica indennità; 2) violazione degli artt. 2033, 2126 e 2697 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, deducendo che non era stata provata l'effettiva prestazione di mansioni superiori e che l'incarico di coordinamento era anteriore e indipendente dal livello differenziato; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il dies a quo dovesse coincidere con la pubblicazione della sentenza amministrativa di annullamento della procedura selettiva, e non con il pagamento delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la disciplina del livello differenziato di professionalità va letta in coerenza con i principi di perequazione retributiva, buon andamento e correlazione tra aumento economico e maggiore valore professionale della prestazione resa; quando l'amministrazione ha effettivamente utilizzato le maggiori capacità professionali del dipendente, le somme corrisposte nel periodo di effettivo svolgimento della prestazione non sono ripetibili ai sensi dell'art. 2126 c.c., anche nel pubblico impiego contrattualizzato. Inoltre, la censura sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché, formalmente proposta come violazione di legge, mirava in realtà a riesaminare il merito delle risultanze istruttorie. La doglianza sulla prescrizione è stata dichiarata inammissibile perché assorbita dalla reiezione delle prime due censure e comunque non idonea a scalfire una decisione sorretta da più rationes autonome. L'ente ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 d.P.R. n. 43/1990
La norma sul livello differenziato di professionalità è letta come strumento di progressione economica correlato a maggiore merito e maggior valore professionale della prestazione, non come mera attribuzione automatica di mansioni superiori.
art. 13 d.l. n. 344/1990 conv. in L. n. 21/1991
Norma richiamata quale disciplina sostitutiva o modificativa del quadro regolatorio del livello differenziato di professionalità.
art. 29 d.P.R. n. 411/1976
Richiamato dall'ente per sostenere l'esistenza di una specifica indennità per il coordinamento dell'Ufficio Legale.
art. 17 d.P.R. n. 267/1987
Richiamato dall'ente per sostenere l'esistenza di una specifica indennità per il coordinamento dell'Ufficio Legale.
Richiamato come norma sulla ripetizione dell'indebito, ma la Corte ne esclude la violazione alla luce dell'irripetibilità delle somme per lavoro effettivamente prestato.
Le retribuzioni corrisposte per prestazioni effettivamente eseguite sono irripetibili anche se il titolo di inquadramento è poi caducato; la norma si applica anche al pubblico impiego contrattualizzato.
La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce il fatto costitutivo o impeditivo alla parte sbagliata in presenza di quadro probatorio incerto; non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.
Richiamato dall'ente in tema di mansioni superiori nel pubblico impiego.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione per sostenere che il termine decorresse dalla sentenza amministrativa di annullamento.
Richiamato quale termine di prescrizione decennale invocato dall'ente.
art. 3 Cost.
Richiamato insieme all'art. 36 Cost. come base dei principi di perequazione retributiva.
art. 36 Cost.
Fondamento costituzionale della necessaria proporzione tra retribuzione e valore della prestazione effettivamente resa.
art. 97 Cost.
Richiamato quale principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, che impone la correlazione tra progresso economico e utilità effettiva per l'ente.
Norma del pubblico impiego contrattualizzato richiamata per ribadire il principio di correlazione tra trattamento economico e valore professionale della prestazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei confronti degli enti pubblici autonomi.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la progressione economica o il riconoscimento di un livello professionale superiore sono giustificati solo se correlati a un effettivo maggior valore professionale della prestazione resa e all'utilità concreta per l'amministrazione.
- Le somme corrisposte al lavoratore per il periodo in cui abbia effettivamente svolto l'attività richiesta, ancorché il titolo di inquadramento sia successivamente annullato, non sono ripetibili quando trovino giustificazione nel lavoro effettivamente prestato ai sensi dell'art. 2126 c.c.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia erroneamente distribuito l'onere della prova qualificando come costitutivo o impeditivo un fatto; non quando si censura la mera valutazione delle prove.
- La censura di legittimità che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto storico o delle risultanze istruttorie è inammissibile.
- Se la decisione di merito è sorretta da rationes autonome e ciascuna idonea a sostenerla, il ricorso deve aggredirle specificamente tutte; l'inattacco o il rigetto di una sola ratio rende irrilevante l'esame delle altre censure.
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